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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.L. 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fausto Raffone, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri 23 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“contrariis reiectis;
Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra la signora e la dal 18 gennaio 2023 al 17 Parte_1 Controparte_2 aprile 2023 Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore a pagare alla signora la somma di € 7.865,52 (di cui € Parte_1
382,98 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 la sig.ra ha esposto di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta senza regolare Controparte_3
contratto, dal 18.1.2023 alle sue dimissioni il 17.4.2023, svolgendo le mansioni di cassiera, pasticcera e cameriera.
1 La ricorrente ha allegato di aver percepito solo € 250,00 a titolo di retribuzione per l'intero periodo.
La sig.ra chiede l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato non regolarizzato con la convenuta dal 18.1.2023 al 17.4.2023, con diritto alla retribuzione parametrata al quinto livello del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, e la condanna della società al versamento in suo favore dell'importo lordo di euro € Controparte_3
7.865,52 a titolo di retribuzione base, straordinaria e per lavoro festivo, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e festività maturate e non pagate, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e accessori.
La società convenuta non si è costituita nonostante regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza, ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza del 5.6.2024.
***
1. Il rapporto di lavoro e le differenze retributive
La domanda deve trovare accoglimento.
La sig.ra ha allegato di aver lavorato senza regolare contratto presso il bar Pt_1
della convenuta dal 18.1.2023 al 17.4.2023, con orario medio di 7 ore, dalle 11:00/12:00 alle 18:00/19.00, per sei giorni settimanali, con un solo giorno di riposo settimanale variabile nella collocazione, svolgendo le mansioni di cassiera, pasticcera e cameriera.
Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del processo.
, padre della ricorrente, all'udienza del 28.10.2024 ha dichiarato:” Non Persona_1
ricordo quando mia figlia ha cominciato a lavorare per la convenuta, ma sono stato io
a trovarle il posto, i titolari erano miei amici. Ha lavorato lì per circa sei mesi.
Lavorava dall'apertura alla chiusura, e quindi dalle 7 alle 20 o 21, tutti i giorni della settimana compresi sabati e domeniche con un solo giorno di riposo alla settimana variabile. Nel locale convenuto la ricorrente stava al bancone, serviva i clienti anche ai tavoli e faceva le pulizie, riceveva anche i pagamenti dei clienti del bar. Mia figlia non
è mai stata regolarizzata, ogni giorno le promettevano di assumerla regolarmente ma così non è stato;
non è stata mai pagata per il suo lavoro;
visto che come ho detto conoscevo i titolari sono andato personalmente a parlare con loro manifestando anche
2 la disponibilità di mia figlia a ricevere il pagamento del dovuto ratealmente ma non ne hanno voluto sapere. Mia figlia ha compilato durante il rapporto di lavoro un foglio ore annotando tutti i giorni lavorati e le ore fatte. A.d.r. del Giudice: le mansioni che svolgeva mia figlia le so perché l'ho vista lavorare, sono andato nel bar mentre lei lavorava a qualsiasi ora del giorno, spesso la accompagnavo al lavoro e l'andavo a prendere a fine giornata”.”
, amico della ricorrente, nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: Persona_2
“La ricorrente ha lavorato nel bar convenuto da inizio 2023, per sei mesi. Al tempo era la mia ragazza, e quindi la accompagnavo al lavoro o a andavo a prenderla a fine giornata. Le volte che mi fermavo a dormire da lei al mattino l'aiutavo a montare il dehor del bar. Lei lavorava tutta la giornata, per tutto l'orario di apertura del bar, arrivava il mattino prestissimo per fare apertura (6 o 7) e la sera finiva verso le 19 o le
20. Lavorava anche il sabato e le domeniche e durante le festività, il bare era sempre aperto ma dentro ci lavorava solo lei. Ogni tanto andavo nel bar anche come cliente a fare colazione o a pranzare e quindi l'ho vista lavorare: era da sola a gestirlo, come ho detto, e si occupava del bancone, infornava le brioches, serviva i clienti, faceva le pulizie. La ricorrente non era regolarmente assunta, lavorava in nero, lei chiedeva di avere un contratto ma non glielo hanno mai fatto. Non è stata pagata per il suo lavoro”
Le dichiarazioni dei testi, dunque, unitamente considerate alla mancata comparizione di parte convenuta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dall'18.1.2023 al 17.4.2023, con svolgimento di mansioni riconducibili al V livello
CCNL dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, con le modalità indicate in ricorso.
In assenza di contestazione dei conteggi, e ritenuti i parametri retributivi indicati nei conteggi conformi alle mansioni svolte, la convenuta deve pertanto essere condannata al versamento in favore della sig.ra della somma lorda di 7.865,52 a titolo di Pt_1
retribuzione base, straordinaria e per lavoro festivo, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e festività maturate e non pagate, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e accessori.
2. Le spese di lite
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della mancata costituzione del convenuto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che tra la sig.ra e è intercorso un Parte_1 Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato dall'18.1.2023 al 17.4.2023; C
2. condanna la società a pagare alla sig.ra la somma Controparte_3 Pt_1
lorda di euro 7.865,52 (di cui euro 382,98 a titolo di trattamento di fine rapporto) per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
3. condanna altresì la società a rimborsare alla sig.ra le Controparte_3 Pt_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
4. dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza all'Ispettorato Territoriale di Torino e all'INPS Direzione Provinciale di CP_4
Torino, per le valutazioni di competenza.
Torino, 03/12/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fausto Raffone, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri 23 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“contrariis reiectis;
Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra la signora e la dal 18 gennaio 2023 al 17 Parte_1 Controparte_2 aprile 2023 Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore a pagare alla signora la somma di € 7.865,52 (di cui € Parte_1
382,98 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 la sig.ra ha esposto di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta senza regolare Controparte_3
contratto, dal 18.1.2023 alle sue dimissioni il 17.4.2023, svolgendo le mansioni di cassiera, pasticcera e cameriera.
1 La ricorrente ha allegato di aver percepito solo € 250,00 a titolo di retribuzione per l'intero periodo.
La sig.ra chiede l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato non regolarizzato con la convenuta dal 18.1.2023 al 17.4.2023, con diritto alla retribuzione parametrata al quinto livello del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, e la condanna della società al versamento in suo favore dell'importo lordo di euro € Controparte_3
7.865,52 a titolo di retribuzione base, straordinaria e per lavoro festivo, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e festività maturate e non pagate, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e accessori.
La società convenuta non si è costituita nonostante regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza, ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza del 5.6.2024.
***
1. Il rapporto di lavoro e le differenze retributive
La domanda deve trovare accoglimento.
La sig.ra ha allegato di aver lavorato senza regolare contratto presso il bar Pt_1
della convenuta dal 18.1.2023 al 17.4.2023, con orario medio di 7 ore, dalle 11:00/12:00 alle 18:00/19.00, per sei giorni settimanali, con un solo giorno di riposo settimanale variabile nella collocazione, svolgendo le mansioni di cassiera, pasticcera e cameriera.
Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del processo.
, padre della ricorrente, all'udienza del 28.10.2024 ha dichiarato:” Non Persona_1
ricordo quando mia figlia ha cominciato a lavorare per la convenuta, ma sono stato io
a trovarle il posto, i titolari erano miei amici. Ha lavorato lì per circa sei mesi.
Lavorava dall'apertura alla chiusura, e quindi dalle 7 alle 20 o 21, tutti i giorni della settimana compresi sabati e domeniche con un solo giorno di riposo alla settimana variabile. Nel locale convenuto la ricorrente stava al bancone, serviva i clienti anche ai tavoli e faceva le pulizie, riceveva anche i pagamenti dei clienti del bar. Mia figlia non
è mai stata regolarizzata, ogni giorno le promettevano di assumerla regolarmente ma così non è stato;
non è stata mai pagata per il suo lavoro;
visto che come ho detto conoscevo i titolari sono andato personalmente a parlare con loro manifestando anche
2 la disponibilità di mia figlia a ricevere il pagamento del dovuto ratealmente ma non ne hanno voluto sapere. Mia figlia ha compilato durante il rapporto di lavoro un foglio ore annotando tutti i giorni lavorati e le ore fatte. A.d.r. del Giudice: le mansioni che svolgeva mia figlia le so perché l'ho vista lavorare, sono andato nel bar mentre lei lavorava a qualsiasi ora del giorno, spesso la accompagnavo al lavoro e l'andavo a prendere a fine giornata”.”
, amico della ricorrente, nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: Persona_2
“La ricorrente ha lavorato nel bar convenuto da inizio 2023, per sei mesi. Al tempo era la mia ragazza, e quindi la accompagnavo al lavoro o a andavo a prenderla a fine giornata. Le volte che mi fermavo a dormire da lei al mattino l'aiutavo a montare il dehor del bar. Lei lavorava tutta la giornata, per tutto l'orario di apertura del bar, arrivava il mattino prestissimo per fare apertura (6 o 7) e la sera finiva verso le 19 o le
20. Lavorava anche il sabato e le domeniche e durante le festività, il bare era sempre aperto ma dentro ci lavorava solo lei. Ogni tanto andavo nel bar anche come cliente a fare colazione o a pranzare e quindi l'ho vista lavorare: era da sola a gestirlo, come ho detto, e si occupava del bancone, infornava le brioches, serviva i clienti, faceva le pulizie. La ricorrente non era regolarmente assunta, lavorava in nero, lei chiedeva di avere un contratto ma non glielo hanno mai fatto. Non è stata pagata per il suo lavoro”
Le dichiarazioni dei testi, dunque, unitamente considerate alla mancata comparizione di parte convenuta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dall'18.1.2023 al 17.4.2023, con svolgimento di mansioni riconducibili al V livello
CCNL dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, con le modalità indicate in ricorso.
In assenza di contestazione dei conteggi, e ritenuti i parametri retributivi indicati nei conteggi conformi alle mansioni svolte, la convenuta deve pertanto essere condannata al versamento in favore della sig.ra della somma lorda di 7.865,52 a titolo di Pt_1
retribuzione base, straordinaria e per lavoro festivo, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e festività maturate e non pagate, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e accessori.
2. Le spese di lite
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della mancata costituzione del convenuto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che tra la sig.ra e è intercorso un Parte_1 Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato dall'18.1.2023 al 17.4.2023; C
2. condanna la società a pagare alla sig.ra la somma Controparte_3 Pt_1
lorda di euro 7.865,52 (di cui euro 382,98 a titolo di trattamento di fine rapporto) per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
3. condanna altresì la società a rimborsare alla sig.ra le Controparte_3 Pt_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
4. dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza all'Ispettorato Territoriale di Torino e all'INPS Direzione Provinciale di CP_4
Torino, per le valutazioni di competenza.
Torino, 03/12/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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