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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 48/24 RG
Udienza del 28.10.25 Co
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e CP_1 CP_3
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 48/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_4
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_5
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 17.11.16, CP_4 alle 11:25 circa, si trovava come trasportato a bordo della Fiat Panda tg ET433HC, di proprietà di e condotta dallo stesso;
che, mentre stavano transitando sulla v. Dorsale a Massa, Persona_1 la Panda era stata tamponata dalla Renault Megane tg CY449FM, condotta dal sig. e mandata Per_2 ad urtare a propria volta la Fiat Punto tg EF971RK di proprietà di e condotta dallo Controparte_6 stesso;
che in conseguenza dell'urto aveva riportato delle lesioni. L'attore ha quindi agito nei confronti della quale compagnia assicuratrice della CP_5
Panda, chiedendo il risarcimento del danno.
La convenuta non si è costituita.
Con sentenza n. 173/23, il Giudice di Pace ha respinto la domanda, ritenendola non provata.
Il ha proposto appello, insistendo nella domanda e la si è costituta, CP_4 CP_5 chiedendo invece la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda ponendo l'accento sul fatto che il CID prodotto non recava la firma di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, e dunque non poteva ritenersi idoneo a fornire la prova delle allegazioni attoree, nonché sul fatto che l'attore non aveva citato il teste indicato dall'attore medesimo ed ammesso dal Giudice. CP_6
Con l'appello, il ha osservato che in realtà il CID reca entrambe le firme e che il teste CP_4 era stato ammesso d'ufficio dal Giudice. Ulteriormente, ha fatto leva sull'interrogatorio CP_6 formale del e sulla deposizione testimoniale del rese in un processo “gemello” del Per_2 Per_1 presente, nonché sulla dichiarazione stragiudiziale dell' tutte nel senso della presenza del CP_6 quale trasportato sulla Panda del CP_4 Per_1
La ha controdedotto che nel CID non si fa menzione del come trasportato CP_5 CP_4
e che le dichiarazioni appena riferite non possono essere utilizzate nel presente giudizio.
L'appello è infondato.
Per un verso, infatti, il CID non fa menzione della presenza del a bordo dell'auto del CP_4
Per altro verso, le dichiarazioni rese in un diverso processo, ed a maggior ragione le CP_4 dichiarazioni stragiudiziali, non possono essere prese in considerazione. Lo strumento per acquisire al processo le dichiarazioni di terzi è rappresentato infatti dalla testimonianza. L'attore avrebbe dunque dovuto fare escutere i soggetti in questione come testi nel presente processo. Non avendolo fatto, e posto quanto detto sopra a proposito del CID, la domanda non può che essere ritenuta sfornita di prova.
Le spese del presente appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari
Udienza del 28.10.25 Co
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e CP_1 CP_3
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 48/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_4
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_5
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 17.11.16, CP_4 alle 11:25 circa, si trovava come trasportato a bordo della Fiat Panda tg ET433HC, di proprietà di e condotta dallo stesso;
che, mentre stavano transitando sulla v. Dorsale a Massa, Persona_1 la Panda era stata tamponata dalla Renault Megane tg CY449FM, condotta dal sig. e mandata Per_2 ad urtare a propria volta la Fiat Punto tg EF971RK di proprietà di e condotta dallo Controparte_6 stesso;
che in conseguenza dell'urto aveva riportato delle lesioni. L'attore ha quindi agito nei confronti della quale compagnia assicuratrice della CP_5
Panda, chiedendo il risarcimento del danno.
La convenuta non si è costituita.
Con sentenza n. 173/23, il Giudice di Pace ha respinto la domanda, ritenendola non provata.
Il ha proposto appello, insistendo nella domanda e la si è costituta, CP_4 CP_5 chiedendo invece la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda ponendo l'accento sul fatto che il CID prodotto non recava la firma di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, e dunque non poteva ritenersi idoneo a fornire la prova delle allegazioni attoree, nonché sul fatto che l'attore non aveva citato il teste indicato dall'attore medesimo ed ammesso dal Giudice. CP_6
Con l'appello, il ha osservato che in realtà il CID reca entrambe le firme e che il teste CP_4 era stato ammesso d'ufficio dal Giudice. Ulteriormente, ha fatto leva sull'interrogatorio CP_6 formale del e sulla deposizione testimoniale del rese in un processo “gemello” del Per_2 Per_1 presente, nonché sulla dichiarazione stragiudiziale dell' tutte nel senso della presenza del CP_6 quale trasportato sulla Panda del CP_4 Per_1
La ha controdedotto che nel CID non si fa menzione del come trasportato CP_5 CP_4
e che le dichiarazioni appena riferite non possono essere utilizzate nel presente giudizio.
L'appello è infondato.
Per un verso, infatti, il CID non fa menzione della presenza del a bordo dell'auto del CP_4
Per altro verso, le dichiarazioni rese in un diverso processo, ed a maggior ragione le CP_4 dichiarazioni stragiudiziali, non possono essere prese in considerazione. Lo strumento per acquisire al processo le dichiarazioni di terzi è rappresentato infatti dalla testimonianza. L'attore avrebbe dunque dovuto fare escutere i soggetti in questione come testi nel presente processo. Non avendolo fatto, e posto quanto detto sopra a proposito del CID, la domanda non può che essere ritenuta sfornita di prova.
Le spese del presente appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari