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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2024, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12046/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANCUSO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre 2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio a BO (BO), il 27/09/2019, Persona_1
residente con la madre a Bentivoglio (BO), fraz. Castagnolo Minore, Via La Torre n. 19.
La madre introduce il presente giudizio allegando che aveva convissuto a RE insieme al , in CP_1
un appartamento in locazione;
egli faceva il cuoco, lei aveva trovato lavoro come cameriera, essendosi trasferita per stare con lui da Bentivoglio, dove viveva presso i genitori;
tornata a Bentivoglio, col consenso del compagno, per beneficiare dell'assistenza dei genitori in occasione della nascita del figlio, la era poi tornata a RE ad abitare con , il loro figlio, e uno dei tre figli dal avuti Pt_1 CP_1 CP_1
da altra relazione.
Nel 2021 si erano trasferiti a vivere a Bentivoglio, la aveva trovato lavoro presso il Ristorante Pt_1
“La Gigina” con mansioni di addetta al bar e alla cassa, contratto poi divenuto a tempo indeterminato l'anno successivo;
il nel maggio 2022 aveva reperito un lavoro stagionale in Sardegna;
finita la CP_1
stagione, era tornato a vivere con la compagna poi i rapporti fra i due si erano deteriorati fino a quando, come si apprende dal ricorso:
La situazione precipitava il 01 gennaio 2023, quando l'odierno resistente, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool e per futili motivi, aggrediva la compagna con insulti, minacce e violenti schiaffi al volto, alla presenza del padre della ricorrente. Per sedare la furia del , era necessario attendere CP_1
l'intervento del comando dei Carabinieri di Bentivoglio i quali, ristabilita la calma, invitavano
l'aggressore ad allontanarsi dal domicilio e la IG.ra a contattare uno dei centri antiviolenza sulle Pt_1
donne presenti sul territorio di BO (doc. 4); 10. Il IG. , il giorno stesso, abbandonava CP_1
definitivamente la casa familiare, omettendo di comunicare l'indirizzo del suo nuovo domicilio e cessando
definitivamente ogni rapporto con la ricorrente e con il figlio, ad eccezione di brevi e sporadiche videochiamate tramite Whatsapp;
11. Entrambi i genitori venivano successivamente contattati dai Servizi
Sociali di San Pietro in Casale, allertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
per un incontro con gli operatori del servizio al quale partecipava soltanto la IG.ra (doc. 5); 12. Pt_1
Attualmente il IG. , pur continuando a mantenere formalmente la propria residenza a RE (doc. CP_1
6), si trova domiciliato in Sardegna, in località sconosciuta, ove alterna in modo discontinuo l'attività di
cuoco, con contratti solitamente di breve durata, a periodi di inattività.
All'udienza del 9-4-2024, previo perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c., avendo il convenuto mantenuto la residenza anagrafica a RE ed essendo quello l'unico recapito sicuro a conoscenza della ricorrente, essendo risultati non validi gli altri domicili comunicati dal convenuto in Sardegna, collegati ai lavori temporanei di volta in volta da lui reperiti, la ricorrente ha esposto che il padre mantiene contatti col figlio tramite videochiamate, inoltre conferma e ribadisce che sia per le questioni
pagina 2 di 8 mediche (il figlio deve sottoporsi a controlli periodici per un problema cardiaco) sia per questioni scolastiche, si è trovata più volte in difficoltà per la mancanza della firma del padre o per il ritardo con cui
egli gliela ha fatta avere;
in particolare il figlio deve sottoporsi a controlli medici a causa di diagnosticatagli alla nascita.
Pertanto, con provvedimento a verbale, si disponeva:
Atteso l'attuale disinteresse del padre ai bisogni morali e materiali del figlio, dal momento che egli si limita ad effettuare delle videochiamate ma non lo viene a trovare né chiede di averlo con sé periodicamente, né contribuisce al suo mantenimento, ritenuto che anche la contumacia rappresenti una conferma del disinteresse per l'esito delle domande proposte dalla ricorrente,
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio e in generale a tutte le pratiche amministrative riguardanti il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
3 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 – dispone che i contatti padre-figlio avvengano tramite videochiamate secondo libero accordo fra le parti, e che eventuali visite padre-figlio possano avvenire solo in presenza della madre o di persone di sua fiducia, disponendo che la madre in caso di necessità contatti il Servizio Sociale e ottenga l'intervento del Servizio stesso a disciplinare le visite paterne che almeno inizialmente dovranno avvenire esclusivamente in modalità protetta;
5 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di BO, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
pagina 3 di 8 • • Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• • Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 8 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo.
Si acquisiva la documentazione fiscale e lavorativa del convenuto dalla quale emergeva che: egli ultimamente lavorava con contratti a tempo determinato, alternando periodi di lavoro a periodi di disoccupazione nei quali comunque percepiva la l'ultimo contratto prodotto prevedeva mansioni CP_2
di cuoco e una busta paga di circa euro 1.300 mensili.
All'udienza del 18-7-2024 si verbalizzava, in aggiornamento della situazione, quanto segue:
Si dà atto che è stata acquisita la documentazione reddituale del dalla quale emergere un contratto CP_1 di lavoro come cuoco a tempo determinato e una busta paga di circa euro 1.300 netti mensili La ricorrente dichiara: sono tre mesi che non chiama il figlio perché non ha preso bene l'affido esclusivo a me e il fatto che gli abbiamo chiesto le buste paga. Non sta pagando il contributo stabilito. Ha provato solo una volta a chiamarmi ma non ho sentito la chiamata. Io pure lavoro in un ristorante.
Il disinteresse manifestato palesemente dal padre per le necessità morali e materiali del figlio, confermato dalla scelta di restare contumace e nemmeno comparire personalmente nel presente giudizio, inducono a confermare l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Non si ritiene necessario ammettere le prove, pure specificamente articolate, in relazione alle condotte violente del che si sarebbero verificate a gennaio 2023 e avrebbero indotto la attrice a porre CP_1
definitivamente termine alla convivenza, in quanto gli elementi già acquisiti, come si è detto, giustificano ampiamente la decisione in punto di affidamento (mancata contribuzione, disinteresse per l'esito del presente giudizio, insufficiente collaborazione nell'assunzione di decisioni importanti per il figlio anche nelle questioni di maggior interesse).
Va di conseguenza disposto anche il collocamento prevalente del minore presso la madre e quanto alle visite e telefonate padre-figlio, va disposto che si svolgano alla presenza e sotto la vigilanza della madre o di altra persona di sua fiducia, e, qualora ella lo ritenesse necessario per la miglior tutela del minore, potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente affinchè previa valutazione del rapporto padre-figlio e dell'interesse del minore, organizzi incontri e telefonate protette con facoltà di pagina 5 di 8 renderli liberi e ampliarli ovvero sospenderli se disturbanti.
Quanto agli aspetti economici, considerato che il padre non mantiene il figlio in forma diretta, che il figlio sta sempre con la madre, che la madre, in forza dell'affido condiviso, beneficia dell'assegno unico al 100%, che ella vive, col figlio, in un alloggio in comproprietà con i suoi genitori e insieme ai medesimi e ad altri familiari, che lavora a tempo indeterminato percependo circa euro 1.400 mensili, va disposto a carico del padre dalla data della domanda un contributo a favore del figlio pari ad euro
400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che trattasi di causa contumaciale e che il giudizio presenta aspetti giuridici e fattuali relativamente semplici.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...], il Persona_1
27/09/2019 alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà in autonomia chiedere e ottenere documenti di identità anche validi per l'espatrio e sbrigare autonomamente tutte le pratiche amministrative d'interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 - dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 – dispone che i contatti padre-figlio avvengano tramite videochiamate secondo libero accordo fra le parti, e che eventuali visite padre-figlio possano avvenire solo in presenza della madre o di persone di sua fiducia, disponendo che la madre in caso di necessità contatti il Servizio Sociale e ottenga l'intervento del Servizio stesso a disciplinare le visite paterne (o anche le videochiamate, se necessario) che almeno inizialmente dovranno avvenire esclusivamente in modalità protetta;
5 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario pagina 6 di 8 del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di BO, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• • Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• • Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 7 di 8 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo.
6 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 80 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in BO nella camera di consiglio del 23-10-2024.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12046/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANCUSO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre 2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio a BO (BO), il 27/09/2019, Persona_1
residente con la madre a Bentivoglio (BO), fraz. Castagnolo Minore, Via La Torre n. 19.
La madre introduce il presente giudizio allegando che aveva convissuto a RE insieme al , in CP_1
un appartamento in locazione;
egli faceva il cuoco, lei aveva trovato lavoro come cameriera, essendosi trasferita per stare con lui da Bentivoglio, dove viveva presso i genitori;
tornata a Bentivoglio, col consenso del compagno, per beneficiare dell'assistenza dei genitori in occasione della nascita del figlio, la era poi tornata a RE ad abitare con , il loro figlio, e uno dei tre figli dal avuti Pt_1 CP_1 CP_1
da altra relazione.
Nel 2021 si erano trasferiti a vivere a Bentivoglio, la aveva trovato lavoro presso il Ristorante Pt_1
“La Gigina” con mansioni di addetta al bar e alla cassa, contratto poi divenuto a tempo indeterminato l'anno successivo;
il nel maggio 2022 aveva reperito un lavoro stagionale in Sardegna;
finita la CP_1
stagione, era tornato a vivere con la compagna poi i rapporti fra i due si erano deteriorati fino a quando, come si apprende dal ricorso:
La situazione precipitava il 01 gennaio 2023, quando l'odierno resistente, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool e per futili motivi, aggrediva la compagna con insulti, minacce e violenti schiaffi al volto, alla presenza del padre della ricorrente. Per sedare la furia del , era necessario attendere CP_1
l'intervento del comando dei Carabinieri di Bentivoglio i quali, ristabilita la calma, invitavano
l'aggressore ad allontanarsi dal domicilio e la IG.ra a contattare uno dei centri antiviolenza sulle Pt_1
donne presenti sul territorio di BO (doc. 4); 10. Il IG. , il giorno stesso, abbandonava CP_1
definitivamente la casa familiare, omettendo di comunicare l'indirizzo del suo nuovo domicilio e cessando
definitivamente ogni rapporto con la ricorrente e con il figlio, ad eccezione di brevi e sporadiche videochiamate tramite Whatsapp;
11. Entrambi i genitori venivano successivamente contattati dai Servizi
Sociali di San Pietro in Casale, allertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
per un incontro con gli operatori del servizio al quale partecipava soltanto la IG.ra (doc. 5); 12. Pt_1
Attualmente il IG. , pur continuando a mantenere formalmente la propria residenza a RE (doc. CP_1
6), si trova domiciliato in Sardegna, in località sconosciuta, ove alterna in modo discontinuo l'attività di
cuoco, con contratti solitamente di breve durata, a periodi di inattività.
All'udienza del 9-4-2024, previo perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c., avendo il convenuto mantenuto la residenza anagrafica a RE ed essendo quello l'unico recapito sicuro a conoscenza della ricorrente, essendo risultati non validi gli altri domicili comunicati dal convenuto in Sardegna, collegati ai lavori temporanei di volta in volta da lui reperiti, la ricorrente ha esposto che il padre mantiene contatti col figlio tramite videochiamate, inoltre conferma e ribadisce che sia per le questioni
pagina 2 di 8 mediche (il figlio deve sottoporsi a controlli periodici per un problema cardiaco) sia per questioni scolastiche, si è trovata più volte in difficoltà per la mancanza della firma del padre o per il ritardo con cui
egli gliela ha fatta avere;
in particolare il figlio deve sottoporsi a controlli medici a causa di diagnosticatagli alla nascita.
Pertanto, con provvedimento a verbale, si disponeva:
Atteso l'attuale disinteresse del padre ai bisogni morali e materiali del figlio, dal momento che egli si limita ad effettuare delle videochiamate ma non lo viene a trovare né chiede di averlo con sé periodicamente, né contribuisce al suo mantenimento, ritenuto che anche la contumacia rappresenti una conferma del disinteresse per l'esito delle domande proposte dalla ricorrente,
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio e in generale a tutte le pratiche amministrative riguardanti il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
3 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 – dispone che i contatti padre-figlio avvengano tramite videochiamate secondo libero accordo fra le parti, e che eventuali visite padre-figlio possano avvenire solo in presenza della madre o di persone di sua fiducia, disponendo che la madre in caso di necessità contatti il Servizio Sociale e ottenga l'intervento del Servizio stesso a disciplinare le visite paterne che almeno inizialmente dovranno avvenire esclusivamente in modalità protetta;
5 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di BO, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
pagina 3 di 8 • • Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• • Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 8 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo.
Si acquisiva la documentazione fiscale e lavorativa del convenuto dalla quale emergeva che: egli ultimamente lavorava con contratti a tempo determinato, alternando periodi di lavoro a periodi di disoccupazione nei quali comunque percepiva la l'ultimo contratto prodotto prevedeva mansioni CP_2
di cuoco e una busta paga di circa euro 1.300 mensili.
All'udienza del 18-7-2024 si verbalizzava, in aggiornamento della situazione, quanto segue:
Si dà atto che è stata acquisita la documentazione reddituale del dalla quale emergere un contratto CP_1 di lavoro come cuoco a tempo determinato e una busta paga di circa euro 1.300 netti mensili La ricorrente dichiara: sono tre mesi che non chiama il figlio perché non ha preso bene l'affido esclusivo a me e il fatto che gli abbiamo chiesto le buste paga. Non sta pagando il contributo stabilito. Ha provato solo una volta a chiamarmi ma non ho sentito la chiamata. Io pure lavoro in un ristorante.
Il disinteresse manifestato palesemente dal padre per le necessità morali e materiali del figlio, confermato dalla scelta di restare contumace e nemmeno comparire personalmente nel presente giudizio, inducono a confermare l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Non si ritiene necessario ammettere le prove, pure specificamente articolate, in relazione alle condotte violente del che si sarebbero verificate a gennaio 2023 e avrebbero indotto la attrice a porre CP_1
definitivamente termine alla convivenza, in quanto gli elementi già acquisiti, come si è detto, giustificano ampiamente la decisione in punto di affidamento (mancata contribuzione, disinteresse per l'esito del presente giudizio, insufficiente collaborazione nell'assunzione di decisioni importanti per il figlio anche nelle questioni di maggior interesse).
Va di conseguenza disposto anche il collocamento prevalente del minore presso la madre e quanto alle visite e telefonate padre-figlio, va disposto che si svolgano alla presenza e sotto la vigilanza della madre o di altra persona di sua fiducia, e, qualora ella lo ritenesse necessario per la miglior tutela del minore, potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente affinchè previa valutazione del rapporto padre-figlio e dell'interesse del minore, organizzi incontri e telefonate protette con facoltà di pagina 5 di 8 renderli liberi e ampliarli ovvero sospenderli se disturbanti.
Quanto agli aspetti economici, considerato che il padre non mantiene il figlio in forma diretta, che il figlio sta sempre con la madre, che la madre, in forza dell'affido condiviso, beneficia dell'assegno unico al 100%, che ella vive, col figlio, in un alloggio in comproprietà con i suoi genitori e insieme ai medesimi e ad altri familiari, che lavora a tempo indeterminato percependo circa euro 1.400 mensili, va disposto a carico del padre dalla data della domanda un contributo a favore del figlio pari ad euro
400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che trattasi di causa contumaciale e che il giudizio presenta aspetti giuridici e fattuali relativamente semplici.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...], il Persona_1
27/09/2019 alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà in autonomia chiedere e ottenere documenti di identità anche validi per l'espatrio e sbrigare autonomamente tutte le pratiche amministrative d'interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 - dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 – dispone che i contatti padre-figlio avvengano tramite videochiamate secondo libero accordo fra le parti, e che eventuali visite padre-figlio possano avvenire solo in presenza della madre o di persone di sua fiducia, disponendo che la madre in caso di necessità contatti il Servizio Sociale e ottenga l'intervento del Servizio stesso a disciplinare le visite paterne (o anche le videochiamate, se necessario) che almeno inizialmente dovranno avvenire esclusivamente in modalità protetta;
5 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario pagina 6 di 8 del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di BO, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• • Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• • Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• • Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 7 di 8 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo.
6 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 80 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in BO nella camera di consiglio del 23-10-2024.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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