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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PANETTA VALERIA parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato POGGI MARIANNA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 08/10/2024
pagina 1 di 6 FA T T O E D I R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge unione celebrata a CP_1
Bentivoglio in data 07/05/2005 e dalla quale sono nate nel 2006, Per_1 Per_2
nel 2008 e nel 2014. Per_3
La Signora rappresentava che la coppia era in crisi da anni. Parte_1
Chiedeva l'affido condiviso delle figlie, da collocarsi presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento paterno di euro 600,00 per figlia e un contributo per sé di euro 400,00.
Si costituiva il sig aderendo alla domanda di separazione e CP_1
chiedendo collocamento paritetico delle figlie con un contributo di euro 200,00 per figlia ed il rigetto dell'assegno di mantenimento per la moglie.
Successivamente i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
578/2024 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 8.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del _26.3.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
e sono già separati per effetto della sentenza parziale n. CP_1
578/2024 , passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione delle figlie minori della coppia, non sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente delle minori presso la madre e conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale..
nel frattempo si è trasferita presso il padre. Per_1
pagina 2 di 6 In considerazione dell'età delle figlie possono prevedersi incontri liberi nei giorni della settimana e fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina.
Quanto al mantenimento per le figlie, per maggiorenne non Per_1
autosufficiente, il sig ha rinunciato al mantenimento. CP_1
Per le altre figlie si deve valutare la capacità economico patrimoniale delle parti.
Il sig possiede un ingente patrimonio immobiliare, tredici intestazioni CP_1
immobiliari di cui alcune locate a terzi, di cui è intestatario e quote societarie nel settore immobiliare, in particolare nella . SPA “Le Case di Bologna.
Si rileva una ingiustificata discrepanza tra i redditi ufficiali che riportano, ad esempio, per il 2022 venivano esposti € 13.000,00 euro circa di redditi e le sostanze di cui dispone il sig il tenore di vita e le capacità di spesa CP_1 manifestate ( paga per un finanziamento di un'auto, un mutuo di 800,00 euro ed ha versato il mantenimento di 1000,00 euro stabilito per le figlie).
pagina 3 di 6 La sig , si è occupata costantemente durante la vita matrimoniale, Parte_1
alla crescita delle bambine e alla cura della casa e della famiglia , dopo aver lavorato per anni nella società del marito, sta cercando di inserirsi come estetista., con guadagni che ha dichiarato attestarsi sui 1000,00 euro al mese. A prescindere dal tempo che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, il padre, che al momento è limitato, la sig avrà diritto al contributo di mantenimento Parte_1 per lefiglie. L'assegno di mantenimento, infatto, non consiste nella mera ripartizione del "costo vivo" del mantenimento della prole, ma in una più ampia funzione redistributiva del reddito complessivo dei due coniugi, in modo da garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato.
E' stata elaborata la nozione di assegno perequativo (si vedano, tra le numerose pronunce: Trib. Milano 15/07/2015; Cassazione 18538/2013; Cassazione
6519/2020), che significa che, ai fini di evitare differenze improvvise nel tenore di vita allorquando un figlio si trasferisce da un genitore all'altro, il giudice dovrà adottare gli accorgimenti opportuni per garantire alla prole che la situazione sia il più possibile simile a quella precedente alla separazione dei genitori.
Secondo la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto che: “l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione d'essere nello status di genitore la cui efficacia retroattiva risale al momento della nascita del figlio, la
Corte valorizza l'esigenza che il contributo a carico del padre copra gli oneri di mantenimento abitativo a carico della madre e ciò alla stregua della pronuncia della Corte di Cassazione che ritiene legittimo il riconoscimento di un importo destinato alla copertura dei costi di manutenzione della casa familiare quale componente del contributo al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica ed alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione” (cf. Cassazione civile sez VI –
23/09/2022, n. 27948).
Tenuto conto dei rispettivi redditi delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle esigenze delle figlie legate alla loro crescita, e degli ingenti costi di manutenzione della casa familiare (circa 500,00 euro al mese) si pagina 4 di 6 considera equo un contributo di mantenimento di euro 800,00 mensili oltre al
60% delle spese straordinarie, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza.
Tenuto conto dei rispettivi redditi delle parti, alla sig deve Parte_1 riconoscersi anche un assegno di mantenimento in considerazione del tenore di vita matrimoniale, pari ad euro 300,00 mensili.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Granarolo dell'Emilia , via Larghe 9 , che resta assegnata a;
Persona_4
3. regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa sentire le figlie minori quando lo vorrà e vederle e tenerla con sé liberamente durante la settimana e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina. 8 giorni durante le vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno), per 3 giorni durante le vacanze pasquali e per 15giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare con la madre possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno;
4. pone a carico di __ l'obbligo di versare, a decorrere dalla CP_1 sentenza, a la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso pagina 5 di 6 presso il Tribunale di Bologna;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
6. Condanna a corrispondere a le spese del CP_1 Parte_1
giudizio nella misura di euro 6000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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