Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Nazionale Modica Ispica n. 1/O,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]O, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Nadia Pacetto, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onco rdatario a Scicli il 15.09.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 73, parte II, Serie A, dell'anno
2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_ che dall'unione coniugale è nata la LI (Modica, 30.03.2017);
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio conto, liberi di scegliere la residenza ed il domicilio che riterranno più opportuno, con il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla separazione, con l'impegno del mutuo rispetto;
2. il SI. e la SI.ra rinunciano reciprocamente all'assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento;
3. i coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per Per_ la LI (anni 7) relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
entrambi i coniugi prestano, sin d'ora, il loro consenso al rilascio in favore della LI minore della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto;
4. La casa familiare sita in Modica, Via Nazionale Modica Ispica n. 1/O, di proprietà dei coniugi
è assegnata alla SI.ra , con tutti i mobili e le suppellettili Parte_3 Parte_2 che l'arredano, fatta eccezione per gli effetti personali del coniuge;
5. La LI è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente e residenza presso la madre e facoltà per il padre - il quale lavora a Ragusa con turni di lavoro variabili e nella stessa città ha trovato casa – di vedere e tenere con sé la LI:
- due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alternati (sabato e domenica con intermedio pernotto) che il SI. comunicherà alla SI.ra settimanalmente, non appena _1 Pt_2 il datore di lavoro avrà reso noti i turni lavorativi;
- durante le festività natalizie e pasquali, alternandosi con la madre ogni anno (un giorno ciascuno) per il 25 e 26 dicembre, per il 31 dicembre ed il primo gennaio, per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi che il SI. comunicherà alla _1 SI.ra non appena il datore di lavoro avrà reso noto il piano ferie;
Pt_2
Per_ 6. il SI. a titolo di contributo al mantenimento della LI , corrisponderà alla _1 SI.ra un assegno periodico di € 300,00 (trecento/00) da versare entro il Parte_2 giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. ciascun genitore contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e/o d'istruzione, ricreative, inerenti all'attività sportiva e ai viaggi culturali o di studio, previamente concordate e adeguate all'attuale tenore di vita dei genitori, come previsto dalle
Linee Guida del CNF, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il SI. _1 verserà alla SI.ra la quota a proprio carico entro e non oltre quindici giorni Pt_2 dall'avvenuto pagamento, dietro tempestiva esibizione della relativa fattura e/o ricevuta e viceversa nel caso di spese straordinarie anticipate dal SI. _1
8. l'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall' verrà annualmente richiesto ed CP_1 integralmente percepito dalla SI.ra ; Parte_2
9. I coniugi dichiarano di aver regolato prima d'ora ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente, in particolare la SI.ra dal mese di gennaio 2025 Parte_2 provvederà al pagamento delle rate del mutuo cointestato gravante sull'abitazione familiare ed una volta ottenuto il consenso dell'istituto di credito mutuante il SI. uscirà dal _1 contratto di mutuo e cederà la propria quota di proprietà alla moglie;
il motociclo Royal
EN tg. EC52061 di proprietà del SI. resterà nella disponibilità della SI.ra _1
, la quale provvederà a proprie cure e spese al passaggio di proprietà; Parte_2
che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncor datario a S cicli in data 15.09.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 73, parte II, Serie A, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti