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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/10/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Vicenza (VI) in data 18/09/1999, trascritto nel Registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Creazzo (VI) anno 1999, atto n. 24, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso;
Per_1
3) La casa coniugale sita in Vicenza (VI) Via Mascagni n. 19, di cui i coniugi sono comproprietari in misura del 50%, viene assegnata alla moglie, la quale vi dimorerà insieme con il figlio minore;
Per_1
4) i coniugi, entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione della sentenza di divorzio , compariranno pagina 1 di 4 innanzi al Notaio per procedere ai seguenti trasferimenti relativamente alla casa Persona_2 coniugale sita in Vicenza via Mascagni n. 19 descritta in narrativa: - il sig. trasferirà la Parte_2 propria quota pari a ½ per la proprietà ai figli , e in parti uguali tra di loro e per il Per_3 CP_1 Per_1 diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla moglie;
- la sig.ra trasferirà la Parte_1 Parte_1 propria quota pari a ½ per la proprietà ai figli , e in parti uguali tra di loro Per_3 CP_1 Per_1 riservandosi su detta quota il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., cosicché detta casa spetterà ai sigg.
, e per la proprietà in ragione di 1/3 ciascuno ed alla sig.ra Parte_3 Parte_4 Parte_5
per il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. per l'intero; Parte_1
5) I tempi di permanenza di con il papà saranno regolamentati secondo il seguente calendario: Per_1 dal venerdì al lunedì mattina, a settimane alterne;
ogni mercoledì e/o giovedì con pernotto da concordare di volta in volta tra i genitori. Il minore trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando il Natale (24/12 – 30/12) e il Capodanno (31/12 – 06/01). Il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio. Le rimanenti festività, anche scolastiche, che cad ono infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cad ono annualmente, avendo cura di alternarsi. In ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto del figlio di Per_1 trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento;
laddove i genitori non possano/non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino -pranzo e pomeriggio -cena) in modo che possa trascorrere del tempo con ciascuno di essi alternando negli anni le parti della Per_1 giornata;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti. Analogamente verrà fatto nel giorno della Festa del Papà, la festa della mamma e per il compleanno di entrambi i genitori;
6) I genitori si impegnano comunque nel caso sopravvengano urgenze e/o impedimenti a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali richieste di cambio giorno. I genitori si impegnano altresì a comunicare con anticipo all'altro genitore la destinazione di eventuali viaggi ed a garantire contatti telefonici tra il figlio e l'altro genitore;
7) Disporsi l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2 corrispondendo alla signora l'importo mensile di €450,00 da versarsi entro il giorno 20 di Parte_1
pagina 2 di 4 ogni mese alle coordinate bancarie note alle parti e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) Il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, così come da Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato;
9) L'assegno unico viene attribuito integralmente in favore della moglie;
10) i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 CP_1
11) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, e quindi nulla dovrà essere disposto a titolo di assegno di mantenimento;
12) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CREAZZO (VI) in data 18/09/1999.
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 549/2024 del
11/03/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
pagina 3 di 4 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza (VI) Via
Mascagni n. 19 in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Parte_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in CREAZZO (VI) il 18/09/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CREAZZO (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno 1999;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato CIAMPI ANNUNZIATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Vicenza (VI) in data 18/09/1999, trascritto nel Registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Creazzo (VI) anno 1999, atto n. 24, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso;
Per_1
3) La casa coniugale sita in Vicenza (VI) Via Mascagni n. 19, di cui i coniugi sono comproprietari in misura del 50%, viene assegnata alla moglie, la quale vi dimorerà insieme con il figlio minore;
Per_1
4) i coniugi, entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione della sentenza di divorzio , compariranno pagina 1 di 4 innanzi al Notaio per procedere ai seguenti trasferimenti relativamente alla casa Persona_2 coniugale sita in Vicenza via Mascagni n. 19 descritta in narrativa: - il sig. trasferirà la Parte_2 propria quota pari a ½ per la proprietà ai figli , e in parti uguali tra di loro e per il Per_3 CP_1 Per_1 diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla moglie;
- la sig.ra trasferirà la Parte_1 Parte_1 propria quota pari a ½ per la proprietà ai figli , e in parti uguali tra di loro Per_3 CP_1 Per_1 riservandosi su detta quota il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., cosicché detta casa spetterà ai sigg.
, e per la proprietà in ragione di 1/3 ciascuno ed alla sig.ra Parte_3 Parte_4 Parte_5
per il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. per l'intero; Parte_1
5) I tempi di permanenza di con il papà saranno regolamentati secondo il seguente calendario: Per_1 dal venerdì al lunedì mattina, a settimane alterne;
ogni mercoledì e/o giovedì con pernotto da concordare di volta in volta tra i genitori. Il minore trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando il Natale (24/12 – 30/12) e il Capodanno (31/12 – 06/01). Il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio. Le rimanenti festività, anche scolastiche, che cad ono infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cad ono annualmente, avendo cura di alternarsi. In ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto del figlio di Per_1 trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento;
laddove i genitori non possano/non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino -pranzo e pomeriggio -cena) in modo che possa trascorrere del tempo con ciascuno di essi alternando negli anni le parti della Per_1 giornata;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti. Analogamente verrà fatto nel giorno della Festa del Papà, la festa della mamma e per il compleanno di entrambi i genitori;
6) I genitori si impegnano comunque nel caso sopravvengano urgenze e/o impedimenti a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali richieste di cambio giorno. I genitori si impegnano altresì a comunicare con anticipo all'altro genitore la destinazione di eventuali viaggi ed a garantire contatti telefonici tra il figlio e l'altro genitore;
7) Disporsi l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2 corrispondendo alla signora l'importo mensile di €450,00 da versarsi entro il giorno 20 di Parte_1
pagina 2 di 4 ogni mese alle coordinate bancarie note alle parti e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) Il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, così come da Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato;
9) L'assegno unico viene attribuito integralmente in favore della moglie;
10) i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 CP_1
11) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, e quindi nulla dovrà essere disposto a titolo di assegno di mantenimento;
12) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CREAZZO (VI) in data 18/09/1999.
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 549/2024 del
11/03/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
pagina 3 di 4 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza (VI) Via
Mascagni n. 19 in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Parte_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in CREAZZO (VI) il 18/09/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CREAZZO (VI) al n. 24, parte II, serie A, anno 1999;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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