TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/09/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 3.9.2025
Causa n. 1211/2025
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Miani Tiziana in sostituzione dell'avv. Podavitte per la parte resistente l'avv. Arturo Mazza in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Andrea Rosso Con per la parte resistente di Verona la dott. per delega del Persona_1 direttore che produce
La difesa di parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi già esposti (mancata motivazione in primis, contestazioni relative alla notifica della cartella); insiste nella sospensiva dell'esecuzione già richiesta. Chiede la distrazione delle spese di lite.
I difensori delle resistenti, contestando in fatto ed in diritto le odierne deduzioni avversarie, si riportano alle eccezioni e deduzioni di cui agli atti di costituzione e chiedono la decisione della causa.
Il giudice, stante la natura documentale della causa che in base alle deduzioni delle parti appare matura per la decisione allo stato degli atti, sentite le conclusioni, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 3.9.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1211 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 21/06/2025
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento/ ordinanza-ingiunzione/ opposizione esecuzione/atti esecutivi/
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE, elettivamente domiciliata in IR AT
emanuele. ecavvoc Email_1 Email_2
ati.it)
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROSSO ANDREA, elettivamente domiciliata in IR AT
( Email_3
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio ex art. 6, comma 9, dlgs 150/2011 dal funzionario delegato avv.
FERRARELLO ELENA, elettivamente domiciliato in IR AT
( t) Email_4
1
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 21.6.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare, sospendere l'esecutorietà e/o
l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, della cartella di pagamento n.
12220240011170638801 dell' , Agente della riscossione per Controparte_4
la Provincia di Verona (All.1) e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte
integrante della stessa, e del relativo ruolo. Nel merito, in via principale, accertare e/o
dichiarare e/o disporre che: - nulla è dovuto dalla ricorrente e/o - in ogni caso, occorrendo,
annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e/o illegittima la
cartella dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_4
Verona, – sede di Verona, e/o il relativo ruolo, oggetto di Controparte_3
impugnazione con il presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La ricorrente ha dedotto, in fatto, di avere ricevuto in data 13.5.2025 la notifica della cartella di
Con pagamento n. 122 2024 00111706 38 801, relativamente a somme dovute all' di Verona per sanzioni amministrative relative all'anno 2021 per un totale di Euro 11.455,64; ha contestato il difetto di motivazione e la regolarità della notifica della cartella e quindi l'an e il
quantum della pretesa creditoria, con particolare riferimento alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli aggi e delle somme aggiuntive, non contestando tuttavia in alcun modo il merito delle infrazioni (di cui afferma di essere venuta a conoscenza per la prima volta con la cartella opposta).
2.Il giudice non ha accolto l'istanza cautelare inaudita altera parte e ha fissato l'udienza di discussione, rilevando, nel decreto del 25.6.2025: “Ritenuto che non appaiono sussistere i
presupporti per la sospensione inaudita altera parte, in via cautelare, dell'esecuzione del
ruolo impugnato, in quanto in maniera contraddittoria la parte ricorrente sostiene
l'irregolarità della notifica della cartella impugnata, pur allegata al ricorso, che allo stesso
tempo afferma (più volte) essere stata notificata il 13.5.2025 senza indicarne specificamente il
2 motivo, che l'opposizione, depositata il 21.6.2025, risulta tardiva quanto alle contestazioni
formali, che la stessa cartella comunque identifica puntualmente le ragioni creditorie che sono relative all'ordinanza-ingiunzione la cui notifica (1.6.2021) non appare contestata e che il
richiamo a pretese contributive e ad avvisi di addebito di cui al ricorso non appare pertinente,
così come non appare validamente contestato il fondamento delle pretese creditorie relative
alle sanzioni di cui al predetto provvedimento;
rilevato altresì che la cartella contiene il
riferimento alla normativa in base alla quale sono state applicate le maggiorazioni e che per
la validità della cartella non è richiesto lo sviluppo del conteggio, rigetta, allo stato, l'istanza
di sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato”.
Con
3.Si sono quindi costituite le resistenti, e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. All'udienza del 3.9.2025, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
5. Il ricorso è palesemente infondato.
6. Gli importi iscritti a ruolo e richiesti a mezzo della cartella, presupposto della procedura esecutiva qui opposta, sono relativi a sanzioni pecuniarie amministrative che traggono origine dall'attività ispettiva effettuata (all'esito di richiesta di intervenuto di una ex dipendente) nei confronti della società a seguito della quale Parte_2
venivano rilevate violazioni in materia di lavoro (assunzione in nero per determinati periodi –
settembre e novembre 2015 - di due impiegate estetiste e mancata consegna dei relativi prospetti paga), puntualmente contestate con apposito verbale contenente la descrizione degli esiti dell'accertamento e l'indicazione delle norme violate (verbale unico di accertamento e notificazione del 19.12.2016, validamente notificato per compiuta giacenza a mezzo del
Con servizio postale alla odierna ricorrente, in data 12.1.2017, doc. 1 ).
7. A seguito del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa contestata con il predetto verbale, veniva emessa nei confronti della ricorrente Parte_1
in data 22 aprile 2021, l' ordinanza-ingiunzione n. 409/2020/2021 ritualmente notificata alla
3 medesima in data 11 maggio 2021: tentata infatti la consegna all'indirizzo di residenza (dal
15.6.2015 al 26.2.2025) di via Attilio Beghini n. 10, Pescantina (VR) (v. certificato storico di
Con residenza del Comune di Pescantina, doc. 4 ) e inviata in data 30.4.2021 la raccomandata di
Con avvenuto deposito (cfr. cartolina allegata dall' doc. 3), il plico non è stato ritirato e la notifica si è perfezionata con il decorso di 10 giorni dalla predetta spedizione (Corte Cost.
3/2010).
Il detto provvedimento, non opposto giudizialmente nel termine di legge di 30 giorni (art. 6,
dlgs 150/2011), ha acquistato efficacia di titolo esecutivo e non è più contestabile nel merito l'oggetto dell'accertamento ispettivo.
8. Priva di fondamento è dunque l'asserzione di cui al ricorso secondo cui la cartella impugnata sia stata il primo atto attraverso cui l'interessata è venuta a conoscenza della pretesa creditoria
(pag. 8 ricorso): “Sotto questo profilo, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del
verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza -
ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai
rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario,
dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato ( Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 26/07/2012)” (Cass., 3318/2021).
9. Le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, pacificamente mai pagate,
sono state regolarmente iscritte a ruolo reso esecutivo in data 17 maggio 2024,
successivamente consegnato ad (doc. 4 e sono divenute oggetto di esecuzione CP_5 CP_5
nelle forme del procedimento esattoriale da parte del concessionario.
10. Il ricorso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è attivabile solo in mancanza di un titolo esecutivo oppure quando si dimostri l'esistenza di fatti nuovi estintivi, quali ad esempio la prescrizione del diritto a riscuotere, l'avvenuto pagamento oppure la morte del trasgressore o di altro genere, che sopravvengono all'iscrizione a ruolo, presupposti che visibilmente difettano nella fattispecie in esame;
né dai motivi posti a base dell'opposizione (formulati in modo del tutto generico) si evidenziano fatti estintivi sopravventi all'iscrizione a ruolo idonei ad invalidare la procedura esecutiva.
4 11. La cartella di pagamento n. 122 2024 00111706 38 801 è stata, come detto, validamente notificata a mezzo del servizio postale e ritirata, a mani, dalla stessa ricorrente in data
13.05.2025 (doc. 3bis . Il ricorso risulta depositato solo in data 21.06.2025. CP_5
11.1 E' fondata pertanto l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. sollevata da CP_5
relativamente ai vizi e/o eccezioni formali riferite alla cartella di pagamento opposta (essendo decorsi, tra la notifica della cartella ed il deposito del ricorso, oltre 20 giorni). Tra le doglianze di natura cd. formale, sono da ricomprendere, pacificamente, quelle riferite agli asseriti vizi del procedimento notificatorio (peraltro infondate) ed anche quelle connesse alle affermate carenze in punto motivazione (anch'esse infondate).
11.2 Come già evidenziato nel provvedimento di fissazione udienza, è la stessa cartella di pagamento opposta (e prodotta dalla ricorrente) ad identificare puntualmente le ragioni creditorie (anno di riferimento, dettaglio delle somme dovute, sanzioni amministrative e somme aggiuntive) che peraltro sono relative all'ordinanza-ingiunzione (e il presupposto verbale di accertamento) la cui notifica non appare validamente contestata e la cui regolarità è
Con stata comunque in giudizio provata dall' . Relativamente alla affermata carenza di motivazione, peraltro, va osservato come la cartella contenga il riferimento puntuale alla normativa in base alla quale sono state applicate le maggiorazioni e come, per la validità della cartella, non sia richiesto lo sviluppo del conteggio.
12. Con riferimento in particolare alle maggiorazioni delle sanzioni (determinate per legge), è
pacifico in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884) il seguente principio: “è legittima l'applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo
a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile” e segnatamente: “In materia di
sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione
aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è
legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo
che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla
sanzione aggiuntiva”(Cass. n. 26308 del 29.09.2021).
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione del valore
(scaglione 5.200-26.000) e della natura della causa (ordinaria di competenza tabellare del giudice del lavoro), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria e senza note conclusive), in base ai parametri di cui al DM 55/14
Con s.m.i., con applicazione della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 L. 149/2015 quanto all' ,
difesa dal proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'
[...]
di Verona che liquida in Euro 1.760,00 già applicata la Controparte_3
riduzione di legge;
3) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'
[...]
che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_4
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
6
SEZIONE LAVORO
Udienza del 3.9.2025
Causa n. 1211/2025
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Miani Tiziana in sostituzione dell'avv. Podavitte per la parte resistente l'avv. Arturo Mazza in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Andrea Rosso Con per la parte resistente di Verona la dott. per delega del Persona_1 direttore che produce
La difesa di parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi già esposti (mancata motivazione in primis, contestazioni relative alla notifica della cartella); insiste nella sospensiva dell'esecuzione già richiesta. Chiede la distrazione delle spese di lite.
I difensori delle resistenti, contestando in fatto ed in diritto le odierne deduzioni avversarie, si riportano alle eccezioni e deduzioni di cui agli atti di costituzione e chiedono la decisione della causa.
Il giudice, stante la natura documentale della causa che in base alle deduzioni delle parti appare matura per la decisione allo stato degli atti, sentite le conclusioni, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 3.9.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1211 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 21/06/2025
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento/ ordinanza-ingiunzione/ opposizione esecuzione/atti esecutivi/
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE, elettivamente domiciliata in IR AT
emanuele. ecavvoc Email_1 Email_2
ati.it)
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROSSO ANDREA, elettivamente domiciliata in IR AT
( Email_3
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio ex art. 6, comma 9, dlgs 150/2011 dal funzionario delegato avv.
FERRARELLO ELENA, elettivamente domiciliato in IR AT
( t) Email_4
1
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 21.6.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare, sospendere l'esecutorietà e/o
l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, della cartella di pagamento n.
12220240011170638801 dell' , Agente della riscossione per Controparte_4
la Provincia di Verona (All.1) e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte
integrante della stessa, e del relativo ruolo. Nel merito, in via principale, accertare e/o
dichiarare e/o disporre che: - nulla è dovuto dalla ricorrente e/o - in ogni caso, occorrendo,
annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e/o illegittima la
cartella dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_4
Verona, – sede di Verona, e/o il relativo ruolo, oggetto di Controparte_3
impugnazione con il presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La ricorrente ha dedotto, in fatto, di avere ricevuto in data 13.5.2025 la notifica della cartella di
Con pagamento n. 122 2024 00111706 38 801, relativamente a somme dovute all' di Verona per sanzioni amministrative relative all'anno 2021 per un totale di Euro 11.455,64; ha contestato il difetto di motivazione e la regolarità della notifica della cartella e quindi l'an e il
quantum della pretesa creditoria, con particolare riferimento alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli aggi e delle somme aggiuntive, non contestando tuttavia in alcun modo il merito delle infrazioni (di cui afferma di essere venuta a conoscenza per la prima volta con la cartella opposta).
2.Il giudice non ha accolto l'istanza cautelare inaudita altera parte e ha fissato l'udienza di discussione, rilevando, nel decreto del 25.6.2025: “Ritenuto che non appaiono sussistere i
presupporti per la sospensione inaudita altera parte, in via cautelare, dell'esecuzione del
ruolo impugnato, in quanto in maniera contraddittoria la parte ricorrente sostiene
l'irregolarità della notifica della cartella impugnata, pur allegata al ricorso, che allo stesso
tempo afferma (più volte) essere stata notificata il 13.5.2025 senza indicarne specificamente il
2 motivo, che l'opposizione, depositata il 21.6.2025, risulta tardiva quanto alle contestazioni
formali, che la stessa cartella comunque identifica puntualmente le ragioni creditorie che sono relative all'ordinanza-ingiunzione la cui notifica (1.6.2021) non appare contestata e che il
richiamo a pretese contributive e ad avvisi di addebito di cui al ricorso non appare pertinente,
così come non appare validamente contestato il fondamento delle pretese creditorie relative
alle sanzioni di cui al predetto provvedimento;
rilevato altresì che la cartella contiene il
riferimento alla normativa in base alla quale sono state applicate le maggiorazioni e che per
la validità della cartella non è richiesto lo sviluppo del conteggio, rigetta, allo stato, l'istanza
di sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato”.
Con
3.Si sono quindi costituite le resistenti, e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. All'udienza del 3.9.2025, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
5. Il ricorso è palesemente infondato.
6. Gli importi iscritti a ruolo e richiesti a mezzo della cartella, presupposto della procedura esecutiva qui opposta, sono relativi a sanzioni pecuniarie amministrative che traggono origine dall'attività ispettiva effettuata (all'esito di richiesta di intervenuto di una ex dipendente) nei confronti della società a seguito della quale Parte_2
venivano rilevate violazioni in materia di lavoro (assunzione in nero per determinati periodi –
settembre e novembre 2015 - di due impiegate estetiste e mancata consegna dei relativi prospetti paga), puntualmente contestate con apposito verbale contenente la descrizione degli esiti dell'accertamento e l'indicazione delle norme violate (verbale unico di accertamento e notificazione del 19.12.2016, validamente notificato per compiuta giacenza a mezzo del
Con servizio postale alla odierna ricorrente, in data 12.1.2017, doc. 1 ).
7. A seguito del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa contestata con il predetto verbale, veniva emessa nei confronti della ricorrente Parte_1
in data 22 aprile 2021, l' ordinanza-ingiunzione n. 409/2020/2021 ritualmente notificata alla
3 medesima in data 11 maggio 2021: tentata infatti la consegna all'indirizzo di residenza (dal
15.6.2015 al 26.2.2025) di via Attilio Beghini n. 10, Pescantina (VR) (v. certificato storico di
Con residenza del Comune di Pescantina, doc. 4 ) e inviata in data 30.4.2021 la raccomandata di
Con avvenuto deposito (cfr. cartolina allegata dall' doc. 3), il plico non è stato ritirato e la notifica si è perfezionata con il decorso di 10 giorni dalla predetta spedizione (Corte Cost.
3/2010).
Il detto provvedimento, non opposto giudizialmente nel termine di legge di 30 giorni (art. 6,
dlgs 150/2011), ha acquistato efficacia di titolo esecutivo e non è più contestabile nel merito l'oggetto dell'accertamento ispettivo.
8. Priva di fondamento è dunque l'asserzione di cui al ricorso secondo cui la cartella impugnata sia stata il primo atto attraverso cui l'interessata è venuta a conoscenza della pretesa creditoria
(pag. 8 ricorso): “Sotto questo profilo, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del
verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza -
ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai
rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario,
dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato ( Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 26/07/2012)” (Cass., 3318/2021).
9. Le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, pacificamente mai pagate,
sono state regolarmente iscritte a ruolo reso esecutivo in data 17 maggio 2024,
successivamente consegnato ad (doc. 4 e sono divenute oggetto di esecuzione CP_5 CP_5
nelle forme del procedimento esattoriale da parte del concessionario.
10. Il ricorso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è attivabile solo in mancanza di un titolo esecutivo oppure quando si dimostri l'esistenza di fatti nuovi estintivi, quali ad esempio la prescrizione del diritto a riscuotere, l'avvenuto pagamento oppure la morte del trasgressore o di altro genere, che sopravvengono all'iscrizione a ruolo, presupposti che visibilmente difettano nella fattispecie in esame;
né dai motivi posti a base dell'opposizione (formulati in modo del tutto generico) si evidenziano fatti estintivi sopravventi all'iscrizione a ruolo idonei ad invalidare la procedura esecutiva.
4 11. La cartella di pagamento n. 122 2024 00111706 38 801 è stata, come detto, validamente notificata a mezzo del servizio postale e ritirata, a mani, dalla stessa ricorrente in data
13.05.2025 (doc. 3bis . Il ricorso risulta depositato solo in data 21.06.2025. CP_5
11.1 E' fondata pertanto l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. sollevata da CP_5
relativamente ai vizi e/o eccezioni formali riferite alla cartella di pagamento opposta (essendo decorsi, tra la notifica della cartella ed il deposito del ricorso, oltre 20 giorni). Tra le doglianze di natura cd. formale, sono da ricomprendere, pacificamente, quelle riferite agli asseriti vizi del procedimento notificatorio (peraltro infondate) ed anche quelle connesse alle affermate carenze in punto motivazione (anch'esse infondate).
11.2 Come già evidenziato nel provvedimento di fissazione udienza, è la stessa cartella di pagamento opposta (e prodotta dalla ricorrente) ad identificare puntualmente le ragioni creditorie (anno di riferimento, dettaglio delle somme dovute, sanzioni amministrative e somme aggiuntive) che peraltro sono relative all'ordinanza-ingiunzione (e il presupposto verbale di accertamento) la cui notifica non appare validamente contestata e la cui regolarità è
Con stata comunque in giudizio provata dall' . Relativamente alla affermata carenza di motivazione, peraltro, va osservato come la cartella contenga il riferimento puntuale alla normativa in base alla quale sono state applicate le maggiorazioni e come, per la validità della cartella, non sia richiesto lo sviluppo del conteggio.
12. Con riferimento in particolare alle maggiorazioni delle sanzioni (determinate per legge), è
pacifico in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884) il seguente principio: “è legittima l'applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo
a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile” e segnatamente: “In materia di
sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione
aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è
legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo
che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla
sanzione aggiuntiva”(Cass. n. 26308 del 29.09.2021).
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione del valore
(scaglione 5.200-26.000) e della natura della causa (ordinaria di competenza tabellare del giudice del lavoro), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria e senza note conclusive), in base ai parametri di cui al DM 55/14
Con s.m.i., con applicazione della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 L. 149/2015 quanto all' ,
difesa dal proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'
[...]
di Verona che liquida in Euro 1.760,00 già applicata la Controparte_3
riduzione di legge;
3) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'
[...]
che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_4
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
6