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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2131/2024 RG promossa da
(CF: residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna GARGIULO
contro
CF: residente in [...] C.F._2
287, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 In punto: modifica delle condizioni di affidamento / mantenimento di figlio
minore
Conclusioni della ricorrente:
Come da foglio depositato in via telematica:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica del decreto n. cronol. 7773/2020 del
9/09/2020, emesso a definizione del procedimento n. 1048/2020 VG
In via principale a) disporre l'affidamento super esclusivo, anche per le questioni di maggior interesse di cui all'art. 337 quater, terzo comma, c.c., del figlio minore Per_1
alla madre, confermando il collocamento presso la residenza di quest'ultima in 36045
ON (VI) via Preolin n. 26/b, con diritto del padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, da definire di volta in volta e, per i periodi di vacanza, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
b) conseguentemente autorizzare la madre a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione avanti a tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione nell'interesse del figlio minore , fra cui ottenere il rilascio di un documento valido per l'espatrio Per_1
e richiedere agli uffici competenti l'aggiunta del cognome materno a quello del padre;
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del CP_1
figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza.
In via subordinata a) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1
2 madre, confermando il collocamento presso la residenza di quest'ultima in 36045
ON (VI) via Preolin n. 26/b, con diritto del padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, da definire di volta in volta e, per i periodi di vacanza, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
b) confermare a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore del CP_1
figlio minore per euro 250,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 7773/2020 del 9.9.2020 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio promosso da nei confronti di avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio , nato a Per_1
Vicenza il 14.3.2018, affidava quest'ultimo ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, lo collocava in via prevalente presso la madre e regolamentava secondo modalità ordinarie il diritto di visita del padre;
faceva inoltre obbligo a
[...]
i contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 250 CP_1
e di sostenere al 50% le spese straordinarie al medesimo relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Con ricorso in data 20.5.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
modificare il regime di affidamento del figlio . Per_1
Rappresentava la ricorrente che, dopo la pronuncia del decreto n. 7773/2020, il CP_1
si era disinteressato della crescita e dell'educazione del figlio, aveva progressivamente
3 ridotto le visite allo stesso fino a sospenderle del tutto nel giugno del 2023, non aveva mai spontaneamente versato il contributo a proprio carico per il mantenimento del minore, costringendo essa ricorrente ad agire esecutivamente nei suoi confronti.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio , di essere Per_1
autorizzata ad assumere da sola le decisioni di maggior interesse per lo stesso,
nonché la riduzione dei turni di responsabilità genitoriale paterna;
instava altresì per l'aumento a 300 euro mensili del contributo dovuto da per il CP_1
mantenimento del figlio.
Il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza dell'1.10.2024 avanti il Giudice Relatore, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, nella contumacia del resistente, veniva istruita a mezzo delle prove testimoniali e documentali offerte dalla ricorrente e, all'udienza del 7.5.2025, era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di di modificare il regime di affidamento del figlio è Parte_1 Per_1
meritevole di accoglimento.
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse
4 (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale da quest'ultimo manifestato verso il figlio.
Come confermato dai testi e successivamente Testimone_1 Testimone_2
alla pronuncia del vigente decreto, ha abdicato al proprio ruolo CP_1
genitoriale demandando interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione del figlio, ha intrattenuto con rapporti assolutamente sporadici e saltuari Per_1
interrompendo del tutto le visite a partire da giugno 2023 ed ha mancato di contribuire al mantenimento del minore nella misura determinata dal Tribunale.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato il figlio dell'affettività paterna e dimostrato Per_1
totale insensibilità nei confronti dello stesso, disinteressandosi della sua crescita e delle sue necessità.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta della madre di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337 quater
c.c.., con facoltà di assumere da sola le decisioni relative al minore, comprese quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale.
Il diritto di visita del padre, ove quest'ultimo intenda esercitarlo, potrà svolgersi secondo le modalità determinate nel vigente decreto, non reputando il Collegio che risponda all'interesse del piccolo subordinare i suoi incontri con il genitore al Per_1
previo accordo con la madre, come da quest'ultima richiesto.
Va invece accolta la richiesta di aumento a 300 euro mensili del contributo a carico di per il mantenimento del figlio, tenuto conto del tempo trascorso e, CP_1
5 conseguentemente, dell'aumento delle esigenze del figlio, nonché della circostanza,
emersa dall'istruttoria, che il padre, non esercitando il diritto di visita, di fatto non provvede mai in via diretta al mantenimento del minore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità relativamente alle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori minimi
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. 7773/2020 del 9.9.2020 che per il resto conferma,
così provvede:
a)affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di quest'ultima Persona_2
di assumere da sola le decisioni relative al minore, comprese quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale;
b)fa obbligo a con decorrenza dalla domanda, di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio con la somma di euro 300, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di Parte_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
c)condanna rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in CP_1
euro in euro 3.809 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2131/2024 RG promossa da
(CF: residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna GARGIULO
contro
CF: residente in [...] C.F._2
287, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 In punto: modifica delle condizioni di affidamento / mantenimento di figlio
minore
Conclusioni della ricorrente:
Come da foglio depositato in via telematica:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica del decreto n. cronol. 7773/2020 del
9/09/2020, emesso a definizione del procedimento n. 1048/2020 VG
In via principale a) disporre l'affidamento super esclusivo, anche per le questioni di maggior interesse di cui all'art. 337 quater, terzo comma, c.c., del figlio minore Per_1
alla madre, confermando il collocamento presso la residenza di quest'ultima in 36045
ON (VI) via Preolin n. 26/b, con diritto del padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, da definire di volta in volta e, per i periodi di vacanza, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
b) conseguentemente autorizzare la madre a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione avanti a tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione nell'interesse del figlio minore , fra cui ottenere il rilascio di un documento valido per l'espatrio Per_1
e richiedere agli uffici competenti l'aggiunta del cognome materno a quello del padre;
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del CP_1
figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza.
In via subordinata a) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1
2 madre, confermando il collocamento presso la residenza di quest'ultima in 36045
ON (VI) via Preolin n. 26/b, con diritto del padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, da definire di volta in volta e, per i periodi di vacanza, come da piano genitoriale allegato al ricorso;
b) confermare a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore del CP_1
figlio minore per euro 250,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 7773/2020 del 9.9.2020 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio promosso da nei confronti di avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio , nato a Per_1
Vicenza il 14.3.2018, affidava quest'ultimo ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, lo collocava in via prevalente presso la madre e regolamentava secondo modalità ordinarie il diritto di visita del padre;
faceva inoltre obbligo a
[...]
i contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 250 CP_1
e di sostenere al 50% le spese straordinarie al medesimo relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Con ricorso in data 20.5.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
modificare il regime di affidamento del figlio . Per_1
Rappresentava la ricorrente che, dopo la pronuncia del decreto n. 7773/2020, il CP_1
si era disinteressato della crescita e dell'educazione del figlio, aveva progressivamente
3 ridotto le visite allo stesso fino a sospenderle del tutto nel giugno del 2023, non aveva mai spontaneamente versato il contributo a proprio carico per il mantenimento del minore, costringendo essa ricorrente ad agire esecutivamente nei suoi confronti.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio , di essere Per_1
autorizzata ad assumere da sola le decisioni di maggior interesse per lo stesso,
nonché la riduzione dei turni di responsabilità genitoriale paterna;
instava altresì per l'aumento a 300 euro mensili del contributo dovuto da per il CP_1
mantenimento del figlio.
Il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza dell'1.10.2024 avanti il Giudice Relatore, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, nella contumacia del resistente, veniva istruita a mezzo delle prove testimoniali e documentali offerte dalla ricorrente e, all'udienza del 7.5.2025, era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di di modificare il regime di affidamento del figlio è Parte_1 Per_1
meritevole di accoglimento.
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse
4 (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale da quest'ultimo manifestato verso il figlio.
Come confermato dai testi e successivamente Testimone_1 Testimone_2
alla pronuncia del vigente decreto, ha abdicato al proprio ruolo CP_1
genitoriale demandando interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione del figlio, ha intrattenuto con rapporti assolutamente sporadici e saltuari Per_1
interrompendo del tutto le visite a partire da giugno 2023 ed ha mancato di contribuire al mantenimento del minore nella misura determinata dal Tribunale.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato il figlio dell'affettività paterna e dimostrato Per_1
totale insensibilità nei confronti dello stesso, disinteressandosi della sua crescita e delle sue necessità.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta della madre di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337 quater
c.c.., con facoltà di assumere da sola le decisioni relative al minore, comprese quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale.
Il diritto di visita del padre, ove quest'ultimo intenda esercitarlo, potrà svolgersi secondo le modalità determinate nel vigente decreto, non reputando il Collegio che risponda all'interesse del piccolo subordinare i suoi incontri con il genitore al Per_1
previo accordo con la madre, come da quest'ultima richiesto.
Va invece accolta la richiesta di aumento a 300 euro mensili del contributo a carico di per il mantenimento del figlio, tenuto conto del tempo trascorso e, CP_1
5 conseguentemente, dell'aumento delle esigenze del figlio, nonché della circostanza,
emersa dall'istruttoria, che il padre, non esercitando il diritto di visita, di fatto non provvede mai in via diretta al mantenimento del minore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità relativamente alle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori minimi
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. 7773/2020 del 9.9.2020 che per il resto conferma,
così provvede:
a)affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di quest'ultima Persona_2
di assumere da sola le decisioni relative al minore, comprese quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale;
b)fa obbligo a con decorrenza dalla domanda, di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio con la somma di euro 300, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di Parte_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
c)condanna rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in CP_1
euro in euro 3.809 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
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