Art. 13. (Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione) 1. All' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione) 1. All' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».