Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/03/2025 nella causa n. 1106/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che con ricorso depositato in data 13.12.2023, ha dedotto di essere stato assunto in Parte_1 data 1.6.2023 dalla in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato avente CP_1 scadenza 31.12.2023, con orario full-time, mansioni e qualifica di operaio muratore di 1° livello di cui al CCNL delle imprese edili, e di essere stato licenziato in data 31.10.2023 per asserita giusta causa;
ritenendo il licenziamento illegittimo in quanto genericamente motivato, insussistente la giusta causa addotta e comunque perché intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7 L.
300/1970, non avendo mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare prima di ricevere la lettera di recesso del datore di lavoro, il lavoratore ha chiesto l'accoglimento seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente in data 31 ottobre 2023 dalla convenuta, per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente - dichiarare tenuta e condannare la corrente in 15122 Alessandria CP_1
(AL), Frazione Lobbi, via della Repubblica n. 36/F, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di , della somma di € 3.539,01, Parte_1
1
o di quella diversa che riterrà il Giudicante, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione - con vittoria di spese della presente procedura, oltre rimborso spese forfettario 15%,
C.P.A. ed I.V.A. di legge”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1 contumace.
All'odierna udienza, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, all'esito, la causa è così decisa.
Considerato che:
- il rapporto di lavoro tra le parti è iniziato in data 1.6.2023 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza fissata al 31.12.2023 (doc. 2 e 8);
- il ricorrente è stato assunto con qualifica di operaio, mansioni di muratore ed inquadramento nel livello 1 CCNL Imprese Edili (doc. 8);
- il rapporto risulta cessato in data 31.10.2023 per licenziamento per giusta causa (doc. 3 e
2);
- nella lettera di licenziamento si legge testualmente: “Oggetto: manifesta insubordinazione – preavviso di licenziamento per giusta causa
Vengo a formalizzare con la presente la circostanza che Lei, in data 31.10.2023, si presentava presso il cantiere sito in via Zanotta a Novi Ligure e si manifestava minaccioso verso il Sig. , ribadendo più volte la Sua volontà aggressiva verso lo Persona_1 stesso e di fronte ad i Suoi colleghi, i Sig.ri , e . Pt_2 Pt_3 Pt_4
Le Sue minacce ingiustificate e pretestuose stanno creando oggettive difficoltà, enorme disagio e malumore anche negli altri componenti dello staff operativo della scrivente che spesso si lamentano per il Suo scarso rendimento.
Per quanto sopra esposto, pertanto, Le comunichiamo che il nostro rapporto lavorativo termina, con effetto immediato ed in data 31.10.202.”;
- il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore di lavoro solo in presenza di un giusta causa ex articolo 2119 del codice civile, in base al quale “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è
a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”;
- la giusta causa è un fatto di gravità tale da causare la lesione del vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo e da non consentirne, quindi, la prosecuzione, neppure provvisoria;
secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo
2 RGL n. 1106/2023
determinato ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il meeito cfr. Trib. Bolzano
3.10.2008);
- il soggetto che recede prima della scadenza del termine in assenza di giusta causa è tenuto a risarcire l'altra parte del danno provocato: in particolare, “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.” (Cassazione civile sez. lav., 01/07/2004, n.12092);
- nel caso di specie, ha licenziato il ricorrente per asserita giusta causa;
CP_1
- il ricorrente lamenta la genericità delle motivazioni poste a base del recesso, l'insussistenza dei fatti imputatigli e che il licenziamento non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare a cui egli abbia potuto replicare;
- quanto alla genericità delle motivazioni, si riscontra che effettivamente non è dato comprendere in che cosa siano consistite la “volontà aggressiva” del lavoratore e le
“minacce ingiustificate e pretestuose”, né vengono riportati dati fattuali specifici indicativi dell'“enorme disagio e malumore anche negli altri componenti dello staff operativo”; la società neppure ha inteso fornire una più dettagliata descrizione dei fatti in sede giudiziale;
- inoltre, parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha offerto prova alcuna dei fatti posti a base del licenziamento né di averli preventivamente contestati al lavoratore in modo da garantirgli la possibilità di presentare nei termini di legge le proprie giustificazioni, pur essendone onerata;
- il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del
1970, tra le quali vi è l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito, elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato da Cass. n. 1026/15,
Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, secondo C. Cost. n. 204/1982; per "contestazione" dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;
essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto cioè che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (cfr. Cass. 5419/1998);
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano" (Cass.
14.2.2016 n. 25745, richiamata da Cass. n. 4879/2020);
3 RGL n. 1106/2023
- deriva da quanto sopra che il recesso del 31.10.2023 va dichiarato illegittimo, con conseguente diritto della parte ricorrente a percepire le retribuzioni che avrebbe maturato fino alla scadenza naturale del contratto e cioè sino al 31.12.2023, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- la quantificazione del dovuto proposta dal ricorrente sulla scorta dei conteggi prodotti non è stata contestata e, non essendo evidenti errori, viene tenuta in considerazione ai fini della condanna specifica;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità del licenziamento del ricorrente da parte di in data CP_1
31.10.2023;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni che egli avrebbe maturato dal 31.10.2023 sino al 31.12.2023, nella misura di € 3.539,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge.
Alessandria, 13.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4