TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
2029/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2029/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Di Nola, giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il difensore
E
, nato a [...] il [...], (c.f. CP
), rappresentato dall'Avv. Giuseppe Barreca, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, i coniugi hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Gragnano (NA) il 22.08.2001 (atto n. 107, Parte II, Serie A, Anno 2001); che dalla predetta unione nasceva una figlia: , nata a [...] il 19 Persona_1 settembre 2002, maggiorenne, studentessa universitaria, non ancora economicamente autosufficiente, convivente con la madre;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza, già, di fatto, cessata dal 23.09.2020.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
All'udienza del 20.05.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, rappresentata alle parti la necessità di adeguare i patti nel senso di espungere il pagamento diretto del mantenimento alla figlia ovvero far Per_1 sottoscrivere i patti anche a quest'ultima espungendo altresì le previsioni relative al rapporti tra il padre e la figlia, non oggetto di regolamentazione essendo quest'ultima maggiorenne, rinviava all'udienza cartolare del 02.07.2025; quindi, a tale udienza, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 09.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della separazione, in particolare, prevedendo che la casa coniugale, di proprietà della , resterà nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità con l'intera parte dell'arredo che la compone e che la abiterà insieme alla figlia;
un assegno mensile posto in capo al a titolo di Per_1 CP contributo provvisorio di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, fino a quando quest'ultima non recupererà la piena proprietà dell'immobile sito a Sorrento sul quale grava l'usufrutto del nonno paterno SI. ; rinunciando reciprocamente Parte_2 al mantenimento personale.
Ascoltate personalmente in udienza, la dichiarava di lavorare come Parte_1 bancaria presso la banca Intesa San Paolo, con uno stipendio mensile di circa euro 2.300,00; di non avere altre fonti di reddito, di vivere con nella casa di sua Per_1 proprietà; il di stare attualmente vivendo in barca, e di lavorare come charter CP saltuariamente noleggiando la sua barca, riuscendo a guadagnare euro 5.000,00, 6.000,00 l'anno.
Rileva il Collegio che le parti con i patti sottoscritti in sede di separazione consensuale hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra esse esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.09.1969 e , nato a [...] il [...], ai seguenti CP patti e condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, gli stessi potranno eleggere la residenza ove lo riterranno opportuno dandosi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, acquisendo anche il diritto al trasferimento della residenza all'estero, avendo un'unica figlia maggiorenne;
2. la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Parte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Raiola n. 31, resta nell'esclusiva disponibilità della stessa, con l'intera parte dell'arredo che la compone;
il SI.
, ha già stabilito da un po' di tempo altrove la propria dimora e CP dovrà, semplicemente, portare con sé dalla casa coniugale alcuni oggetti personali ed indumenti;
3. la figlia, di maggiore età e studentessa universitaria, abiterà con la Per_1 madre, ovviamente, con facoltà reciproca con il padre di vedersi e frequentarsi ogni qual volta lo desiderino, sempre compatibilmente con gli impegni universitari della ragazza od altri impegni reciproci, senza in ogni caso, impedimenti di qualsiasi natura, per poter trascorrere del tempo insieme, organizzarsi vacanze o fine settimana insieme, trascorrere insieme le festività natalizie e pasquali, senza interrompere alcun rapporto, tra padre e figlia;
4. i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento personale;
5. il SI. corrisponderà alla figlia entro il giorno 20 CP Persona_1 di ogni mese la somma di € 250,00 quale contributo provvisorio di mantenimento, fino a quando quest'ultima non recupererà la piena proprietà dell'immobile sito a Sorrento sul quale grava l'usufrutto del nonno paterno SI. da pagarsi con bonifico bancario n. Parte_2
[...], intestato alla figlia;
6. dà atto che i coniugi convengono che la SI.ra , Parte_1 concordemente con il SI. , procederanno contestualmente alla CP sottoscrizione del ricorso per separazione, allo scioglimento della comunione dell'immobile a San Nicola Arcella, con cessione della quota del SI.
[...]
alla SI.ra , in considerazione che il mutuo residuo CP Parte_1 di € 22.000,00 è a nome della seconda che continuerà a coprire integralmente il relativo premio, senza pretendere alcunché a titolo di co- obbligo al SI. ; CP
7. dà atto che il SInor si obbliga quindi a trasferire alla SInora CP
, con atto notarile da perfezionarsi entro la sottoscrizione di Parte_1 questo atto la propria quota di 1/2 sull'appartamento con annesse corti esclusive, attualmente di proprietà comune dei coniugi, sito in San Nicola Arcella (CS) alla Via del Telegrafo, distinto in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella 378 subalterni (graffati) 2, 8, 9 e 10; a titolo di corrispettivo per detto trasferimento la SInora si accolla Parte_1 il pagamento delle intere residue quote di mutuo gravante sull'immobile in parola, contratto (con atto per Notaio Persona_2 di Gragnano in data 31/5/2007, rep.n.4266) dai coniugi e CP
con l'attuale banca "INTESA SANPAOLO SPA" per l'acquisto Parte_1 dell'immobile medesimo;
fermo l'obbligo della SInora di Parte_1 accollarsi il suddetto residuo finanziamento, si precisa che la stessa non garantisce la liberazione del SInor da parte dell'Istituto CP bancario.
8. dà atto che la SI.ra , contestualmente alla sottoscrizione Parte_1 del ricorso per separazione, consentirà al SI. il trasferimento CP di proprietà in suo favore dell'autovettura BMW X1 e del Motociclo-scooter.
9. dà atto che la SI.ra ed il SI. , con quest'atto, Parte_1 CP rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa e rivendicazione in merito alle rispettive attività, patrimonio e possidenze di qualsiasi natura. I SIg.
e non hanno nessun'altra condizione Parte_1 CP economica da stabilire tra loro. 10. Dà atto che le parti convengono che il SI. avrà disponibilità del CP box, mq. 19 sito in via Rajola n. 31 piano numero interno 10, pertinenziale all'immobile di proprietà della moglie di via Rajola n. 31 a titolo di comodato gratuito per mesi sei da questa sottoscrizione prorogabile per altri sei, ferma la disponibilità del box anche della moglie per il periodo di comodato d'uso.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 107, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 16/7/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2029/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Di Nola, giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il difensore
E
, nato a [...] il [...], (c.f. CP
), rappresentato dall'Avv. Giuseppe Barreca, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, i coniugi hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Gragnano (NA) il 22.08.2001 (atto n. 107, Parte II, Serie A, Anno 2001); che dalla predetta unione nasceva una figlia: , nata a [...] il 19 Persona_1 settembre 2002, maggiorenne, studentessa universitaria, non ancora economicamente autosufficiente, convivente con la madre;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza, già, di fatto, cessata dal 23.09.2020.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
All'udienza del 20.05.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, rappresentata alle parti la necessità di adeguare i patti nel senso di espungere il pagamento diretto del mantenimento alla figlia ovvero far Per_1 sottoscrivere i patti anche a quest'ultima espungendo altresì le previsioni relative al rapporti tra il padre e la figlia, non oggetto di regolamentazione essendo quest'ultima maggiorenne, rinviava all'udienza cartolare del 02.07.2025; quindi, a tale udienza, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 09.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della separazione, in particolare, prevedendo che la casa coniugale, di proprietà della , resterà nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità con l'intera parte dell'arredo che la compone e che la abiterà insieme alla figlia;
un assegno mensile posto in capo al a titolo di Per_1 CP contributo provvisorio di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, fino a quando quest'ultima non recupererà la piena proprietà dell'immobile sito a Sorrento sul quale grava l'usufrutto del nonno paterno SI. ; rinunciando reciprocamente Parte_2 al mantenimento personale.
Ascoltate personalmente in udienza, la dichiarava di lavorare come Parte_1 bancaria presso la banca Intesa San Paolo, con uno stipendio mensile di circa euro 2.300,00; di non avere altre fonti di reddito, di vivere con nella casa di sua Per_1 proprietà; il di stare attualmente vivendo in barca, e di lavorare come charter CP saltuariamente noleggiando la sua barca, riuscendo a guadagnare euro 5.000,00, 6.000,00 l'anno.
Rileva il Collegio che le parti con i patti sottoscritti in sede di separazione consensuale hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra esse esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.09.1969 e , nato a [...] il [...], ai seguenti CP patti e condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, gli stessi potranno eleggere la residenza ove lo riterranno opportuno dandosi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, acquisendo anche il diritto al trasferimento della residenza all'estero, avendo un'unica figlia maggiorenne;
2. la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Parte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Raiola n. 31, resta nell'esclusiva disponibilità della stessa, con l'intera parte dell'arredo che la compone;
il SI.
, ha già stabilito da un po' di tempo altrove la propria dimora e CP dovrà, semplicemente, portare con sé dalla casa coniugale alcuni oggetti personali ed indumenti;
3. la figlia, di maggiore età e studentessa universitaria, abiterà con la Per_1 madre, ovviamente, con facoltà reciproca con il padre di vedersi e frequentarsi ogni qual volta lo desiderino, sempre compatibilmente con gli impegni universitari della ragazza od altri impegni reciproci, senza in ogni caso, impedimenti di qualsiasi natura, per poter trascorrere del tempo insieme, organizzarsi vacanze o fine settimana insieme, trascorrere insieme le festività natalizie e pasquali, senza interrompere alcun rapporto, tra padre e figlia;
4. i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento personale;
5. il SI. corrisponderà alla figlia entro il giorno 20 CP Persona_1 di ogni mese la somma di € 250,00 quale contributo provvisorio di mantenimento, fino a quando quest'ultima non recupererà la piena proprietà dell'immobile sito a Sorrento sul quale grava l'usufrutto del nonno paterno SI. da pagarsi con bonifico bancario n. Parte_2
[...], intestato alla figlia;
6. dà atto che i coniugi convengono che la SI.ra , Parte_1 concordemente con il SI. , procederanno contestualmente alla CP sottoscrizione del ricorso per separazione, allo scioglimento della comunione dell'immobile a San Nicola Arcella, con cessione della quota del SI.
[...]
alla SI.ra , in considerazione che il mutuo residuo CP Parte_1 di € 22.000,00 è a nome della seconda che continuerà a coprire integralmente il relativo premio, senza pretendere alcunché a titolo di co- obbligo al SI. ; CP
7. dà atto che il SInor si obbliga quindi a trasferire alla SInora CP
, con atto notarile da perfezionarsi entro la sottoscrizione di Parte_1 questo atto la propria quota di 1/2 sull'appartamento con annesse corti esclusive, attualmente di proprietà comune dei coniugi, sito in San Nicola Arcella (CS) alla Via del Telegrafo, distinto in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella 378 subalterni (graffati) 2, 8, 9 e 10; a titolo di corrispettivo per detto trasferimento la SInora si accolla Parte_1 il pagamento delle intere residue quote di mutuo gravante sull'immobile in parola, contratto (con atto per Notaio Persona_2 di Gragnano in data 31/5/2007, rep.n.4266) dai coniugi e CP
con l'attuale banca "INTESA SANPAOLO SPA" per l'acquisto Parte_1 dell'immobile medesimo;
fermo l'obbligo della SInora di Parte_1 accollarsi il suddetto residuo finanziamento, si precisa che la stessa non garantisce la liberazione del SInor da parte dell'Istituto CP bancario.
8. dà atto che la SI.ra , contestualmente alla sottoscrizione Parte_1 del ricorso per separazione, consentirà al SI. il trasferimento CP di proprietà in suo favore dell'autovettura BMW X1 e del Motociclo-scooter.
9. dà atto che la SI.ra ed il SI. , con quest'atto, Parte_1 CP rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa e rivendicazione in merito alle rispettive attività, patrimonio e possidenze di qualsiasi natura. I SIg.
e non hanno nessun'altra condizione Parte_1 CP economica da stabilire tra loro. 10. Dà atto che le parti convengono che il SI. avrà disponibilità del CP box, mq. 19 sito in via Rajola n. 31 piano numero interno 10, pertinenziale all'immobile di proprietà della moglie di via Rajola n. 31 a titolo di comodato gratuito per mesi sei da questa sottoscrizione prorogabile per altri sei, ferma la disponibilità del box anche della moglie per il periodo di comodato d'uso.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 107, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 16/7/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato