Sentenza 20 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16382 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 6 3 8 2 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7030/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 38407 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RD IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocatoF. DE SANCTIS 15, 2002 STUDIO PELLEGRINI CIPRIANI, rappresentata e difesa 3170 dagli avvocati ANTONIO PELLEGRINI, ROMOLO G CIPRIANI, -1- giusta delega in atti} controricorrente avverso la sentenza n. 36/00 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 01/02/00 - R.G.N. 18/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Gorizia, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita NA ai superstiti e riversibilità di pensione INPS del tutto svincolata (come quella di vecchiaia) da qualsiasi evento invalidante, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, mentre la parte intimata si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente rileva la Corte che il controricorso è sottoscritto da un avvocato (Antonio Pellegrini) che è privo di mandato speciale (necessario, anche per il controricorso, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), in quanto nessuna procura risulta apposta (in calce o a margine) sull'originale dell'atto, e, per altro verso, manca la prova del suo avvenuto conferimento agli avv.ti Antonio Pellegrini e Romolo G. Cipriani in calce al ricorso notificato, così come si afferma nella intestazione del controricorso, non risultando depositata (vedi nota di deposito in data 9 gennaio 2002) la copia notificata del ricorso stesso. Il rilevato difetto di procura comporta la inammissibilità del controricorso, non essendo la parte privata resistente validamente costituita in giudizio (Cass. sent. 1975 del 1998) e, al tempo stesso, rende invalida la partecipazione alla discussione orale dell'avv.to Antonio Pellegrini , non legittimato per carenza del necessario potere rappresentativo (vedi Cass. sent. n.3915/98, n.6180/98). Tanto precisato, osserva la Corte che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per 3 l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione con.ro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa...". Il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale (che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento previdenziale di inabilità o di invalidità); perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità della pensione (come quella di anzianità o di vecchiaia) originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato; con la conseguenza che, sebbene la morte di quest'ultimo sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con la rendita NA, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione stessa con la rendita NA, allo stesso modo che le due prestazioni erano già cumulabili dal beneficiario diretto (vedi cass. 22 dicembre 2000 n.16129). Né l' “obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale e, al tempo stesso, titolare di una pensione fondata su un titolo del tutto indipendente da quell'evento, perché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Costituzione (vedi ancora cass. 22 dicembre 2000 n.16129). Va aggiunto che, in considerazione della interpretazione qui accolta, non rilevano, nel caso controverso, le innovazioni apportate in materia dall'art.1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art.78, comma 33, legge 23 dicembre 2000 n.388), dall'art.78, comma 20, della citata legge n.388/2000 e dall'art.73, comma 1, di questa stessa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di 4 cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante che ha dato titolo alla rendita NA (vedi cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.8028, che però considerano solo l'art.73, comma 1, della legge n.388/2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, in difetto di valida costituzione della parte privata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma il 27 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore curi fol lo Си n ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI STPO, A OGNI SPESA, TASSA DIRITTO A SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLUERE GGE 11-8-73 N. 533 100 2800* 2007 5