Articolo 666 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 677Articolo 668
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Art. 666. Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico.
2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ((ventiseiesimo)) della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.
3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
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