Articolo 13 della Legge 4 marzo 2009, n. 15
Articolo 12
Versione
20 marzo 2009
Art. 13. (Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione) 1. All' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».
Entrata in vigore il 20 marzo 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente