Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 11 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso d’Aquino, 80;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
(i) -OMISSIS- (Doc. A), con cui il Ministero dell'Interno ha decretato -OMISSIS-. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 91, Comma 1, primo periodo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 14, comma 3, del C.c.n.l. del 26 maggio 2004;
(ii) di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il corretto significato da attribuire all’art. 14 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato a ordinamento autonomo del 26 maggio 2004, e all’art. 91 del D.P.R. n. 3 del 1957, norme interpretate in modo opposto dalle parti del giudizio, deve essere oggetto di un approfondimento che appare incompatibile con il carattere sommario che caratterizza la fase cautelare, da svolgere necessariamente nella fase di merito del giudizio;
- che non sono allegati specifici e puntuali elementi circa la complessiva condizione reddituale familiare del ricorrente atti a comprovare che dall’esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more della definizione del merito del ricorso, possa derivare un pregiudizio che abbia la consistenza della gravità ed irreparabilità, tenuto conto della circostanza che comunque il ricorrente continua a percepire metà della propria retribuzione ed i danni subiti sono eventualmente ristorabili nel caso di un esito favorevole del ricorso;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.