Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Barbara Pedrazzani ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] CP_1
(C.F. C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente, come da memoria del 30.3.3023 e da istanza del 18.6.2024;
1. All'origine del presente giudizio vi sono i seguenti fatti:
1.1. (moglie) e (marito) hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Albania il 19.9.2001;
1.2. nei primi anni della storia di coppia, la ricorrente rimaneva a vivere in
Albania, dove nascevano i primi due figli della coppia, , il 9.4.2004, e Per_1
, il 5.3.2007; Per_2
1.3. nel 2010 la moglie con i primi due figli si ricongiungeva con il marito/padre in Italia;
1.4. nascevano quindi in Italia gli altri due figli della coppia, a Cremona Per_3 il 22.10.2011, e a Cremona il 10.7.2013; Per_4
1.5. nel gennaio 2019 la ricorrente si presentava al P.S. riferendo di avere subito delle percosse dal marito e quindi sporgeva denuncia nei suoi confronti, allegando che lo stesso avesse problemi di alcol e di gioco e che, a causa di queste dipendenze, lo stesso tenesse comportamenti molto violenti nei propri confronti, anche in presenza dei figli più grandi, i quali talvolta dovevano intervenire per difendere essa madre, talvolta erano oggetto di severe punizioni da parte del padre (si veda la denuncia al doc. 6 ricorrente);
1.6. dato quanto denunciato, la ricorrente veniva collocata presso una struttura unitamente ai minori e veniva aperto il giudizio R.G.C.C. 107/2019 presso il
Tribunale per i Minorenni di Brescia;
1.7. dopo una settimana di collocamento comunitario, la ricorrente decideva di fare rientro presso l'abitazione familiare per ricongiungersi al marito e davanti al Tribunale per il Minorenni ritrattava le proprie accuse verso il marito;
1.8. il Tribunale per i Minorenni delegava al CPS ed al Ser.D. indagini sulla condizione psichiatrica del marito e sull'uso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte dello stesso;
gli enti relazionavano che il marito presentasse un quadro di disturbo di personalità con prevalenza di tratti paranoidi, proponendo per esso un percorso di cura, e che lo stesso risultasse positivo agli esami riguardanti il consumo di alcol;
1.9. con decreto del 8.11.2019 il Tribunale per i Minorenni definitiva la causa
R.G.C.C. 107/2019; visto il quadro di fragilità, di passività e di sudditanza psicologica della ricorrente rispetto al marito, visto il quadro psichiatrico dello stesso, quel Tribunale revocava il proprio precedente provvedimento di collocamento di madre e minori presso una comunità, ma dava incarico ai
Servizi Sociali di svolgere uno stretto monitoraggio sulla condizione personale e familiare dei minori, anche con l'avvio di un percorso psicologico a loro favore;
dava incarico al CPS e al Ser.D. per la presa in carico del padre per almeno due anni;
prescriveva al padre di astenersi dal porre in essere atteggiamenti violenti e squalificanti nei confronti della moglie e dei minori;
prescriveva ai genitori la collaborare fattivamente con i Servizi Sociali, pena una limitazione della loro responsabilità genitoriale;
1.10. nel 2022 si apriva un nuovo giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia (R.G.C.C. 261/2022), in quanto i Servizi Sociali segnalavano un comportamento inadeguato di a scuola e un comportamento non Per_2 collaborativo del padre con essi Servizi nella realizzazione dei progetti attivati a favore dei figli -in particolare, il padre non accompagnava i figli all'incontro con il loro psicologo e non autorizzava la loro a centri estivi-; quel Tribunale, in via d'urgenza, disponeva indagini sui minori e attivarsi un servizio di educativa domiciliare.
2.1. Con ricorso del 2.1.2023 la incardinava il presente giudizio di Pt_1 separazione allegando che si fosse ripresentata la stessa critica situazione familiare che si era verificata nel 2019, con l'uso di sostanze alcoliche da parte del marito e, di conseguenza, il riproporsi di comportamenti aggressivi da parte dello stesso verso esso moglie e verso il figlio;
chiedeva pertanto la Per_2 ricorrente l'affidamento esclusivo ed il collocamento dei figli presso di sé, con un diritto di visita paterno verso i figli da svolgersi in forma libera, e obbligo del marito di versare un assegno di mantenimento solo a favore dei figli;
2.2. poco dopo l'incardinarsi del presente giudizio, con decreto del 31.1.2023, nell'ambito del giudizio R.G.C.C. 261/2022, il Tribunale per i Minorenni disponeva il divieto di coabitazione e di avvicinamento del padre ai figli e disponeva incontri protetti fra di essi, rilevando essere data una forte conflittualità fra i genitori;
che la più grande dei figli avesse dovuto assumere un ruolo vicariale nella tutela dei fratelli, vista la fragilità della madre e vista la disregolazione del padre;
che i minori fossero esposti ad un clima familiare di non contenimento e di tensione, essendo emerso come il padre avesse ricominciato a fare uso di alcol, per quanto moderato, e come lo stesso non si fosse presentato al CPS;
il Tribunale disponeva anche l'avvio di un percorso di alfabetizzazione e autonomia della madre, al fine di renderla autonoma nella propria gestione e nella gestione dei figli;
2.3. in data 23.3.2023 si teneva l'udienza presidenziale del presente giudizio;
in quella sede il marito si presentava personalmente dichiarando di essere disoccupato e di percepire solo un sussidio di disoccupazione pari ad euro
194,00 al mese;
in via provvisoria ed urgente veniva disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli , e (essendo la primogenita Per_2 Per_3 Per_4 ormai maggiorenne), un diritto di visita paterno da esercitarsi in forma protetta,
l'obbligo del padre di versare per il mantenimento dei figli la somma di euro
300,00, e che l'assegno unico per i figli fosse versato interamente alla madre;
2.4. a fronte del provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni, a fronte della perdita del proprio posto da lavoro, nella propria memoria integrativa la ricorrente avanzava per la prima volta richiesta per un assegno di mantenimento a proprio favore e chiedeva che gli incontri fra padre e figli avvenissero in forma protetta.
2.5. tentata più volte la notifica dell'ordinanza presidenziale al marito, lo stesso infine dichiarato contumace all'udienza del 15/12/2023, senza più comparire ad alcuna udienza;
2.6. l'unica attività istruttoria che si rendeva necessaria consisteva in indagini sulla condizione reddituale del resistente mediante Guardia di Finanza;
2.7. poiché dalle indagini disposte emergeva come il resistente potesse contrarre su ulteriori entrate oltre all'assegno di disoccupazione -l'unica entrata che esso aveva ammesso e dichiarati in sede presidenziale-; che lo stesso continuasse a trattenere l'assegno unico per i figli, nonostante quanto disposto in sede presidenziale;
che lo stesso non avesse mai provveduto a versare l'assegno provvisorio stabilito in sede presidenziale;
che lo stesso avesse sperperato € 1.400 in un mese in sale giochi, con ordinanza del 3.7.2024 ex art. 156 cod. civ. veniva ordinato all' di trattenere l'importo di euro 300 CP_2 dall'importo della Naspi erogata al resistente, per versarlo alla ricorrente;
2.8. si procedeva altresì all'ascolto dei figli della coppia e Per_2 Per_3 gli stessi dichiaravano di sentire il padre una volta la settimana e di essere d'accordo a continuare a sentirlo telefonicamente;
quanto all'incontrarlo, dichiarava di ricordare con dispiacere come il Per_2 padre si comportasse quando era ubriaco e comunque di provare fastidio per il linguaggio che abitualmente esso utilizzava;
invece dichiarava di non Per_3 avere paura del padre e di volere vederlo liberamente, non in forma protetta;
2.9. all'udienza del 26.9.2024 la causa era trattenuta in decisione: parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe.
3. Va premesso che su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza albanese dei coniugi e dei figli, in quanto tutte le normative rilevanti per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE
1111/2019 e il reg. UE 4/2009) e per determinazione della legge applicabile (il reg. UE 1259/2010; l'art. 17 della Convenzione de l'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con la l. 151/2015; gli artt. 4 e 5 del Protocollo de l'Aja del
23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 45 l. 218/95) danno rilievo alla residenza dei coniugi e della prole, che nel caso di specie è l'Italia (per l'esattezza, tutte le parti vivono in
Cremona).
4. Venendo al merito delle domande di causa, va accolta la domanda di separazione: nei propri atti parte ricorrente allega essere venuta meno da tempo la comunione spirituale fra essa ed il marito, ed ha espresso la volontà di porre fine all'unione coniugale;
al riguardo, vale ricordare come da tempo la giurisprudenza affermi come, ai fini della pronuncia della separazione, non sia necessario accertare la oggettiva intollerabilità della convivenza, ma sia sufficiente accertare la volontà di una delle parti di porre fine all'unione coniugale (cfr., da ultimo, Cass. 16698/2020).
5.1. Va accolta la domanda della ricorrente per l'affido esclusivo dei figli minori e il loro collocamento presso di sé.
5.2. È vero che non è dato sapere dell'esito della denuncia sporta dalla ricorrente nel 2019, né è dato sapere in ordine all'avvenuta revoca o meno ad oggi della misura del divieto di avvicinamento adottata dal Tribunale per i
Minorenni con il decreto del 31.1.2023 nei confronti del padre.
E' vero altresì che risulta che la madre abbia delle fragilità (rilevate dal
Tribunale per i Minorenni sia nel decreto del 8.11.2019 sia quattro anni dopo, nel decreto del 31.1.2023).
Tuttavia, di là da queste fragilità, non sono emersi elementi indicativi di una vera e propria inidoneità genitoriale della stessa.
5.3. Viceversa, dagli atti di causa emergono vari elementi sintomatici dell'esistenza di forti limiti nella genitorialità del padre: è dato che lo stesso per lunghi anni abbia presentato un problema di dipendenza dall'alcol (e non è dato sapere se ad oggi lo abbia superato); è dato che il padre presenti un profilo personologico di disturbo della personalità, tendente ad interpretazioni tipo persecutorio e non mostri adeguata consapevolezza dei deficit neurologici dei figli (cfr. la relazione pervenuta dal CPS del 5.6.2023); è dato che lo stesso abbia tenuto una condotta gravemente irresponsabile di disinteresse alle esigenze di mantenimento della prole -come detto, il padre all'udienza presidenziale dichiarava di percepire solo un assegno di disoccupazione, ma dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva come in realtà a quel momento esso potesse contare su altre varie entrate, da esso tenute celate, e che lo stesso non abbia mai versato spontaneamente l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale-; è dato che oggi il padre non faccia visita ai figli, ma si limiti a chiedere informazioni su di essi alla madre
(come da essa allegato in comparsa conclusionale); soprattutto -quale circostanza dirimente ai fini di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre- è dato che dagli atti dei giudizi innanzi al Tribunale per i Minorenni e dalle indagini disposte dai Servizi per quella A.G. sia emerso che il padre in passato abbia tenuto dei comportamenti fortemente pregiudizievoli per i figli, esponendoli a violenza assistita.
5.4. Va pertanto disposto l'affido esclusivo dei figli ancora minori, e Per_3
alla madre, con loro collocamento presso la stessa. Per_4
5.5. Va disposta l'assegnazione alla madre dell'ex casa familiare, un alloggio
Aler sito in via Divisione Acqui n. 4 in Cremona.
5.6. Quanto al diritto di visita paterno, va disposto che il padre allo stato, e finché noi sia data evidenza del superamento del suo problema di dipendenza dall'alcol, incontri i figli in forma protetta, con incontri organizzati dai Servizi
Sociali, con possibilità peraltro di incontri solo “accompagnati” (all'inizio e al momento della loro conclusione) rispetto la figlia secondo la volontà Per_3 espressa dalla ragazzina in sede di suo ascolto.
5.7. A fronte della fragilità della madre e del padre, e delle difficoltà economiche del nucleo familiare, vanno confermati in questa sede gli incarichi dati ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del
31.1.2023 (avvio a favore della madre di un percorso di alfabetizzazione di autonomia;
avvio di un servizio di AdM;
inserimento dei ragazzi in contesti socializzanti;
presa in carico presso il CPS del padre).
6.1. Va accolta la domanda della ricorrente in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore dei figli, mentre va rigettata la domanda della ricorrente per un assegno di mantenimento a proprio favore.
6.2. Infatti, dalle indagini disposte mediante la Guardia di Finanza e dagli atti di causa è emersa una precaria condizione reddituale di entrambe le parti: quanto al resistente, risulta che nel 2024 esso non abbia avuto un lavoro retribuito e abbia percepito una Naspi dell'importo di circa € 800,00/€ 900,00 al mese;
quanto alla ricorrente, la stessa appare avere serie difficoltà di collocamento nel mondo del lavoro, forse stante il limite della sua mancanza di conoscenza della lingua italiana (nel corso del processo essa ha necessitato di interprete); in particolare, la ricorrente risulta avere lavorato fino al febbraio 2023 come badante (cfr. il doc. 4 ricorrente), ma poi è rimasta senza lavoro;
essa può mantenere i propri figli grazie all'aiuto economico che le dà la primogenita la quale è l'unica dei figli ad essere economicamente indipendente;
la Per_5 ricorrente vive con i figli in un alloggio Aler e nei propri atti dichiara esplicitamente di ricorrere agli aiuti della e di altri enti di solidarietà per CP_3 vivere e mantenere i figli.
6.3. Alla luce di questo quadro, va confermato il provvedimento presidenziale in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore dei figli (assegno che va versato anche a favore di , il quale è diventato Per_2 maggiorenne da meno di un mese e non risulta avere un lavoro stabile), mentre va rigettata la domanda della madre per un assegno di mantenimento a proprio favore in quanto, viste le ridotte entrate del resistente, se lo si gravasse di un ulteriore assegno, oltre a quello a favore dei figli, esso non avrebbe di che vivere.
6.3. Stante l'affido esclusivo dei minori alla madre, stante il disposto dell'art. 6
c. IV d.lgs. 230/2021, stante la necessità di garantire il più possibile una vita dignitosa ai figli della coppia, va disposto che l'a.u. a favore dei figli sia corrisposto nell'interezza alla madre.
7. Va confermato in questa sede l'ordine ex art. 156 cod. civ. adottato dal
Giudice Istruttore, richiamando la motivazione del provvedimento del
3.7.2024: come detto, il padre ha tenuto una irresponsabile condotta di inadempimento nel versamento dell'assegno provvisorio in corso di giudizio;
stante le precarie condizioni economiche della madre, non si può correre il rischio che si ripeta nuovamente tale inadempimento in danno dei minori.
Va rigettata la richiesta di ammonimento ex art. 709ter cod. proc. civ. chiesta dalla ricorrente nella propria istanza del 18.6.2024, in uno con l'ordine di distrazione: nella disciplina originaria del rito famiglia, ante Cartabia, la misura sanzionatoria dell'ammonimento poteva essere adottata solo a fronte di inadempimenti nei propri doveri da parte dei genitori non di natura economica.
8. Stante la natura necessitata del giudizio (quanto allo status); stante il fatto che la contumacia del resistente non si è tradotta in un aggravio degli oneri processuali per parte ricorrente, le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: dichiara la separazione personale fra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il Albania 19.9.2001;
[...] dispone l'affido esclusivo dei minori e Persona_6 Per_7 alla madre , con collocamento presso la
[...] Parte_1 stessa; dispone l'assegnazione alla madre dell'ex casa familiare -un alloggio
Aler sito in via Divisione Acqui n. 4 in Cremona-; dispone che il padre incontri i figli e in forma protetta o Per_3 Per_4 almeno “assistita”; conferma gli incarichi già disposti a favore del nucleo familiare dal
Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 31.1.2023 (R.G.C.C.
261/2022); dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei CP_1 figli , e versando a loro favore la somma Per_2 Per_3 Per_4 complessiva di € 300,00, con distrazione da parte dell' oltre a CP_2 rivalutazione istat, nonché contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli, da intendersi regolamentate dal
Protocollo di questo Tribunale;
ordina all' , di versare Controparte_4
l'importo di € 300,00, somma oggetto di adeguamento Istat, mediante bonifico sul c/c bancario dall'avente diritto (c.f. Parte_1 [...]
), trattenendo questo importo della Naspi erogata a C.F._3
(c.f. ); l'Ente effettuerà il CP_1 CodiceFiscale_4 bonifico nel giorno in cui accredita la Naspi al proprio assistito;
dispone che l'a.u. da corrispondersi a favore di , e Per_2 Per_3 Per_7 sia corrisposto nell'interezza alla madre;
[...] Parte_1 rigetta la domanda di parte ricorrente per un assegno di mantenimento a proprio favore;
rigetta l'istanza ex art. 709 ter cod. proc. civ.; dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 24/03/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente ai Servizi Sociali del Comune di Cremona all' di Cremona CP_2