Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Decreto presidenziale 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 17/12/2020, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2020
N. 01495/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maldonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Roma, Questura di LE, in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore n. -OMISSIS- con cui, “visti gli atti dai quali si rileva che il Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il [...], residente a Morigerati (SA) in -OMISSIS-, è titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata da questo Ufficio in data 08.11.2017 con libretto n. 843043-0; letta la nota informativa datata 09.07.2020 con cui la Stazione dei Carabinieri di Casaletto Spartano sottopone alla valutazione di questo ufficio l'opportunità di adottare provvedimenti amministrativi nei riguardi del Sig. -OMISSIS-, essendo stato, questi, recentemente querelato dal suo stesso genitore per minacce e che, sempre in tempi recenti, è stato fatto oggetto dell'intervento dei Carabinieri di Casaletto Spartano, finalizzato al ritiro cautelativo delle armi in esito ad atti persecutori perpetrati dallo stesso CA UR nei confronti della moglie e dei figli, ritenuto, per tutto quanto in precedenza esplicitato, che il Sig. CA LA non dia più sicuro affidamento di non abusare dell'autorizzazione a portare armi”, veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Roma e di Questura di LE;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto che allo stato degli atti il ricorso difetti dei requisiti del fumus boni juris , in ragione della rilevante conflittualità familiare del ricorrente con il proprio padre, sfociata in denunzie reciproche e da ultimo in una denuncia per minaccia sporta contro il ricorrente;
Considerato che il ricorrente non ha allegato e provato elementi tali da configurare il pericolo di grave pregiudizio derivante dalla impugnata revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Compensate le spese della fase cautelare in ragione della controvertibilità delle questioni esaminate in fatto ed in diritto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare, e compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “ Microsoft Teams ”):
Leonardo Pasanisi, Presidente
IE TI, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.