CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 02/02/2024, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4651 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da GE CO, ne ha confermato la condanna per i delitti - commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - di tentato furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 56 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, nonché 337 cod. pen.; rispettivamente capi A. e B. della rubrica). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato sette motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A. (primo motivo); - la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B. (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. (terzo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. a mente dell'art. 59, comma 4, cod. pen. (quarto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del delitto di cui al capo A. (quinto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cori riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (sesto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cor rifermento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (settimo motivo). 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire i verbali di remissione della querela da parte di IR ZZ, persona offesa del reato di cui al capo A., e di accettazione da parte dell'imputato (rispettivamente in data 28 luglio 2023 e 31 luglio), ha chiesto trasmettersi gli atti alla Sezione competente e la trattazione orale del procedimento, ha dedotto l'estinzione del reato di cui al capo A. e la fondatezza del ricorso, segnatamente in relazione al delitto di cui al capo B. (cfr. note d'udienza e memoria in data 6 dicembre 2023). 4. Deve, anzitutto, osservarsi che non ricorrono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Sezione competente in ragione della sopravvenuta remissione della querela, ben potendo 2 al riguardo provvedere questa Sezione, non occorrendo dunque imrnorare sulla richiesta di trattazione orale del procedimento, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice) 5. Tanto premesso, rileva il Collegio che: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo c:he il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - ne discende l'annullamento senza rinvio, limitatamente al medesimo reato, della sentenza impugnata, dovendosi porre in parte qua a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento. 6. Sono assorbite, dunque, le censure prospettate con il primo motivo e il quinto motivo di ricorso, relative al reato di tentato furto;
nonché quelle dedotte con il settimo motivo, in quanto il delitto aggravato (stimato più grave dai Giudici di merito ex art. 81, comma 2, cod. pen.) in relazione al quale è stato compiuto il giudizio di bilanciamento è quello di furto, come esposto, estinto 7. Il ricorso è nel resto inammissibile. Difatti, i motivi secondo, terzo, quarto e sesto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità hanno sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente in relazione all'agire dell'imputato rispetto a quello dell'operante, senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti : cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), prospettando, sempre per il tramite di enunciati parimenti assertivi, la non punibilità dell'imputato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3 8. Poiché, come anticipato, il reato estinto è quello in relazione al quale è stata determinata la pena base, non può qui provvedersi a rideterminare la pena (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.); con la conseguenza che la sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A., perché estinto per remissione di querela;
pone a carico del querelato le spese del procedimento. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4651 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da GE CO, ne ha confermato la condanna per i delitti - commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - di tentato furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 56 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, nonché 337 cod. pen.; rispettivamente capi A. e B. della rubrica). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato sette motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A. (primo motivo); - la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B. (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. (terzo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. a mente dell'art. 59, comma 4, cod. pen. (quarto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del delitto di cui al capo A. (quinto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cori riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (sesto motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cor rifermento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (settimo motivo). 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire i verbali di remissione della querela da parte di IR ZZ, persona offesa del reato di cui al capo A., e di accettazione da parte dell'imputato (rispettivamente in data 28 luglio 2023 e 31 luglio), ha chiesto trasmettersi gli atti alla Sezione competente e la trattazione orale del procedimento, ha dedotto l'estinzione del reato di cui al capo A. e la fondatezza del ricorso, segnatamente in relazione al delitto di cui al capo B. (cfr. note d'udienza e memoria in data 6 dicembre 2023). 4. Deve, anzitutto, osservarsi che non ricorrono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Sezione competente in ragione della sopravvenuta remissione della querela, ben potendo 2 al riguardo provvedere questa Sezione, non occorrendo dunque imrnorare sulla richiesta di trattazione orale del procedimento, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice) 5. Tanto premesso, rileva il Collegio che: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo c:he il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - ne discende l'annullamento senza rinvio, limitatamente al medesimo reato, della sentenza impugnata, dovendosi porre in parte qua a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento. 6. Sono assorbite, dunque, le censure prospettate con il primo motivo e il quinto motivo di ricorso, relative al reato di tentato furto;
nonché quelle dedotte con il settimo motivo, in quanto il delitto aggravato (stimato più grave dai Giudici di merito ex art. 81, comma 2, cod. pen.) in relazione al quale è stato compiuto il giudizio di bilanciamento è quello di furto, come esposto, estinto 7. Il ricorso è nel resto inammissibile. Difatti, i motivi secondo, terzo, quarto e sesto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità hanno sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente in relazione all'agire dell'imputato rispetto a quello dell'operante, senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti : cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), prospettando, sempre per il tramite di enunciati parimenti assertivi, la non punibilità dell'imputato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3 8. Poiché, come anticipato, il reato estinto è quello in relazione al quale è stata determinata la pena base, non può qui provvedersi a rideterminare la pena (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.); con la conseguenza che la sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A., perché estinto per remissione di querela;
pone a carico del querelato le spese del procedimento. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18/01/2024.