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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2349/2024
Verbale udienza del 4 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, il quale, preliminarmente, eccepisce la tardività della costituzione di con conseguente decadenza CP_1 relativa all'assorbimento degli oneri probatori, in ogni caso, rileva che, in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica della cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa;
Per L' parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega degli CP_2
Avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, la quale si riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, l'avv. Dorata Tabero per delega dell'Avv. Alfonso CP_1
Lamberti., la quale si riporta a quanto dedotto nella comparsa di costituzione e alla documentazione depositata ed evidenzia come alcuna prescrizione sia allo stato consolidata, stante la presenza di numerosi e precedentemente atti interruttivi, notificati e mai impugnati e /o opposti e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2349/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.2349/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: )rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ),giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
, (C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t , rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, CodiceFiscale_3
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
E
, P.IVA e Controparte_4
C.F. con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti ( , C.F._4
giusta procura in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,52 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 14.06.2024, l'odierno ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000346000 per l'importo di € 883.182,58, limitatamente cartella di pagamento n.
094/20110003671016000 relativa al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi o entro il minimale per gli anni 2004 e 2010 per €
16.672,75 il cui ruolo è stato emesso dall' sede di Reggio Calabria. CP_2
Eccepiva , nel merito, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal concessionario per cause sorte successivamente alla notifica delle cartelle, ovvero la prescrizione del credito. Pertanto, concludeva, chiedendo di:”
Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2023/3029 Documento n. 09476202300000346000 per l'importo di € 883.182,58 limitatamente alla cartella di pagamento
n.094/20110003671016000 di € 16.672,75; B) Ordinare all' Controparte_4
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il
[...]
ricorrente. C) Condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente istauratosi il contraddittorio fra le parti, si costituiva l' CP_2
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
in quanto i crediti, di cui alle cartelle e/o avvisi di Controparte_5
addebito menzionati con la dizione “non ceduto” non risultano ceduti alla Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto , la stessa spettava CP_5
al soggetto che aveva notificato, ovvero avrebbe dovuto notificare nelle forme di legge, la citata cartella di pagamento. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, poiché l'azione proposta dal ricorrente deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Leg.vo 46/99, con la conseguente necessità del rispetto dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso, e di 40 giorni nella seconda ipotesi.
Termini che nel caso di specie non sono stati rispettati. Con riferimento all'eccezione di prescrizione dovrà essere l' di a dovere dare CP_6 CP_4
prova dell'interruzione dei termini, avendo in gestione tutte le fasi successive all'iscrizione a ruolo del credito, avendo l'Istituto provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò discende che l'eccezione di prescrizione appare infondata, almeno per quanto riguarda l'Istituto, in quanto tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo sono di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Quindi, concludeva, chiedendo:” preliminarmente ordinare
l'integrazione del contraddittorio con la b) dichiarare l'interposta CP_7
opposizione infondata in fatto ed in diritto c) Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva l' la quale eccepiva in relazione all'unica eccezione in CP_1
ricorso, cioè l'intervenuta prescrizione del credito portato con la cartella opposta 09420110003671016000, che , allo stato, alcun termine prescrizionale si sia consolidato, attesa la presenza di numerosi atti interruttivi notifica in precedenza rispetto alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e mai impugnati. Pertanto, concludeva, chiedendo:” - in via preliminare e nel merito dichiarare la tardività e di inammissibilità dell'odierno ricorso , con suo rigetto , in ogni caso, nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in CP_1
diritto e privi di qualsivoglia elemento probatorio stante la presenza di validi e precedenti atti interruttivi dei termini prescrizionali, peraltro , mai impugnati e contestati con vittoria di spese con distrazione ex art. 93 CpC “.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Preliminarmente, con riferimento all''integrazione del contraddittorio nei confronti della formulata dall' in Controparte_5 CP_2
quanto la resistente non ha fornito alcuna prova relativa alla titolarità o non titolarità del credito ceduto, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.(cassazione 3405/2024), pertanto la stessa non trova fondamento'
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_2
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della comunicazione di fermo amministrativo..
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione. Il ricorso è fondato, in quanto l' nonostante citi atti interruttivi nel corpo CP_1
dell'atto non ne allega la relativa prova. In conclusione, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto dell' CP_4
riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione relativamente all'avviso di addebito in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Accoglie il ricorso, dichiarando illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2023/3029 Documento n.
09476202300000346000, limitatamente alla cartella di pagamento n.094/20110003671016000 ritenendo prescritto il debito in esso portato;
-Condanna parti resistenti alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 2056,60, oltre Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%,da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 4 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2349/2024
Verbale udienza del 4 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, il quale, preliminarmente, eccepisce la tardività della costituzione di con conseguente decadenza CP_1 relativa all'assorbimento degli oneri probatori, in ogni caso, rileva che, in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica della cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa;
Per L' parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega degli CP_2
Avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, la quale si riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, l'avv. Dorata Tabero per delega dell'Avv. Alfonso CP_1
Lamberti., la quale si riporta a quanto dedotto nella comparsa di costituzione e alla documentazione depositata ed evidenzia come alcuna prescrizione sia allo stato consolidata, stante la presenza di numerosi e precedentemente atti interruttivi, notificati e mai impugnati e /o opposti e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2349/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.2349/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: )rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ),giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
, (C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t , rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, CodiceFiscale_3
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
E
, P.IVA e Controparte_4
C.F. con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti ( , C.F._4
giusta procura in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,52 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 14.06.2024, l'odierno ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000346000 per l'importo di € 883.182,58, limitatamente cartella di pagamento n.
094/20110003671016000 relativa al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi o entro il minimale per gli anni 2004 e 2010 per €
16.672,75 il cui ruolo è stato emesso dall' sede di Reggio Calabria. CP_2
Eccepiva , nel merito, l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal concessionario per cause sorte successivamente alla notifica delle cartelle, ovvero la prescrizione del credito. Pertanto, concludeva, chiedendo di:”
Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2023/3029 Documento n. 09476202300000346000 per l'importo di € 883.182,58 limitatamente alla cartella di pagamento
n.094/20110003671016000 di € 16.672,75; B) Ordinare all' Controparte_4
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il
[...]
ricorrente. C) Condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente istauratosi il contraddittorio fra le parti, si costituiva l' CP_2
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
in quanto i crediti, di cui alle cartelle e/o avvisi di Controparte_5
addebito menzionati con la dizione “non ceduto” non risultano ceduti alla Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto , la stessa spettava CP_5
al soggetto che aveva notificato, ovvero avrebbe dovuto notificare nelle forme di legge, la citata cartella di pagamento. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, poiché l'azione proposta dal ricorrente deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Leg.vo 46/99, con la conseguente necessità del rispetto dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso, e di 40 giorni nella seconda ipotesi.
Termini che nel caso di specie non sono stati rispettati. Con riferimento all'eccezione di prescrizione dovrà essere l' di a dovere dare CP_6 CP_4
prova dell'interruzione dei termini, avendo in gestione tutte le fasi successive all'iscrizione a ruolo del credito, avendo l'Istituto provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò discende che l'eccezione di prescrizione appare infondata, almeno per quanto riguarda l'Istituto, in quanto tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo sono di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Quindi, concludeva, chiedendo:” preliminarmente ordinare
l'integrazione del contraddittorio con la b) dichiarare l'interposta CP_7
opposizione infondata in fatto ed in diritto c) Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva l' la quale eccepiva in relazione all'unica eccezione in CP_1
ricorso, cioè l'intervenuta prescrizione del credito portato con la cartella opposta 09420110003671016000, che , allo stato, alcun termine prescrizionale si sia consolidato, attesa la presenza di numerosi atti interruttivi notifica in precedenza rispetto alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e mai impugnati. Pertanto, concludeva, chiedendo:” - in via preliminare e nel merito dichiarare la tardività e di inammissibilità dell'odierno ricorso , con suo rigetto , in ogni caso, nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in CP_1
diritto e privi di qualsivoglia elemento probatorio stante la presenza di validi e precedenti atti interruttivi dei termini prescrizionali, peraltro , mai impugnati e contestati con vittoria di spese con distrazione ex art. 93 CpC “.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Preliminarmente, con riferimento all''integrazione del contraddittorio nei confronti della formulata dall' in Controparte_5 CP_2
quanto la resistente non ha fornito alcuna prova relativa alla titolarità o non titolarità del credito ceduto, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.(cassazione 3405/2024), pertanto la stessa non trova fondamento'
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_2
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della comunicazione di fermo amministrativo..
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione. Il ricorso è fondato, in quanto l' nonostante citi atti interruttivi nel corpo CP_1
dell'atto non ne allega la relativa prova. In conclusione, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto dell' CP_4
riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione relativamente all'avviso di addebito in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Accoglie il ricorso, dichiarando illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2023/3029 Documento n.
09476202300000346000, limitatamente alla cartella di pagamento n.094/20110003671016000 ritenendo prescritto il debito in esso portato;
-Condanna parti resistenti alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 2056,60, oltre Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%,da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 4 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo