Art. 1. Articolo unico
All' articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' aggiunto, in fine, il comma seguente:
"Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni".
Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.
All' articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' aggiunto, in fine, il comma seguente:
"Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni".
Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.