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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dell'udienza del 27.7.205 nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 397/2025 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO per procura allegata ex art. 83,
3°co., cpc all'atto introduttivo parte reclamante contro
(C.F. ), (società a garanzia limitata di diritto svizzero) con sede CP_1 P.IVA_2
in 6900 Lugano (Svizzera), iscritta al Registro di Commercio del Canton Ticino con numero d'ordine CHE - 217.366.657, in persona del procuratore con diritto di firma individuale, elettivamente domiciliata in 25040 - Monticelli Brusati (BS), via Panoramica n.17, presso lo studio dell'Avv. Stefano Vanotti (C.F. , p. IVA del Foro di CodiceFiscale_1 P.IVA_3
Brescia, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla memoria introduttiva parte reclamata ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con decreto in data 4 marzo 2025, questa Corte ha dichiarato esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest in data 9 dicembre 2024, con la quale il è Parte_1 stato condannato al pagamento della somma di € 4.880,50 oltre accessori in favore della società
[...]
; CP_1
Pagina 1 che avverso il suddetto decreto il ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., Pt_1 chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
che la resistente si è costituita oltre il termine indicato nel decreto presidenziale, ma ha depositato tempestive note ex art. 127-ter c.p.c., contenenti mere controdeduzioni difensive;
Osserva la Corte
1. In diritto: fonti applicabili
Il procedimento di reclamo avverso il decreto di delibazione di una decisione straniera trova disciplina nell'art. 281-decies c.p.c., applicabile in combinato disposto con l'art. 41 della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Il relativo subprocedimento cautelare, volto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, è disciplinato dall'art. 281-undecies c.p.c., in assenza di una regolazione specifica da parte della Convenzione.
Ai sensi dell'art. 43, par. 2, della Convenzione di Lugano, “il giudice adito può, su istanza di parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato qualora sia impugnato nel suo Stato
d'origine”. In via integrativa, deve farsi applicazione dell'art. 283 c.p.c., come novellato dal d.lgs.
n. 149/2022, applicabile ratione temporis al presente procedimento: tale disposizione consente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche in via alternativa, per gravi motivi sostanziali (fumus boni iuris) o processuali (periculum in mora).
2. Sulla costituzione della resistente e sulla dedotta tardività del reclamo
La resistente ha depositato le proprie deduzioni difensive oltre il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, ma entro il termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. per la trattazione scritta.
Deve rilevarsi che:
– il termine antecedente fissato con decreto presidenziale non ha natura perentoria, non essendo previsto a pena di decadenza dalla legge;
– la costituzione si è risolta in mere controdeduzioni difensive, senza proposizione di domande nuove né di eccezioni in senso proprio;
– il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato, non potendosi configurare alcuna violazione del diritto di difesa.
Le note della resistente, pertanto, devono ritenersi ritualmente acquisite.
Ciò premesso, va osservato che la reclamata, in tali note, ha dedotto la tardività del reclamo. Si tratta di profilo rilevabile d'ufficio ed il cui esame prescinde, pertanto, da eventuali preclusioni. Va tuttavia preso atto che la questione è stata sollevata solo con note scambiate nel termine assegnato
Pagina 2 ex art. 127 ter cpc, sicché parte reclamante non ha avuto modo di controdedurre al riguardo, essendosi limitata a rilevare, con le proprie deduzioni scritte, la mancata costituzione della controparte nel termine assegnato con il decreto di fissazione d'udienza. La questione va dunque riservata al merito per assicurare il contraddittorio al riguardo. Resta il fatto che il decreto reclamato risulta datato il 4.3.2025 e il reclamo depositato il 10.4.2025. In sede di proposizione dell'inibitoria, parte reclamante, consapevole dell'apparente tardività del reclamo, segnala peraltro che “la precedente opposizione era stata registrata dalla cancelleria della volontaria Giurisdizione dell'adita Corte di Appello di Torino, il 02.04.2025, al numero di RG n° 116/2025(doc.1) poi spostata dal registro volontaria giurisdizione al registro contenzioso civile”, nel qual caso il reclamo sarebbe stato depositato nei termini, sebbene in un registro di cancelleria non corretto
(volontaria giurisdizione in luogo del contenzioso civile).
3. Sul periculum in mora
La parte reclamante deduce il rischio di esecuzione forzata da parte della controparte, con possibile danno patrimoniale in caso di successivo accoglimento del reclamo. Tuttavia, non è documentata alcuna procedura esecutiva in atto, e la modestia dell'importo oggetto della sentenza esclude, in assenza di concreti elementi di rischio, la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
Né è sufficiente il riferimento a una vicenda processuale distinta ( di Conza) Pt_1 CP_2
per inferire la futura inadempienza della resistente, non foss'altro per l'enorme differenza delle somme in gioco: in quel caso il credito restitutorio di quel Comune – riferisce parte reclamante – assomma ad oltre ottocentomila euro, in questo caso è inferiore ai cinquemila, con la conseguenza che dall'incapacità di adempiere quel debito non può ex se ricavarsi l'impossibilità di fronteggiare quello qui in gioco.
4. Sul fumus boni iuris
Il fumus va valutato in relazione alla verosimile fondatezza del reclamo contro il decreto di delibazione, non rispetto alla correttezza della decisione resa dal giudice straniero, il cui riesame nel merito è espressamente vietato dall'art. 45, par. 2, della Convenzione di Lugano.
La sentenza estera, al momento della richiesta di exequatur, era esecutiva e pacificamente impugnabile. Il Comune deduce di aver proposto reclamo avanti all'autorità giudiziaria svizzera, ma
è altresì documentato che il Presidente del Tribunale d'Appello ha rilevato l'invalidità della procura ad litem rilasciata al difensore, assegnando termine per la sanatoria, con previsione che in caso di inadempimento il gravame sarebbe considerato tacitamente rinunciato. Ad oggi, non è stato documentato l'avvenuto superamento di tale vizio, sicché la sentenza straniera deve ritenersi
Pagina 3 sostanzialmente definitiva, e non risulta pendente un'impugnazione effettiva idonea a sorreggere la misura richiesta ai sensi dell'art. 43, par. 2, della Convenzione che, come già ricordato, dispone che
“il giudice adito può, su istanza di parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato qualora sia impugnato nel suo Stato d'origine”. La stessa parte reclamante allega un decreto in data
7 maggio 2025, consegnato l'8 maggio, del Presidente della Camera Civile dei Reclami che assegna un temine di dieci giorni (dunque, decorso) per sanare la procura ritenuta invalida, con la precisazione che la mancata integrazione sarebbe stata interpretata come mancanza di procura del reclamo stesso;
con la conseguenza che, in assenza di sanatoria, l'impugnazione potrebbe ritenersi già venuta meno per improcedibilità, inammissibilità o, con diversa formula secondo la pertinente legislazione processuale, in ogni caso perenta per vizio pregiudiziale ostativo. Sotto tale riguardo, non risultando allegata l'integrazione richiesta dal giudice svizzero, non sussiste, allo stato, il fumus necessario alla concessione della richiesta inibitoria.
Quanto alla doglianza relativa alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estero, va ribadito che la mera contumacia non equivale alla prova della lesione del diritto di difesa: l'art. 34, lett. b), della Convenzione richiede la dimostrazione che la notificazione sia avvenuta in forme tali da impedire concretamente la possibilità di contraddittorio. Tale dimostrazione non è stata allo stato offerta. Non v'è dubbio che l'irrituale declaratoria di contumacia, per gli effetti di ficta confessio che possono conseguire alla contumacia medesima secondo l'ordinamento svizzero, incida significativamente sull'esercizio del diritto di difesa. Nondimeno, ferma la rilevabilità del vizio procedimentale determinato dalla propugnata nullità della notificazione avanti il giudice svizzero, la violazione dell'ordine pubblico processuale non può ritenersi integrata dalla mera difformità della notifica rispetto alle dovute forme convenzionali, ma dalla concreta inattitudine della notifica – viziata – a conoscere tempestivamente l'azione ex adverso promossa. Il reclamo illustra analiticamente le modalità di valida notificazione degli atti giudiziari secondo la Convenzione dell'Aja e l'accordo bilaterale italo svizzero, afferma che controparte non abbia ottemperato tali modalità di notifica ma non spiega e documenta come e quando controparte abbia notificato il ricorso introduttivo.
Infine, la dedotta inapplicabilità della Convenzione per natura pubblicistica della controversia appare sfornita di quel tenore di manifesta fondatezza che potrebbe condurre, nei limiti della cognizione della presente fase, ad una prognosi ragionevolmente certa di accoglimento del gravame.
La pretesa della società attiene alla remunerazione di un'attività professionale resa in CP_1 forza di un contratto d'opera, ancorché connessa all'attività istituzionale del Comune;
la mera finalizzazione pubblicistica della prestazione non ne altera la natura civilistica, né comporta l'esclusione dell'ambito applicativo della Convenzione. Il reclamante deduce infine che la
Pagina 4 prestazione non sarebbe mai stata erogata;
si tratta di profilo, ove fondato, inerente non la sentenza, ma la condotta illecita – variamente lumeggiata nel reclamo – di per la quale sarebbe CP_1
rinvenibile aliunde il mezzo di tutela.
5. Considerazioni conclusive sulla natura del reclamo
L'esame del contenuto del reclamo conferma che esso si sostanzia in larga parte in una critica alla fondatezza della decisione resa dal Giudice di Pace di Lugano, piuttosto che in una specifica censura dei presupposti del decreto di delibazione reclamato, di là della questione relativa alla notifica, sopra trattata.
Tale impostazione si pone in contrasto con il principio, sancito dall'art. 45, par. 2, della
Convenzione di Lugano, secondo cui il provvedimento impugnato non può essere sottoposto a riesame nel merito nello Stato richiesto. In difetto di una censura puntuale del decreto italiano e in assenza di presupposti ostativi alla delibazione, non si ravvisa un fumus sufficiente a giustificare la misura richiesta.
P.Q.M.
La Corte, riunita in camera di consiglio, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto pronunciato in data 4 marzo
2025; riserva ogni statuizione sulle spese alla decisione definitiva nel merito del procedimento di reclamo.
Torino, lì 27/05/2025
La Presidente dr.ssa Silvia Orlando
Pagina 5
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dell'udienza del 27.7.205 nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 397/2025 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO per procura allegata ex art. 83,
3°co., cpc all'atto introduttivo parte reclamante contro
(C.F. ), (società a garanzia limitata di diritto svizzero) con sede CP_1 P.IVA_2
in 6900 Lugano (Svizzera), iscritta al Registro di Commercio del Canton Ticino con numero d'ordine CHE - 217.366.657, in persona del procuratore con diritto di firma individuale, elettivamente domiciliata in 25040 - Monticelli Brusati (BS), via Panoramica n.17, presso lo studio dell'Avv. Stefano Vanotti (C.F. , p. IVA del Foro di CodiceFiscale_1 P.IVA_3
Brescia, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla memoria introduttiva parte reclamata ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con decreto in data 4 marzo 2025, questa Corte ha dichiarato esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest in data 9 dicembre 2024, con la quale il è Parte_1 stato condannato al pagamento della somma di € 4.880,50 oltre accessori in favore della società
[...]
; CP_1
Pagina 1 che avverso il suddetto decreto il ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., Pt_1 chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
che la resistente si è costituita oltre il termine indicato nel decreto presidenziale, ma ha depositato tempestive note ex art. 127-ter c.p.c., contenenti mere controdeduzioni difensive;
Osserva la Corte
1. In diritto: fonti applicabili
Il procedimento di reclamo avverso il decreto di delibazione di una decisione straniera trova disciplina nell'art. 281-decies c.p.c., applicabile in combinato disposto con l'art. 41 della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Il relativo subprocedimento cautelare, volto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, è disciplinato dall'art. 281-undecies c.p.c., in assenza di una regolazione specifica da parte della Convenzione.
Ai sensi dell'art. 43, par. 2, della Convenzione di Lugano, “il giudice adito può, su istanza di parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato qualora sia impugnato nel suo Stato
d'origine”. In via integrativa, deve farsi applicazione dell'art. 283 c.p.c., come novellato dal d.lgs.
n. 149/2022, applicabile ratione temporis al presente procedimento: tale disposizione consente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche in via alternativa, per gravi motivi sostanziali (fumus boni iuris) o processuali (periculum in mora).
2. Sulla costituzione della resistente e sulla dedotta tardività del reclamo
La resistente ha depositato le proprie deduzioni difensive oltre il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, ma entro il termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. per la trattazione scritta.
Deve rilevarsi che:
– il termine antecedente fissato con decreto presidenziale non ha natura perentoria, non essendo previsto a pena di decadenza dalla legge;
– la costituzione si è risolta in mere controdeduzioni difensive, senza proposizione di domande nuove né di eccezioni in senso proprio;
– il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato, non potendosi configurare alcuna violazione del diritto di difesa.
Le note della resistente, pertanto, devono ritenersi ritualmente acquisite.
Ciò premesso, va osservato che la reclamata, in tali note, ha dedotto la tardività del reclamo. Si tratta di profilo rilevabile d'ufficio ed il cui esame prescinde, pertanto, da eventuali preclusioni. Va tuttavia preso atto che la questione è stata sollevata solo con note scambiate nel termine assegnato
Pagina 2 ex art. 127 ter cpc, sicché parte reclamante non ha avuto modo di controdedurre al riguardo, essendosi limitata a rilevare, con le proprie deduzioni scritte, la mancata costituzione della controparte nel termine assegnato con il decreto di fissazione d'udienza. La questione va dunque riservata al merito per assicurare il contraddittorio al riguardo. Resta il fatto che il decreto reclamato risulta datato il 4.3.2025 e il reclamo depositato il 10.4.2025. In sede di proposizione dell'inibitoria, parte reclamante, consapevole dell'apparente tardività del reclamo, segnala peraltro che “la precedente opposizione era stata registrata dalla cancelleria della volontaria Giurisdizione dell'adita Corte di Appello di Torino, il 02.04.2025, al numero di RG n° 116/2025(doc.1) poi spostata dal registro volontaria giurisdizione al registro contenzioso civile”, nel qual caso il reclamo sarebbe stato depositato nei termini, sebbene in un registro di cancelleria non corretto
(volontaria giurisdizione in luogo del contenzioso civile).
3. Sul periculum in mora
La parte reclamante deduce il rischio di esecuzione forzata da parte della controparte, con possibile danno patrimoniale in caso di successivo accoglimento del reclamo. Tuttavia, non è documentata alcuna procedura esecutiva in atto, e la modestia dell'importo oggetto della sentenza esclude, in assenza di concreti elementi di rischio, la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
Né è sufficiente il riferimento a una vicenda processuale distinta ( di Conza) Pt_1 CP_2
per inferire la futura inadempienza della resistente, non foss'altro per l'enorme differenza delle somme in gioco: in quel caso il credito restitutorio di quel Comune – riferisce parte reclamante – assomma ad oltre ottocentomila euro, in questo caso è inferiore ai cinquemila, con la conseguenza che dall'incapacità di adempiere quel debito non può ex se ricavarsi l'impossibilità di fronteggiare quello qui in gioco.
4. Sul fumus boni iuris
Il fumus va valutato in relazione alla verosimile fondatezza del reclamo contro il decreto di delibazione, non rispetto alla correttezza della decisione resa dal giudice straniero, il cui riesame nel merito è espressamente vietato dall'art. 45, par. 2, della Convenzione di Lugano.
La sentenza estera, al momento della richiesta di exequatur, era esecutiva e pacificamente impugnabile. Il Comune deduce di aver proposto reclamo avanti all'autorità giudiziaria svizzera, ma
è altresì documentato che il Presidente del Tribunale d'Appello ha rilevato l'invalidità della procura ad litem rilasciata al difensore, assegnando termine per la sanatoria, con previsione che in caso di inadempimento il gravame sarebbe considerato tacitamente rinunciato. Ad oggi, non è stato documentato l'avvenuto superamento di tale vizio, sicché la sentenza straniera deve ritenersi
Pagina 3 sostanzialmente definitiva, e non risulta pendente un'impugnazione effettiva idonea a sorreggere la misura richiesta ai sensi dell'art. 43, par. 2, della Convenzione che, come già ricordato, dispone che
“il giudice adito può, su istanza di parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato qualora sia impugnato nel suo Stato d'origine”. La stessa parte reclamante allega un decreto in data
7 maggio 2025, consegnato l'8 maggio, del Presidente della Camera Civile dei Reclami che assegna un temine di dieci giorni (dunque, decorso) per sanare la procura ritenuta invalida, con la precisazione che la mancata integrazione sarebbe stata interpretata come mancanza di procura del reclamo stesso;
con la conseguenza che, in assenza di sanatoria, l'impugnazione potrebbe ritenersi già venuta meno per improcedibilità, inammissibilità o, con diversa formula secondo la pertinente legislazione processuale, in ogni caso perenta per vizio pregiudiziale ostativo. Sotto tale riguardo, non risultando allegata l'integrazione richiesta dal giudice svizzero, non sussiste, allo stato, il fumus necessario alla concessione della richiesta inibitoria.
Quanto alla doglianza relativa alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estero, va ribadito che la mera contumacia non equivale alla prova della lesione del diritto di difesa: l'art. 34, lett. b), della Convenzione richiede la dimostrazione che la notificazione sia avvenuta in forme tali da impedire concretamente la possibilità di contraddittorio. Tale dimostrazione non è stata allo stato offerta. Non v'è dubbio che l'irrituale declaratoria di contumacia, per gli effetti di ficta confessio che possono conseguire alla contumacia medesima secondo l'ordinamento svizzero, incida significativamente sull'esercizio del diritto di difesa. Nondimeno, ferma la rilevabilità del vizio procedimentale determinato dalla propugnata nullità della notificazione avanti il giudice svizzero, la violazione dell'ordine pubblico processuale non può ritenersi integrata dalla mera difformità della notifica rispetto alle dovute forme convenzionali, ma dalla concreta inattitudine della notifica – viziata – a conoscere tempestivamente l'azione ex adverso promossa. Il reclamo illustra analiticamente le modalità di valida notificazione degli atti giudiziari secondo la Convenzione dell'Aja e l'accordo bilaterale italo svizzero, afferma che controparte non abbia ottemperato tali modalità di notifica ma non spiega e documenta come e quando controparte abbia notificato il ricorso introduttivo.
Infine, la dedotta inapplicabilità della Convenzione per natura pubblicistica della controversia appare sfornita di quel tenore di manifesta fondatezza che potrebbe condurre, nei limiti della cognizione della presente fase, ad una prognosi ragionevolmente certa di accoglimento del gravame.
La pretesa della società attiene alla remunerazione di un'attività professionale resa in CP_1 forza di un contratto d'opera, ancorché connessa all'attività istituzionale del Comune;
la mera finalizzazione pubblicistica della prestazione non ne altera la natura civilistica, né comporta l'esclusione dell'ambito applicativo della Convenzione. Il reclamante deduce infine che la
Pagina 4 prestazione non sarebbe mai stata erogata;
si tratta di profilo, ove fondato, inerente non la sentenza, ma la condotta illecita – variamente lumeggiata nel reclamo – di per la quale sarebbe CP_1
rinvenibile aliunde il mezzo di tutela.
5. Considerazioni conclusive sulla natura del reclamo
L'esame del contenuto del reclamo conferma che esso si sostanzia in larga parte in una critica alla fondatezza della decisione resa dal Giudice di Pace di Lugano, piuttosto che in una specifica censura dei presupposti del decreto di delibazione reclamato, di là della questione relativa alla notifica, sopra trattata.
Tale impostazione si pone in contrasto con il principio, sancito dall'art. 45, par. 2, della
Convenzione di Lugano, secondo cui il provvedimento impugnato non può essere sottoposto a riesame nel merito nello Stato richiesto. In difetto di una censura puntuale del decreto italiano e in assenza di presupposti ostativi alla delibazione, non si ravvisa un fumus sufficiente a giustificare la misura richiesta.
P.Q.M.
La Corte, riunita in camera di consiglio, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto pronunciato in data 4 marzo
2025; riserva ogni statuizione sulle spese alla decisione definitiva nel merito del procedimento di reclamo.
Torino, lì 27/05/2025
La Presidente dr.ssa Silvia Orlando
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