Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 2884 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024 e vertente
T R A
(cf ), in persona dell'amministratore p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, alla Via Piemonte 39/a presso lo studio dell'Avv. Federico Oppes che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Désirée CAPOBIANCHI e Francesca CALDARONI, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, alla
Via Caio Mario n. 8, giusta procura in atti;
RECLAMATO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 224/2024 dichiarata dal Parte_1
Tribunale di Roma con sentenza del 26.04.2024, n. 258, (C.F. e numero di iscrizione Registro Imprese di Roma , con sede in Roma, Viale Regina Margherita P.IVA_1
14/B in persona del Curatore avv. Agostino Pendenza, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Matteo Ritrovato
ALTRA RECLAMATA
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso la liquidazione giudiziale n. 224/20204 dichiarata con sentenza 258/2024 del Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, in data
26/04/2024
CONCLUSIONI:
Per la Parte_2
Accogliere il presente reclamo e revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 224/20204 dichiarata con sentenza 258/2024 pronunciata dal Tribunale di
Roma, Sez. Fallimentare, in data 26/04/2024, non sussistendo i requisiti di legge ex art. 2 lett. d, richiamato dall'art. 121 CCII , così come attestato dai documenti in atti e dagli ulteriori elementi probatori offerti a sostegno del presente ricorso. In caso di opposizione, delle parti resistenti, alla richiesta di revoca della procedura, si chiede la condanna delle stesse alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese da liquidarsi con beneficio della distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi di cui alla parte in narrativa e rigettata ogni avversa domanda, deduzione e rilievo respingere il reclamo proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore perché palesemente infondato in fatto e in diritto e confermare la declaratoria di insolvenza e la conseguente liquidazione giudiziale di in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Con vittoria di spese, spese generali e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per la reclamata LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi sopra esposti e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, rigettare il reclamo proposto dalla in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la declaratoria di Parte_1 insolvenza e la conseguente liquidazione giudiziale.
Con vittoria di competenze e spese, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, emessa in data 23.04.2024, il Tribunale di Roma, su istanza del creditore ha dichiarato la apertura della liquidazione Controparte_1 giudiziale a carico della A fondamento della domanda, la parte aveva Parte_1 allegato di essere creditore della somma di euro 55.560,81 nonché di euro 1167,75 a titolo di imposta di registro, sulla base della sentenza n. 18960/21 che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della società
[...]
Pt_1
Con la decisione, il Tribunale aveva accertato lo stato di insolvenza della società, desumendola:
- dal perdurante inadempimento, quantomeno dall'anno 2021, del credito vantato dal ricorrente, come portato dalla predetta sentenza del Tribunale di Roma;
- dalla irreperibilità della società debitrice, la quale, anche in seguito al rilascio dell'immobile in data 8 marzo 2022 aveva mantenuto la sede legale presso il locale rilasciato risultando inoltre irreperibile presso la sede locale di via dei Locchi 3/a nonché sprovvista del domicilio digitale;
- dalla sostanziale inattività per stessa ammissione della società a decorrere dall'anno
2010, stante l'intervenuta cessione dell'attività di agenzia di viaggi ad altra società nonché l'omesso deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2010, come risultava dalla visura storica aggiornata al 29.01.23.
Tutti questi dati rendevano palese l'incapacità della società di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte.
Con l'odierno reclamo, la parte, nel rassegnare le conclusioni sopra indicate, ha dedotto che la procedura di liquidazione giudiziale non fosse applicabile alla reclamante per essere, essa, “impresa minore” caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del
CCII, per avere la Parte_1
In concreto, deduce la parte, dai dati contabili relativi ai tre esercizi precedenti la presentazione della istanza, emergevano i seguenti dati Anno 2020
Attivo patrimoniale Ricavi Ammontare di debiti
Euro 17.680 Euro 0,00 Euro 32.211
Anno 2021
2 Attivo patrimoniale Ricavi Ammontare di debiti
Euro 17.680 Euro 0,00 Euro 67.881
Anno 2022 Attivo patrimoniale Ricavi Ammontare di debiti
Euro 17.680 Euro 0,00 Euro 70.657
Questi dati - che confermavano come la società non superasse quindi in alcun modo i limiti dimensionali previsti dalla norma citata - erano riscontrabili dalle risultanze dei libri giornale, sempre riferiti alle annualità dal 2018 al 2023, dai partitari dal 2018 al 2023, dagli estratti conto, chiusi da oltre un decennio, dall'assenza di debiti tributari o previdenziali riferiti agli ultimi 15/16 anni.
Anche la ulteriore documentazione prodotta e consegnata al curatore evidenziava la assenza dei presupposti per la liquidazione;
ma anche dai bilanci allegati degli anni precedenti, 2018 e 2019, dai libri giornale, sempre riferiti alle annualità dal 2018 al
2023, dai Partitari dal 2018 al 2023, dagli estratti conto, chiusi da oltre un decennio, dall'assenza di debiti tributari o previdenziali riferiti agli ultimi 15/16 anni. Tale documentazione era stata consegnata, in ossequio ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148 CCII al curatore nominato, in data 22.5.2024, data stabilita per la convocazione e l'audizione del legale rapp.te e con pec del 23/05/2024, che produceva in allegato al reclamo. Ogni richiesta di rinvio per integrare l'istruttoria prefallimentare era rimasta senza esito.
Ad ogni modo, ha chiesto che di tale compendo documentale si tenesse conto direttamente in sede di reclamo, poiché comprovavano i limiti dimensionali della impresa, in coerenza con una prolungata inattività; secondo la stessa reclamante, la società non poteva disporre di un attivo patrimoniale superiore ai limiti di legge, poiché vi era una situazione di totale inattività sin dal 2010, data in cui cessava, di fatto, l'unica attività svolta, vale a dire quella di agenzia di viaggio;
anche la totale assenza di ricavi, era in coerenza con una totale inattività aziendale della che aveva anche ceduto i Parte_1 locali ad altro soggetto giuridico subentrato sin dal 2010; non disponeva di altre sedi e l'unica attività era quella della Agenzia di Viaggio, sita in Via Regina Margherita 14b (immobile locato al ricorrente), ove non era più presente la ma altro Parte_1 soggetto, – elemento pacifico e non contestato e certamente noto al proprietario CP_2 dei locali.
Anche con riferimento ai debiti, opinava la parte come gli stessi fossero in linea con il dedotto limite dimensionale ed inferiori ai limiti di legge. Il certificato unico dei debiti tributari, depositato dall'Agenzia delle Entrate nel fascicolo prefallimentare è conforme rispetto a quanto indicato a bilancio;
peraltro, si trattava di un debito di minima entità pari Cont ad € 17.000,00 nel certificato depositato dalla . Il reclamato si è costituito eccependo la inattendibilità della CP_1 documentazione depositata in sede di reclamo, alla luce di quella di cui all'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2010. In dettaglio, fa rilevare la inattendibilità dei bilanci di esercizio prodotti con il reclamo, in quanto elaborati in formato word, sprovvisti in ogni caso della relativa approvazione assembleare, né depositati presso la Camera di Commercio;
- la inattendibilità dei libri giornale (2019-23) e partitari (2019-22), anche essi redatti a posteriori e privi di documenti contabili e fiscali di supporto;
- il contrasto dei dati riportati nei documenti prodotti con il reclamo con le ultime risultanze del bilancio 2010 (attivo € 451.404- passivo € 693.608 - perdite € 260.916), inspiegabilmente eliminate dalla contabilità dell'anno 2019, senza rinvenire alcuna annotazione contabile. Tantomeno, vi era traccia di scritture contabili per il periodo 2011-2018. Era infine altamente inattendibile il dato relativo ai debiti, essendo scomparsa la voce relativa al “debito verso soci” per oltre €
500.000.
3 Anche la 1987, costituendosi, si è opposta al Controparte_4 reclamo chiedendone il rigetto.
Il reclamo è infondato. Il Collegio condivide e fa propri i rilievi del primo Giudice, osservando come la integrazione documentale assolta con il reclamo non valga sotto alcun profilo ad emendare le lacune già accertate in prime cure.
In primo luogo, si osserva, i documenti contabili relativi alle annualità 2018 - 2023, prodotti per la prima volta con la attivazione dell'odierno procedimento ( l'invio via pec al Curatore è posteriore alla adozione della sentenza), non possono considerarsi in quanto non risultano approvati dall'assemblea né risultano depostati in Camera di
Commercio. Dalla visura in atti, l'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio risale 2010. Tali circostanze precludono in radice di ravvisare la rilevanza probatoria dei citati documenti, da relegare al rango di meri “progetti” di bilancio, privi come sono, dei minimi requisiti formali.
Tantomeno, può dirsi che gli stessi siano stati supportati da documentazione contabile che avrebbe potuto consentire a questa Corte di valutarne l'attendibilità sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti dimensionali. Sul piano teorico, ritiene la Corte di rifarsi al principio (cfr. ex pluribus, Cass. 30516/18) secondo cui “in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata
(art.
7-bis, del d.l. n. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489/1994),
o attraverso adempimenti telematici;
ii) l'adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa
(potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
5.3 Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento l'art. 1, comma 2, legge fall., pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass.
n. 24721/2015), poiché questa disposizione prevede come regola generale
l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016). Ai fini dell'assolvimento della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova
4 legale. In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.
(cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass.
24548/2016). Quanto sopra esposto trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient'affatto limitato dall'avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il
Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall'altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all'ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in "qualunque modo risulti" e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore. Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolar re contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari.
5.4 In caso di assolvimento dell'onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell'art. 116 cod. proc. civ. e deve essere valutato "secondo il prudente apprezzamento" del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili. Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere. Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, che
l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (si vedano in questo senso, tra le più recenti, Cass. 16067/2018, Cass. n.
13746/2017, Cass. n. 24548/2016).”
Dall'applicazione di questi principi, discende come la rilevata aporia formale non possa dirsi, nel caso di specie, neanche superabile alla luce delle ulteriori scritture contabili prodotte dalla reclamante per suffragare i dati contabili riversati nei predetti documenti.
La contabilità prodotta dalla 1987 (relativa alle annate 2018-2023) ha carattere Pt_1 parziale, essendo connotata da una cospicua dicotomia temporale rispetto alle ultime risultanze del bilancio regolarmente formato e relativo all'esercizio 2010, rispetto al quale presenta dei dati incomprensibili. A solo titolo di esempio, dall'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio relativo all'anno 2010 era emerso che l'attivo era pari ad € 451.404,00, di cui €
190.057,00 per crediti commerciali.
Tali crediti commerciali inspiegabilmente non figurano nella contabilità relativa all'anno 2019, senza che sia stata annotata alcuna registrazione contabile al riguardo;
tale aporia non è emendabile alla luce della documentazione contabile prodotta poiché non risultano tenue le scritture contabili relative agli anni 2011-2018.
Sotto altro profilo, restano insuperate alcune ulteriori aporie: le situazioni contabili dal
2018 al 2024 riportano disponibilità liquide bancarie per € 84,45, inesistenti, atteso che
5 il conto corrente BNL è stato chiuso nel 2014, così come risulta dallo stesso documento depositato dalla Società (cfr. doc. 11 allegato al reclamo);
2. le situazioni contabili relative agli anni 2023 e 2024 non espongono il debito di oltre € 30.000,00 nei confronti della Sig.ra portato da sentenza n. Parte_4
7297/2023 emessa dal Tribunale di Roma (doc. 3); inoltre, la situazione contabile alla data di apertura della Procedura riporta immobilizzazioni materiali e immateriali, ma il legale rappresentante ha dichiarato che la Società non possiede alcun bene (cfr. doc. 18 allegato al reclamo). In conclusione, già sulla scorta dei brevi rilievi sintetizzati, non può dunque ritenersi che parte reclamante abbia anche in questa sede fornito positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 , lett. D) CCII comma secondo l. fall. che la collocherebbero nell'area della non fallibilità. Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte reclamata costituita.
Va anche dato atto della ricorrenza, a carico della reclamante, delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
P.Q.M.
- rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti reclamate, delle spese del procedimento che liquida, per compensi in complessivi € 2.000 per ciascuna parte, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il consigliere rel. est. Giovanna Giani' Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
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