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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 2482/2016
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2482 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Castellammare di Stabia alla via Mazzini n. 15, presso lo studio dell'avv. Pasquale Sergio dal quale
è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-attore-
E
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Controparte_1
Boscotrecase alla via Annunziatella n. 63, presso lo studio dell'avv. Stanislao Manfredonia dal quale
è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e riposta
-convenuto -
Oggetto: donazione
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27.10.2023, comparse e repliche conclusionali depositate, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che deve ritenersi conforme al modello normativo di cui agli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante.
1 Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il germano, Parte_1
per sentir dichiarare l'inadempimento dello stesso all'obbligazione modale di Controparte_1 assistenza morale e materiale in favore dell'anziana madre, come prevista nell'atto di donazione per notar del 24.01.2011 e per l'effetto ordinare al convenuto il rispetto dell'onere Persona_1
modale disponendo che lo stesso presti assistenza alla madre unitamente al fratello a giorni Pt_1
alterni, o con modalità ritenute opportune;
con condanna del convenuto alle spese di giudizio.
A sostegno della domanda ha dedotto che con il citato atto per notar del 24.01.2011 (rep. Per_1
23410) madre degli odierni contendenti, donava ad essi germani alcuni beni Persona_2 immobili in S. Maria la Carità e S. Antonio Abate con l'espressa previsione (art. primo dei patti e condizioni) “dell'onere a carico dei donatari di provvedere, con vincolo solidale ed indivisibile tra di loro, all'assistenza morale e materiale della donante sua vita natural durante, prestando alla medesima tutte le cure necessarie e fornendo tutte le opere e l'assistenza alla persona, anche medica, in caso di suo bisogno”, che già nell'immediatezza della stipula -seguita in pari data dallo scioglimento della comunione immobiliare venutasi a creare tra essi germani- il convenuto si è man mano disinteressato dell'anziana madre lasciandola alle cure esclusive dell'attore, sino a cessare del tutto, negli ultimi due anni, qualsiasi forma di assistenza morale e materiale dell'anziana madre rendendosi, pertanto inadempiente alla richiamata obbligazione modale
Si è costituito il convenuto , resistendo alla domanda attorea in quanto infondata Controparte_1
in fatto e in diritto ed, eccepita la nullità dell'atto di citazione per non essere conforme, per la sua genericità, ai requisiti di cui all'art 163 c.p.c, ne ha chiesto il rigetto con condanna al pagamento di spese ed onorari di causa.
Nel merito ha dedotto che il convenuto, ancor prima di ricevere i beni in donazione e comunque a tutt'oggi, si è sempre interessato delle eIGenze materiali e morali della genitrice, recandosi peraltro quotidianamente presso la sua abitazione ed avvalendosi del costante aiuto della propria moglie, PI
NY, che ha sempre provveduto ad ogni faccenda domestica sino al Natale 2015 quando a seguito dell'ennesimo comportamento offensivo ed anche ostruzionistico dell'istante nei suoi confronti, quest'ultima si è vista costretta a smettere di provvedervi. A seguito di tali incresciosi episodi per evitare discussioni e contrasti nell'interesse della madre il germano convenuto comunicava al fratello la disponibilità, reiterata anche in sede giudiziaria, di assumere una badante anche per le ore serali e notturne che potesse assistere ed accudire, in modo continuo, la predetta genitrice Persona_2
ripartendo tra di loro i relativi costi, qualora eccedenti gli introiti percepiti a titolo pensionistico e non
2 dalla madre. Soluzione auspicata anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto rappresentato dall'attore, quest'ultimo, celibe, fa sosta presso la madre all'ora di pranzo e cena per consumare i pasti, per soddisfare soprattutto eIGenze personali. Ha ancora dedotto che il germano già da diverso tempo, di fatto gestisce autonomamente e senza alcuna rendicontazione le Pt_1
entrate della comune genitrice dalla quale si è fatto delegare, senza nemmeno condividere tale decisione, alla riscossione delle entrate (pensione e non).
Il convenuto ha quindi dedotto non essere a lui imputabile alcun inadempimento all'obbligazione assunta nell'atto di donazione, avendo sempre prestato ogni cura ed attenzione nei confronti della genitrice.
All'esito della compiuta istruttoria, comprensiva della prova per interpello e testimoniale, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni ove i difensori delle parti hanno altresì dichiarato l'intervenuto decesso della comune genitrice, è stata riservata in decisione dalla scrivente previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
Ciò premesso, ed in primo luogo, ritenuta validamente esposta la domanda, sia sotto il profilo fattuale che di diritto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto. La editio actionis è vulnerata nella sua eIGenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dal fatto che la parte convenuta ha potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
Va ancora evidenziato che all'udienza cartolare del 27.10.2023 il procuratore costituito dell'attore, ha dichiarato “quanto alla richiesta formulata nell'atto introduttivo di ordinare al germano,
, il rispetto dell'onere modale contenuto nell'atto di donazione de quo con la Controparte_1 fissazione delle relative modalità di assolvimento”, essere cessata la materia del contendere a seguito del decesso dell'anziana madre, Reiterando, in ragione di tanto, la sola domanda di Persona_2 accertamento della violazione dell'obbligazione modale da parte di e la Controparte_1
conseguente declaratoria di inadempimento come già richieste.
Va, pertanto in via preliminare dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda de qua, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti. E' invero consolidato il principio
3 per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ( cfr. Cass., 2.8.2004 n. 14774; Cass., 3.9.2003,
n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826), com'è nel caso di specie.
Ciò posto, la domanda di parte attrice che residua, ovvero il chiesto accertamento dell'inadempimento all'onere modale, è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti questo giudicante ritiene che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, non ha fornito adeguata prova di quanto lamentato e che l'istruttoria orale e documentale non ha confermato la ricostruzione dei fatti come dedotti in giudizio. In particolare, la ricostruzione dei fatti come rappresentata in citazione non ha trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi. Il teste dell'attore (escussa all'udienza del 21.01.2022) ha dichiarato “sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato come dama di compagnia per la IG.ra Per_2
per circa 1 anno e mezzo verso il 1998-1999, quando ho chiuso il negozio di proprietà del
[...]
, recandomi dalla stessa tutti i giorni, escluso la domenica, la mattina alle 8.30 Controparte_1 sino alle 18.30 di sera” inoltre “posso dire solo che stava sempre insieme alla Parte_1
IG.ra , erano amanti entrambi del terreno e andava volentieri con il figlio a vederlo Per_2
lavorare, posso precisare che il figlio veniva a trovare la madre, ma non ricordo la CP_1
frequenza, in ogni caso si tratteneva per qualche ora chiacchierando con la madre che a volte neanche lo riconosceva così come non riconosceva anche . Tuttavia nulla ha riferito sulla Pt_1 richiesta di condivisione dell'assistenza alla IG.ra (capo 12) “non posso dire nulla su tale Per_2 circostanza“; nulla ha riferito in merito alla delega al ritiro della pensione (capo 14) “nulla posso dire in merito in quanto erano cose delicate che vedevano tra di loro”; nulla ha riferito sulle richieste di trascorrere del tempo con la madre (capo 15) ” nulla posso riferire in merito “ e ancora nulla ha riferito sul pagamento delle utenze ad opera del IG (capo 16) “nulla posso dire Parte_1
anche in merito a questo punto anche perché sono persone riservate e nulla riferiscono”.
L'altro teste di parte attrice, escussa all'udienza del 18.3.22 ha dichiarato: “sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho iniziato a lavorare come badante della IG.ra
[...]
il 14.01.2019” ed ha riferito che “per tutto il tempo in cui mi sono occupata della madre Per_2
…il IG , quando non era via per lavoro, non so dove si recasse, veniva a trovarla almeno CP_1
due volte tre volte a settimana e comunque quando non poteva essere presente mi chiamava sul mio cellulare anzi faceva delle videochiamate per sapere la madre come stava e se aveva bisogno di qualcosa, preciso che il IG si tratteneva dalla due ore, a volte anche meno, ma ciò CP_1
dipendeva dalle condizioni della madre che non sempre riconosceva le persone ed era pertanto molto
4 nervosa; nel lasso di tempo in cui si tratteneva, il faceva compagnia alla madre, Controparte_1
quanto alla cucina ed alle faccende della casa me ne occupavo io poiché era il mio lavoro che svolgevo ogni giorno tranne la domenica dalle 8.30 circa fino alle 18.30 e negli ultimi 5/6 mesi coprivo l'orario dalle 8.30 fino alle 14.00 per problemi personali”. Il teste ha altresì riferito “di aver tentato più di una volta di mettere d'accordo i fratelli ma non ci sono riuscita”… “entrambi i fratelli si sono sempre resi partecipi delle necessità della madre limitatamente alle loro diponibilità di tempo.
Posso riferire che il IG. voleva che il fratello rimanesse a pernottare dalla madre mentre Pt_1 quest'ultimo proponeva di chiamare per la notte una badante”.
Inoltre dagli atti emerge “non posso riferire nulla in quanto non ne sono a conoscenza” sul capo 14)
“ribadisco che nel periodo in cui ho lavorato per la IG.ra il figlio si recava dalla Per_2 CP_1 madre come sopra riferito” “posso solo riferire che ha chiamato qualche volta il cardiologo Pt_1
e lo pagava in mia presenza ma non posso dire i soldi da dove li prendesse” (capo 15) “
Dunque entrambi i testi dell'attore non conoscono nulla della gestione dell'assistenza alla madre e pertanto, non forniscono alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti come evidenziati dall'attore.
I testimoni indicati dal convenuto hanno invece confermato le circostanze dedotte dallo stesso in comparsa di costituzione. Il primo teste, IG.ra ha dichiarato: “sono a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono la moglie del figlio di e frequento la casa sin CP_1 dal 1998, all'epoca la famiglia di mio marito risiedeva nello stesso fabbricato e piano della nonna
. Inoltre, ha confermato le circostanze dedotte dal convenuto, precisando che “la Persona_2
nonna aveva la porta aperta e spesso entrava a casa di mio suocero ( ), così come Controparte_1
noi si andava dalla stessa, si stava insieme durante le feste, Natale, Pasqua, preciso che anche quando mio suocero era via per lavoro la moglie, che non lavorava, era sempre presente in casa prendendosi cura della suocera accudendola e provvedendo alla pulizia della casa, vi era comunque una reciproca frequentazione;
preciso, ancora, che sino a quando mio suocero è rimasto in quella casa la madre non era ancora allettata ricordo che fosse il 2015-2016”; ha altresì confermato che fino all'anno 2017 la IG.ra ha sempre pranzato e cenato presso l'abitazione del figlio in tutti i fine Persona_2
settimana e in tutte le festività - ha dichiarato di ricordare che il suocero dopo il trasferimento ha continuato ad andare dalla madre almeno tre volte a settimana, a volte portando anche i suoi figli. Ha anche confermato che “fino al novembre 2015 è stata la moglie del IG. , IG.ra Controparte_1
PI NY, ad eseguire, almeno per due volte alla settimana, tutte le faccende domestiche dell'abitazione della IG.ra talvolta con l'aiuto dello stesso marito Persona_2 CP_1
e della IG.ra ” e che “mia suocera, a seguito di discussioni nate per i diversi
[...] CP_2
appunti sul come venivano eseguite le pulizie fatti dal ha proposto al marito Parte_1
di chiamare qualcuno per occuparsene dividendo le spese” ha anche confermato che “nel CP_1
5 periodo di frequentazione della casa a volte, non posso essere precisa, incrociavo il Parte_1 di rientro dal lavoro che consumava i pasti”. Anche il teste , ha confermato le Testimone_4
circostanze dedotte dal , conosciute in quanto “abito vicino casa dei e Controparte_1 CP_1
sono molto amica della moglie di;
ero solita salire a casa del che in CP_1 Controparte_1
primo tempo abitava anche lui nello stesso palazzo della madre, almeno sino al novembre 2017, comunque conosco i fratelli da quando erano piccoli, siamo praticamente cresciuti insieme CP_1 anche se frequento più assiduamente casa da circa sette otto anni” riferendo altresì che “i fratelli non sono mai andati d'accordo quindi quando c'era andava via, posso comunque dire Pt_1 CP_1
che anche si prendeva cura della madre anche, laddove avesse avuto bisogno, con un CP_1
supporto economico, il problema era solo tra i fratelli che mai si sono chiariti. Ricordo che nel novembre 2017 dopo un ennesimo litigio ha lasciato casa ed è andato ad abitare a Scafati, CP_1 in quell'occasione ricordo di essermi recata in ospedale a trovare la moglie di ricoverata a CP_1
seguito del litigio, poi mi è stato riferito che anche la nonna, la IG.ra , era caduta a terra ed Per_2
era stata condotta in ospedale. In tale occasione mi ha riferito che aveva aggredito CP_1 Pt_1
sua moglie con una padellata in testa, mentre mi ha riferito che aveva spinto in Pt_1 CP_1 terra la madre” … “la IG.ra passava le festività con , ricordo che Per_2 CP_1 Pt_1
qualche anno fa è stato ricoverato ed in sua assenza, per sei sette giorni, la madre è stata presso l'abitazione del IG , con sua moglie in quanto lo stesso era assente ed anche io ero presente, CP_1 in quell'occasione pernottavo con loro”. Ha anche confermato che la moglie di si recava CP_1
a fare servizi presso l'abitazione della e di non essere più andate a seguito dell'ennesimo Per_2
litigio tra i fratelli ove era stato anche detto che le pulizie non erano ben eseguite.
L'analisi delle dichiarazioni dei testi della difesa, quindi, conduce alla piena prova che il convenuto
, ancor prima di ricevere i beni donazione e comunque fino al decesso della di lei Controparte_1
genitrice, si è sempre interessato delle eIGenze materiali e morali della medesima mentre le dichiarazioni testimoniali attoree, non sono sufficienti a provare l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con il contratto di donazione stipulato con la defunta madre. In altre parole, le prove offerte, troppo deboli e flebili, non hanno dimostrato che lo stesso si è reso inottemperante agli impegni assunti con il contratto di donazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va, quindi, rigettata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura della causa, della vicenda nel suo complesso, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p. dott.ssa Paola Accuosto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna al rispetto dell'onere modale;
-rigetta per il resto;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torre Annunziata, 07.10.2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2482 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Castellammare di Stabia alla via Mazzini n. 15, presso lo studio dell'avv. Pasquale Sergio dal quale
è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-attore-
E
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Controparte_1
Boscotrecase alla via Annunziatella n. 63, presso lo studio dell'avv. Stanislao Manfredonia dal quale
è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e riposta
-convenuto -
Oggetto: donazione
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27.10.2023, comparse e repliche conclusionali depositate, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che deve ritenersi conforme al modello normativo di cui agli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante.
1 Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il germano, Parte_1
per sentir dichiarare l'inadempimento dello stesso all'obbligazione modale di Controparte_1 assistenza morale e materiale in favore dell'anziana madre, come prevista nell'atto di donazione per notar del 24.01.2011 e per l'effetto ordinare al convenuto il rispetto dell'onere Persona_1
modale disponendo che lo stesso presti assistenza alla madre unitamente al fratello a giorni Pt_1
alterni, o con modalità ritenute opportune;
con condanna del convenuto alle spese di giudizio.
A sostegno della domanda ha dedotto che con il citato atto per notar del 24.01.2011 (rep. Per_1
23410) madre degli odierni contendenti, donava ad essi germani alcuni beni Persona_2 immobili in S. Maria la Carità e S. Antonio Abate con l'espressa previsione (art. primo dei patti e condizioni) “dell'onere a carico dei donatari di provvedere, con vincolo solidale ed indivisibile tra di loro, all'assistenza morale e materiale della donante sua vita natural durante, prestando alla medesima tutte le cure necessarie e fornendo tutte le opere e l'assistenza alla persona, anche medica, in caso di suo bisogno”, che già nell'immediatezza della stipula -seguita in pari data dallo scioglimento della comunione immobiliare venutasi a creare tra essi germani- il convenuto si è man mano disinteressato dell'anziana madre lasciandola alle cure esclusive dell'attore, sino a cessare del tutto, negli ultimi due anni, qualsiasi forma di assistenza morale e materiale dell'anziana madre rendendosi, pertanto inadempiente alla richiamata obbligazione modale
Si è costituito il convenuto , resistendo alla domanda attorea in quanto infondata Controparte_1
in fatto e in diritto ed, eccepita la nullità dell'atto di citazione per non essere conforme, per la sua genericità, ai requisiti di cui all'art 163 c.p.c, ne ha chiesto il rigetto con condanna al pagamento di spese ed onorari di causa.
Nel merito ha dedotto che il convenuto, ancor prima di ricevere i beni in donazione e comunque a tutt'oggi, si è sempre interessato delle eIGenze materiali e morali della genitrice, recandosi peraltro quotidianamente presso la sua abitazione ed avvalendosi del costante aiuto della propria moglie, PI
NY, che ha sempre provveduto ad ogni faccenda domestica sino al Natale 2015 quando a seguito dell'ennesimo comportamento offensivo ed anche ostruzionistico dell'istante nei suoi confronti, quest'ultima si è vista costretta a smettere di provvedervi. A seguito di tali incresciosi episodi per evitare discussioni e contrasti nell'interesse della madre il germano convenuto comunicava al fratello la disponibilità, reiterata anche in sede giudiziaria, di assumere una badante anche per le ore serali e notturne che potesse assistere ed accudire, in modo continuo, la predetta genitrice Persona_2
ripartendo tra di loro i relativi costi, qualora eccedenti gli introiti percepiti a titolo pensionistico e non
2 dalla madre. Soluzione auspicata anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto rappresentato dall'attore, quest'ultimo, celibe, fa sosta presso la madre all'ora di pranzo e cena per consumare i pasti, per soddisfare soprattutto eIGenze personali. Ha ancora dedotto che il germano già da diverso tempo, di fatto gestisce autonomamente e senza alcuna rendicontazione le Pt_1
entrate della comune genitrice dalla quale si è fatto delegare, senza nemmeno condividere tale decisione, alla riscossione delle entrate (pensione e non).
Il convenuto ha quindi dedotto non essere a lui imputabile alcun inadempimento all'obbligazione assunta nell'atto di donazione, avendo sempre prestato ogni cura ed attenzione nei confronti della genitrice.
All'esito della compiuta istruttoria, comprensiva della prova per interpello e testimoniale, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni ove i difensori delle parti hanno altresì dichiarato l'intervenuto decesso della comune genitrice, è stata riservata in decisione dalla scrivente previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Ciò premesso, ed in primo luogo, ritenuta validamente esposta la domanda, sia sotto il profilo fattuale che di diritto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto. La editio actionis è vulnerata nella sua eIGenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dal fatto che la parte convenuta ha potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
Va ancora evidenziato che all'udienza cartolare del 27.10.2023 il procuratore costituito dell'attore, ha dichiarato “quanto alla richiesta formulata nell'atto introduttivo di ordinare al germano,
, il rispetto dell'onere modale contenuto nell'atto di donazione de quo con la Controparte_1 fissazione delle relative modalità di assolvimento”, essere cessata la materia del contendere a seguito del decesso dell'anziana madre, Reiterando, in ragione di tanto, la sola domanda di Persona_2 accertamento della violazione dell'obbligazione modale da parte di e la Controparte_1
conseguente declaratoria di inadempimento come già richieste.
Va, pertanto in via preliminare dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda de qua, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti. E' invero consolidato il principio
3 per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ( cfr. Cass., 2.8.2004 n. 14774; Cass., 3.9.2003,
n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826), com'è nel caso di specie.
Ciò posto, la domanda di parte attrice che residua, ovvero il chiesto accertamento dell'inadempimento all'onere modale, è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti questo giudicante ritiene che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, non ha fornito adeguata prova di quanto lamentato e che l'istruttoria orale e documentale non ha confermato la ricostruzione dei fatti come dedotti in giudizio. In particolare, la ricostruzione dei fatti come rappresentata in citazione non ha trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi. Il teste dell'attore (escussa all'udienza del 21.01.2022) ha dichiarato “sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato come dama di compagnia per la IG.ra Per_2
per circa 1 anno e mezzo verso il 1998-1999, quando ho chiuso il negozio di proprietà del
[...]
, recandomi dalla stessa tutti i giorni, escluso la domenica, la mattina alle 8.30 Controparte_1 sino alle 18.30 di sera” inoltre “posso dire solo che stava sempre insieme alla Parte_1
IG.ra , erano amanti entrambi del terreno e andava volentieri con il figlio a vederlo Per_2
lavorare, posso precisare che il figlio veniva a trovare la madre, ma non ricordo la CP_1
frequenza, in ogni caso si tratteneva per qualche ora chiacchierando con la madre che a volte neanche lo riconosceva così come non riconosceva anche . Tuttavia nulla ha riferito sulla Pt_1 richiesta di condivisione dell'assistenza alla IG.ra (capo 12) “non posso dire nulla su tale Per_2 circostanza“; nulla ha riferito in merito alla delega al ritiro della pensione (capo 14) “nulla posso dire in merito in quanto erano cose delicate che vedevano tra di loro”; nulla ha riferito sulle richieste di trascorrere del tempo con la madre (capo 15) ” nulla posso riferire in merito “ e ancora nulla ha riferito sul pagamento delle utenze ad opera del IG (capo 16) “nulla posso dire Parte_1
anche in merito a questo punto anche perché sono persone riservate e nulla riferiscono”.
L'altro teste di parte attrice, escussa all'udienza del 18.3.22 ha dichiarato: “sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho iniziato a lavorare come badante della IG.ra
[...]
il 14.01.2019” ed ha riferito che “per tutto il tempo in cui mi sono occupata della madre Per_2
…il IG , quando non era via per lavoro, non so dove si recasse, veniva a trovarla almeno CP_1
due volte tre volte a settimana e comunque quando non poteva essere presente mi chiamava sul mio cellulare anzi faceva delle videochiamate per sapere la madre come stava e se aveva bisogno di qualcosa, preciso che il IG si tratteneva dalla due ore, a volte anche meno, ma ciò CP_1
dipendeva dalle condizioni della madre che non sempre riconosceva le persone ed era pertanto molto
4 nervosa; nel lasso di tempo in cui si tratteneva, il faceva compagnia alla madre, Controparte_1
quanto alla cucina ed alle faccende della casa me ne occupavo io poiché era il mio lavoro che svolgevo ogni giorno tranne la domenica dalle 8.30 circa fino alle 18.30 e negli ultimi 5/6 mesi coprivo l'orario dalle 8.30 fino alle 14.00 per problemi personali”. Il teste ha altresì riferito “di aver tentato più di una volta di mettere d'accordo i fratelli ma non ci sono riuscita”… “entrambi i fratelli si sono sempre resi partecipi delle necessità della madre limitatamente alle loro diponibilità di tempo.
Posso riferire che il IG. voleva che il fratello rimanesse a pernottare dalla madre mentre Pt_1 quest'ultimo proponeva di chiamare per la notte una badante”.
Inoltre dagli atti emerge “non posso riferire nulla in quanto non ne sono a conoscenza” sul capo 14)
“ribadisco che nel periodo in cui ho lavorato per la IG.ra il figlio si recava dalla Per_2 CP_1 madre come sopra riferito” “posso solo riferire che ha chiamato qualche volta il cardiologo Pt_1
e lo pagava in mia presenza ma non posso dire i soldi da dove li prendesse” (capo 15) “
Dunque entrambi i testi dell'attore non conoscono nulla della gestione dell'assistenza alla madre e pertanto, non forniscono alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti come evidenziati dall'attore.
I testimoni indicati dal convenuto hanno invece confermato le circostanze dedotte dallo stesso in comparsa di costituzione. Il primo teste, IG.ra ha dichiarato: “sono a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono la moglie del figlio di e frequento la casa sin CP_1 dal 1998, all'epoca la famiglia di mio marito risiedeva nello stesso fabbricato e piano della nonna
. Inoltre, ha confermato le circostanze dedotte dal convenuto, precisando che “la Persona_2
nonna aveva la porta aperta e spesso entrava a casa di mio suocero ( ), così come Controparte_1
noi si andava dalla stessa, si stava insieme durante le feste, Natale, Pasqua, preciso che anche quando mio suocero era via per lavoro la moglie, che non lavorava, era sempre presente in casa prendendosi cura della suocera accudendola e provvedendo alla pulizia della casa, vi era comunque una reciproca frequentazione;
preciso, ancora, che sino a quando mio suocero è rimasto in quella casa la madre non era ancora allettata ricordo che fosse il 2015-2016”; ha altresì confermato che fino all'anno 2017 la IG.ra ha sempre pranzato e cenato presso l'abitazione del figlio in tutti i fine Persona_2
settimana e in tutte le festività - ha dichiarato di ricordare che il suocero dopo il trasferimento ha continuato ad andare dalla madre almeno tre volte a settimana, a volte portando anche i suoi figli. Ha anche confermato che “fino al novembre 2015 è stata la moglie del IG. , IG.ra Controparte_1
PI NY, ad eseguire, almeno per due volte alla settimana, tutte le faccende domestiche dell'abitazione della IG.ra talvolta con l'aiuto dello stesso marito Persona_2 CP_1
e della IG.ra ” e che “mia suocera, a seguito di discussioni nate per i diversi
[...] CP_2
appunti sul come venivano eseguite le pulizie fatti dal ha proposto al marito Parte_1
di chiamare qualcuno per occuparsene dividendo le spese” ha anche confermato che “nel CP_1
5 periodo di frequentazione della casa a volte, non posso essere precisa, incrociavo il Parte_1 di rientro dal lavoro che consumava i pasti”. Anche il teste , ha confermato le Testimone_4
circostanze dedotte dal , conosciute in quanto “abito vicino casa dei e Controparte_1 CP_1
sono molto amica della moglie di;
ero solita salire a casa del che in CP_1 Controparte_1
primo tempo abitava anche lui nello stesso palazzo della madre, almeno sino al novembre 2017, comunque conosco i fratelli da quando erano piccoli, siamo praticamente cresciuti insieme CP_1 anche se frequento più assiduamente casa da circa sette otto anni” riferendo altresì che “i fratelli non sono mai andati d'accordo quindi quando c'era andava via, posso comunque dire Pt_1 CP_1
che anche si prendeva cura della madre anche, laddove avesse avuto bisogno, con un CP_1
supporto economico, il problema era solo tra i fratelli che mai si sono chiariti. Ricordo che nel novembre 2017 dopo un ennesimo litigio ha lasciato casa ed è andato ad abitare a Scafati, CP_1 in quell'occasione ricordo di essermi recata in ospedale a trovare la moglie di ricoverata a CP_1
seguito del litigio, poi mi è stato riferito che anche la nonna, la IG.ra , era caduta a terra ed Per_2
era stata condotta in ospedale. In tale occasione mi ha riferito che aveva aggredito CP_1 Pt_1
sua moglie con una padellata in testa, mentre mi ha riferito che aveva spinto in Pt_1 CP_1 terra la madre” … “la IG.ra passava le festività con , ricordo che Per_2 CP_1 Pt_1
qualche anno fa è stato ricoverato ed in sua assenza, per sei sette giorni, la madre è stata presso l'abitazione del IG , con sua moglie in quanto lo stesso era assente ed anche io ero presente, CP_1 in quell'occasione pernottavo con loro”. Ha anche confermato che la moglie di si recava CP_1
a fare servizi presso l'abitazione della e di non essere più andate a seguito dell'ennesimo Per_2
litigio tra i fratelli ove era stato anche detto che le pulizie non erano ben eseguite.
L'analisi delle dichiarazioni dei testi della difesa, quindi, conduce alla piena prova che il convenuto
, ancor prima di ricevere i beni donazione e comunque fino al decesso della di lei Controparte_1
genitrice, si è sempre interessato delle eIGenze materiali e morali della medesima mentre le dichiarazioni testimoniali attoree, non sono sufficienti a provare l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con il contratto di donazione stipulato con la defunta madre. In altre parole, le prove offerte, troppo deboli e flebili, non hanno dimostrato che lo stesso si è reso inottemperante agli impegni assunti con il contratto di donazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va, quindi, rigettata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura della causa, della vicenda nel suo complesso, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p. dott.ssa Paola Accuosto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna al rispetto dell'onere modale;
-rigetta per il resto;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torre Annunziata, 07.10.2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
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