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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 l'11 ottobre 2018 al numero 8651 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 2071 del 2018, pubblicata in
data 12 aprile 2018, nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 al numero 5912 (in materia di responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale)
TRA
già in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Baratta e dall'avv. Matilde Baratta, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente
1 domiciliata presso lo studio di questi, sito in Salerno alla via Lungomare C.
Tafuri n.15
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Controparte_2
Sbrizzi, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 7
APPELLATO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante integrale lettura della presente sentenza in assenza delle parti, all'esito della discussione orale e sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 26
febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2017 ha Controparte_2
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Controparte_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 7 novembre 2016, alle ore 20:00 circa, nel territorio del comune di Salerno, lungo la via Alfonso Carezza, nei pressi del parcheggio
“della ditta Euronics”. L'attore, in particolare, ha esposto: a) di essere stato trasportato a bordo del motociclo, appartenente al modello Honda, targato
BF60909, condotto, nell'occasione, dal proprietario;
b) Persona_1
che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, il conducente del motociclo ne aveva perso improvvisamente il controllo e che, pertanto, era rovinato al suolo;
c) che, a seguito della caduta, in quanto trasportato a bordo del veicolo, aveva riportato lesioni personali ed era stato condotto al pronto
2 soccorso del nosocomio di Salerno;
d) che, una volta sottopostosi a visita medico – legale, l'impresa di assicurazione del vettore aveva espresso parere favorevole sul nesso eziologico e aveva valutato come congruo il pagamento della somma di euro 7.414,45 a titolo di risarcimento del danno;
e) che, in conseguenza dell'evento, aveva patito, però, anche un pregiudizio morale.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha esperito un'azione Controparte_2
diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore, in qualità di terzo trasportato,
in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del
2005 (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 settembre 2017
[...]
ha accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria. Piu nel dettaglio, la convenuta ha costruito un impianto difensivo imperniato sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 141 cit.,
supponente il coinvolgimento di almeno due veicoli nell'eziologia del sinistro stradale;
2) la riferibilità causale dell'evento a un'anomalia presente sul manto stradale;
3) l'improponibilità della domanda;
4) l'infondatezza, nel merito,
della pretesa esperita.
Espletata l'istruttoria orale, il giudice di prime cure ha accolto, in parte, la domanda di risarcimento del danno, convinto, in buona sostanza: a) della superfluità dell'evocazione in giudizio del responsabile civile nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno instaurati dal terzo trasportato sulla base dello strumento di tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005; b) del raggiungimento della prova dell'assunzione della qualità di trasportato sul veicolo di , coinvolto nel sinistro, da parte di Persona_1 CP_2
unica condizione rilevante – unitamente alla prova della verificazione
[...]
3 dell'evento lesivo correlato alla circolazione stradale - ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
n. 209 cit.; c) della fondatezza della pretesa di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea;
d) dell'infondatezza della domanda di risarcimento del danno morale.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2071 del 2018 e pubblicata in data 12 aprile 2018 –, con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2018, ha proposto tempestivo appello (costituitasi l'11 ottobre 2018), Controparte_1
affidando il proprio gravame ai seguenti motivi: a) la non riconducibilità della vicenda dedotta entro il paradigma normativo di cui all'art. 141 cit., la cui applicazione avrebbe richiesto, tra l'altro, il coinvolgimento di almeno due veicoli nell'eziologia del sinistro (si confronti la quarta pagina dell'atto di appello); b) l'infondatezza della pretesa, priva di adeguato supporto probatorio.
Ancora, la parte appellante si è doluta della propria condanna alle spese di lite,
auspicandone la compensazione, in ragione dei peculiari profili del caso e della
“carenza assoluta d'istruttoria”.
Infine, ha preteso la condanna di , Controparte_1 Controparte_2
nell'ipotesi di accoglimento dello sperimentato gravame, alla restituzione del complessivo importo di euro 9.550,00, versati dall'impresa di assicurazione in esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza impugnata, oltre al pagamento degli interessi (“oltre interessi”).
Dinanzi a questo Tribunale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2016, ha accettato il contraddittorio, Controparte_2
pretendendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado,
difendendo l'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure a sostegno della decisione assunta.
4 Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6 luglio 2023.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, va rilevato che, nonostante le plurime richieste, il fascicolo del primo grado di giudizio non risulta acquisito. Nondimeno, questo giudice ritiene di potere decidere in quanto gli atti contenuti nel fascicolo non acquisito non appaiono pertinenti rispetto ai motivi di gravame (Cass. n. 9498 del 2019).
Tanto puntualizzato, deve affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal
5 gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Ciò chiarito, va ora evidenziato che l'odierno appellato, già attore dinanzi al giudice di pace, ha esperito l'azione di risarcimento del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, invocando la specifica tutela prevista dall'art. 141 del codice delle assicurazioni.
In tema, è noto al Tribunale che la Corte di cassazione (Cass. n. 17963 del
2021) ha affermato che “L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo
del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che "nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno", da identificare con il proprietario del veicolo.
Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia
precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni
diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi
dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche.
Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg.
e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario
del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità
fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista
sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio
necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione
promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del
detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia
del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della
responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è
6 ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel
sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con
riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi
della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto
(l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al
proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato
del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al
titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di
questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha
affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente
D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere,
quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte
necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al
fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta
colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi
consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui
all'art. 149 del medesimo D.Lgs. (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre
2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con
riferimento all'art. 141”.
Pertanto, secondo l'impostazione ricostruttiva esaminata, a fronte di un'azione promossa ai sensi dell'art. 141 cit. esperita nell'ipotesi di sinistro in cui sia stato coinvolto il solo veicolo del vettore – ipotesi che la sezioni unite hanno poi ritenuto non sussumibile entro la fattispecie dell' “risarcimento del terzo
trasportato” (si veda infra) – il proprietario del veicolo e unico responsabile del danno è litisconsorte necessario del processo e ciò per estendere nei suoi confronti l'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo,
7 non assumendo rilevanza l'esigenza – pur connessa al litisconsorzio in materia
– di estendere l'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ora, il giudice di prime cure ha affermato la superfluità dell'evocazione in giudizio del responsabile civile (si confrontino la seconda e la terza pagina della sentenza qui in scrutinio). In altri termini, la questione del litisconsorzio
è stata esaminata e rigettata dal giudice di prime cure, il quale è pervenuto al risultato interpretativo secondo cui, in base al tenore letterale dell'art. 141 cit.,
l'unico soggetto legittimato a contraddire nei giudizi di risarcimento diretto è
l'impresa di assicurazione.
Siffatta soluzione interpretativa, benché non condivisa sulla scorta dell'indirizzo interpretativo innanzi richiamato, non può essere censurata dal
Tribunale in sede di gravame, avendo l'appellante prestato acquiescenza a quanto espressamente deciso dal giudice pace.
È, infatti, principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, nel corso del processo di primo grado, abbia esplicitamente ovvero implicitamente,
avendo deciso nel merito la controversia, accertato la regolarità del contraddittorio, il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in
iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato [Cass. n. 3820 del 2024 (“costituisce principio di diritto
consolidato che, qualora nel corso contraddittorio, non rilevata dal giudice
che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente (e
a tale evenienza è sovrapponibile quella che ricorre nella specie di una
8 pronuncia esplicita sull'integrità del contraddittorio) accertato la regolarità,
il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in iudicando", non
determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio
dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di
specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il
giudicato); Cass. n. 8637 del 2011; Cass. n. 8141 del 2004; Cass. n. 6657 del
1991]
Nel caso che ci impegna, al cospetto di un'espressa statuizione sul tema (si confrontino la seconda e la terza pagina della sentenza 2071 del 2018), in assenza di uno specifico e univoco motivo di impugnazione, questo giudice non può annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice sul presupposto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in applicazione della disposizione di cui all'art. 354 c.p.c.
Superate siffatte questioni preliminari, va rilevato che l'appello merita accoglimento, potendosi condividere le doglianze espresse in ordine all'inapplicabilità della tutela risarcitoria di cui al più volte menzionato art. 141
d.lgs. cit. alla vicenda in esame, caratterizzata dal coinvolgimento del solo veicolo vettore nell'eziologia del sinistro stradale.
La conclusione che precede impone lo sviluppo di talune notazioni di carattere generale sullo statuto applicativo del “risarcimento del terzo trasportato”.
Ebbene, va innanzitutto premesso che il d.lgs. n. 209 del 2005, cd. codice delle assicurazioni private, ha riformato anche la disciplina in materia di risarcimento del soggetto trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
Nel riprendere la previsione già contenuta nel previgente art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (disciplinante l'“Assicurazione
9 obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti”), l'art. 122 del codice delle assicurazioni stabilisce che
“L'assicurazione [obbligatoria r.c.a.] comprende la responsabilità per i danni
alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto”.
Fissata questa regola, l'art. 141 d.lgs. cit. stabilisce, al primo comma, che
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto
per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma prosegue, poi, stabilendo che: a) ai fini del risarcimento, il terzo trasportato ha azione diretta nei confronti dell'impresa del vettore (secondo comma), sia nella necessaria fase stragiudiziale, prevista dall'art. 145 d.lgs.
cit., sia nella successiva ed eventuale sede giudiziale (terzo comma, primo periodo); b) nel caso di controversia giudiziaria, l'impresa del responsabile civile può intervenire nel giudizio e chiedere l'estromissione dell'impresa del vettore qualora riconosca la responsabilità del proprio assicurato (terzo comma, secondo periodo); c) “l'impresa che ha effettuato il pagamento ha
diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150 cod. ass.”, ossia secondo il meccanismo di compensazione disciplinato nell'ambito della
10 normativa di attuazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod.
ass.
Ai fini della sua operatività, il richiamato art. 141 richiede, quindi, che: 1) si sia verificato un sinistro stradale, ossia un fatto riconducibile alla circolazione;
2) vi sia, tra i danneggiati dal sinistro, un passeggero;
3) il sinistro non sia stato determinato da “caso fortuito”.
L'interpretazione di tale ultimo sintagma è stata fornita di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza contrassegnata da numero 35318
del 2022, nel corpo della quale è stato affermato che il cd. "caso fortuito",
previsto come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato,
riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. Detto altrimenti,
l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione non possono essere escluse nell'ipotesi in cui venga, rispettivamente, prospettata o dimostrata l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, circostanza che non può, dunque,
assurgere a “caso fortuito” nel senso espresso dalla norma, letta nel suo complesso e in relazione alla sua ratio ispiratrice.
In definitiva, nel disegno del legislatore, in presenza di tali presupposti,
l'impresa del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato: 1) è tenuta a risarcire quest'ultimo, nei limiti del massimale minimo di legge (a prescindere dalla eventuale previsione contrattuale di un massimale più alto), assumendo la legittimazione a contraddire nel giudizio eventualmente instaurato dal terzo trasportato, salva la facoltà di essere estromessa a seguito dell'intervento
11 dell'impresa assicuratrice del veicolo antagonista che riconosca la responsabilità del proprio assicurato;
2) ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa del responsabile civile, “nei limiti ed alle condizioni previste”
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149
cod. ass.
Ciò posto, la questione che si pone sullo sfondo del presente giudizio di appello
– invero già posta all'attenzione del giudice di prime cure – e che rivela un carattere assorbente rispetto alle altre pure prospettata dall'appellante è quella relativa alla necessità o meno della partecipazione al sinistro stradale coinvolgente un terzo trasportato di (almeno) due veicoli regolarmente assicurati.
Al riguardo, questo Tribunale non può che condividere e fare proprio l'assetto interpretativo consegnatoci, ancora una volta, dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza da ultimo citata. In particolare, la Suprema Corte
ha altresì chiarito che lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, assegnandogli un debitore certo e facilmente individuabile e riducendo ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro,
con impossibilità per il vettore di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
Al lume di tale ratio, le sezioni unite hanno valorizzano l'espressione "a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro", affermando che l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro
12 avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo "coinvolto" un solo mezzo, ed evidenziando, nello stesso tempo, che l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria, analogamente a livello di potenziale responsabilità indennitaria, di almeno due imprese assicuratrici,
quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto - oltre che all'almeno duplice "coinvolgimento" di conducenti e imprese, a livello di allegazione potenziale di legittimazione passive - all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro,
salvo poi rivalersi in tutto o in parte nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile civile, previo accertamento delle responsabilità
dei conducenti dei veicoli coinvolti.
In buona sostanza, a parere delle sezioni unite, l'applicazione dell'art. 141 cod.
ass. in caso di unico veicolo "coinvolto" comporterebbe la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia, soprattutto,
l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
In pratica, per l'accesso alla tutela rafforzata ex art. 141 d.lgs. cit. il trasportato ha l'onere di allegare il coinvolgimento di due conducenti e di due imprese,
lasciando poi alle stesse ogni accertamento ulteriore (“L'azione diretta prevista
dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle
13 altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una
tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del
vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola
ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così
riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due
veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale
fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di
quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile,
con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico
veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”).
La Suprema Corte si preoccupa, altresì, di coordinare il principio sopra espresso con la giurisprudenza pronunciatasi in caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa. A tal proposito, si afferma che l'art. 141 cod. ass. può operare anche nell'ipotesi in esame giacché, anche in questo caso, ricorre la duplicità degli enti assicurativi,
potendo l'impresa di assicurazione, che abbia risarcito ai sensi dell'art. 141 il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato, rivalersi contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283 cod. ass.
A tale conclusione si perviene precisando la non decisività in subiecta materia
del brocardo vulneratus ante omnia reficiendus, sul presupposto che il principio in parola, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, vale a
14 sintetizzare la scelta della normativa e della giurisprudenza dell'Unione
europea di accedere ad una nozione lata di passeggero (tale da ricomprendere anche il proprietario che, al momento del sinistro, si trovi a bordo del mezzo in qualità di trasportato) e di risolvere l'eventuale conflitto fra la posizione di passeggero/vittima del sinistro e quella di assicurato/responsabile che si vengano a cumulare nello stesso soggetto privilegiando la qualità di vittima-
avente diritto al risarcimento (Corte giust. UE, 30.6.2005, causa C-537/2003,
Corte giust. UE, 1.12.2011, C-442/2010). Ne consegue che tale principio non viene in rilievo nel caso in esame ove si discute in ordine allo strumento utilizzabile per conseguire la tutela risarcitoria e non già in ordine alla individuazione dei soggetti da risarcire.
Puntualizzate le coordinate ermeneutiche essenziali, questo Tribunale,
riformando la sentenza qui in scrutinio, non può che predicare l'inammissibilità dell'azione sperimentata da ai sensi Controparte_2
dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, atteso che l'odierno appellato, già attore,
ha asserito di essere stato coinvolto in un sinistro cui ha partecipato esclusivamente il veicolo a bordo del quale era trasportato, non avendo neppure prospettato il coinvolgimento di un altro veicolo nell'eziologia del sinistro.
Al Tribunale, poi, non sfugge che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno evidenziato che “a tutela del generale principio di conservazione degli
effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata
insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto
si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro)
non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque
tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod.
15 ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali
strumenti, quanto meno in via subordinata”.
Tuttavia, nel caso in esame, risulta che le parti hanno prestato acquiescenza pure alla qualificazione della domanda operata dal giudice di pace,
qualificazione che, a ben vedere, ha rappresentato il centro nevralgico delle rispettive deduzioni difensive (si vedano pure la terza, la quarta e la quinta pagina della comparsa di costituzione in appello depositata nell'interesse di
). Controparte_2
Sul punto, è appena il caso di osservare che il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda, nei gradi successivi al primo va, infatti,
coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal giudice di prime cure in mancanza di gravame sul punto e in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (si confrontino
Cass. n. 8082 del 2005; Cass. n. 14573 del 2005; Cass. n. 7620 del 2006; Cass.
n. 24339 del 2010; Cass. n. 15223 del 2014; Cass. n. 19186 del 2020; Cass. n.
36272 del 2023).
Pertanto, in mancanza di gravame in ordine all'opzione qualificatoria della domanda promossa dall'odierno appellato dinanzi al giudice di prime cure,
questo Tribunale non può procedere alla sussunzione del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno invocato entro il paradigma di cui all'art. 144
d.lgs. cit.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, l'attore neppure ha prospettato, nel proprio atto di citazione, specifiche censure al contegno di guida del conducente della vettura (salvo il generico riferimento alla perdita di controllo, privo di
16 qualsivoglia apprezzamento di disvalore), sottraendo così, sin da subito, il profilo della responsabilità nella circolazione stradale – rilevante per l'applicazione degli artt. 2054 c.c. e 144 d.gs. cit.- dal thema decidendum ac
probandum.
Per i motivi esposti, dunque, l'appello merita accoglimento, dovendosi dichiarare, in riforma della sentenza, l'inammissibilità dell'azione di risarcimento promossa da nella qualità di “terzo trasportato” Controparte_2
nei confronti di già [è appena il caso di Parte_1 Controparte_1
osservare che, differentemente da quanto prospettato dall'appellato nel corso dell'udienza del 16 marzo 2023, il mutato assetto interpretativo non rappresenta causa di nullità della sentenza e di rimessione del processo al primo giudice (si vedano gli artt. 353 e 354 c.p.c.)].
Alla riforma integrale della pronuncia, naturaliter consegue, come richiesto dalla parte appellante, l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza (profilo non controverso tra le parti, rispetto al quale l'appellante ha comunque depositato la copia dell'assegno bancario tratto da
Banca Unicredit in data 07 giugno 2018 n. 5606699803).
L'azione in parola – proponibile in sede di appello senza che ciò implichi la violazione del divieto di nuove domande posto dall'art. 345 c.p.c. (si confronti
Cass. n. 6614 del 2023) - non è riconducibile nello schema della condictio
indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune
17 consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. n. 7270 del 2003). Pertanto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, l'appellante ha diritto ad essere indennizzato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento (si confronti Cass. n. 21699 del 2011).
Pertanto, va condannato alla restituzione ad Controparte_2 Parte_1
già di tutte le somme corrisposte in esecuzione della
[...] Controparte_1
sentenza, oltre al pagamento degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284,
comma primo, c.c. decorrenti dal giorno 7 giugno 2018 sino al saldo.
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, appare equa al Tribunale l'integrale compensazione degli oneri di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, ponendo mente al consolidamento dell'assetto interpretativo circa i presupposti applicativi della disposizione normativa di cui all'art. 141 cit. solo successivamente all'introduzione del giudizio di gravame.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2071 del 2018,
pubblicata in data 12 aprile 2018, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'appello di già e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma integrale della sentenza innanzi indicata, dichiara
inammissibile la domanda esperita nell'interesse di;
Controparte_2
2) condanna alla restituzione ad di Controparte_2 Parte_1
tutte le somme da essa corrisposte in esecuzione della sentenza, euro
9.550,00, oltre al pagamento degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dal giorno 7 giugno 2018 sino al saldo;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno il 26 febbraio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
19
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 l'11 ottobre 2018 al numero 8651 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 2071 del 2018, pubblicata in
data 12 aprile 2018, nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 al numero 5912 (in materia di responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale)
TRA
già in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Baratta e dall'avv. Matilde Baratta, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente
1 domiciliata presso lo studio di questi, sito in Salerno alla via Lungomare C.
Tafuri n.15
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Controparte_2
Sbrizzi, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 7
APPELLATO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante integrale lettura della presente sentenza in assenza delle parti, all'esito della discussione orale e sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 26
febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2017 ha Controparte_2
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Controparte_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 7 novembre 2016, alle ore 20:00 circa, nel territorio del comune di Salerno, lungo la via Alfonso Carezza, nei pressi del parcheggio
“della ditta Euronics”. L'attore, in particolare, ha esposto: a) di essere stato trasportato a bordo del motociclo, appartenente al modello Honda, targato
BF60909, condotto, nell'occasione, dal proprietario;
b) Persona_1
che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, il conducente del motociclo ne aveva perso improvvisamente il controllo e che, pertanto, era rovinato al suolo;
c) che, a seguito della caduta, in quanto trasportato a bordo del veicolo, aveva riportato lesioni personali ed era stato condotto al pronto
2 soccorso del nosocomio di Salerno;
d) che, una volta sottopostosi a visita medico – legale, l'impresa di assicurazione del vettore aveva espresso parere favorevole sul nesso eziologico e aveva valutato come congruo il pagamento della somma di euro 7.414,45 a titolo di risarcimento del danno;
e) che, in conseguenza dell'evento, aveva patito, però, anche un pregiudizio morale.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha esperito un'azione Controparte_2
diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore, in qualità di terzo trasportato,
in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del
2005 (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 settembre 2017
[...]
ha accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria. Piu nel dettaglio, la convenuta ha costruito un impianto difensivo imperniato sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 141 cit.,
supponente il coinvolgimento di almeno due veicoli nell'eziologia del sinistro stradale;
2) la riferibilità causale dell'evento a un'anomalia presente sul manto stradale;
3) l'improponibilità della domanda;
4) l'infondatezza, nel merito,
della pretesa esperita.
Espletata l'istruttoria orale, il giudice di prime cure ha accolto, in parte, la domanda di risarcimento del danno, convinto, in buona sostanza: a) della superfluità dell'evocazione in giudizio del responsabile civile nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno instaurati dal terzo trasportato sulla base dello strumento di tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005; b) del raggiungimento della prova dell'assunzione della qualità di trasportato sul veicolo di , coinvolto nel sinistro, da parte di Persona_1 CP_2
unica condizione rilevante – unitamente alla prova della verificazione
[...]
3 dell'evento lesivo correlato alla circolazione stradale - ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
n. 209 cit.; c) della fondatezza della pretesa di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea;
d) dell'infondatezza della domanda di risarcimento del danno morale.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2071 del 2018 e pubblicata in data 12 aprile 2018 –, con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2018, ha proposto tempestivo appello (costituitasi l'11 ottobre 2018), Controparte_1
affidando il proprio gravame ai seguenti motivi: a) la non riconducibilità della vicenda dedotta entro il paradigma normativo di cui all'art. 141 cit., la cui applicazione avrebbe richiesto, tra l'altro, il coinvolgimento di almeno due veicoli nell'eziologia del sinistro (si confronti la quarta pagina dell'atto di appello); b) l'infondatezza della pretesa, priva di adeguato supporto probatorio.
Ancora, la parte appellante si è doluta della propria condanna alle spese di lite,
auspicandone la compensazione, in ragione dei peculiari profili del caso e della
“carenza assoluta d'istruttoria”.
Infine, ha preteso la condanna di , Controparte_1 Controparte_2
nell'ipotesi di accoglimento dello sperimentato gravame, alla restituzione del complessivo importo di euro 9.550,00, versati dall'impresa di assicurazione in esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza impugnata, oltre al pagamento degli interessi (“oltre interessi”).
Dinanzi a questo Tribunale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2016, ha accettato il contraddittorio, Controparte_2
pretendendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado,
difendendo l'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure a sostegno della decisione assunta.
4 Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6 luglio 2023.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, va rilevato che, nonostante le plurime richieste, il fascicolo del primo grado di giudizio non risulta acquisito. Nondimeno, questo giudice ritiene di potere decidere in quanto gli atti contenuti nel fascicolo non acquisito non appaiono pertinenti rispetto ai motivi di gravame (Cass. n. 9498 del 2019).
Tanto puntualizzato, deve affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal
5 gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Ciò chiarito, va ora evidenziato che l'odierno appellato, già attore dinanzi al giudice di pace, ha esperito l'azione di risarcimento del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, invocando la specifica tutela prevista dall'art. 141 del codice delle assicurazioni.
In tema, è noto al Tribunale che la Corte di cassazione (Cass. n. 17963 del
2021) ha affermato che “L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo
del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che "nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno", da identificare con il proprietario del veicolo.
Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia
precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni
diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi
dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche.
Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg.
e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario
del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità
fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista
sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio
necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione
promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del
detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia
del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della
responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è
6 ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel
sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con
riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi
della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto
(l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al
proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato
del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al
titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di
questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha
affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente
D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere,
quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte
necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al
fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta
colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi
consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui
all'art. 149 del medesimo D.Lgs. (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre
2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con
riferimento all'art. 141”.
Pertanto, secondo l'impostazione ricostruttiva esaminata, a fronte di un'azione promossa ai sensi dell'art. 141 cit. esperita nell'ipotesi di sinistro in cui sia stato coinvolto il solo veicolo del vettore – ipotesi che la sezioni unite hanno poi ritenuto non sussumibile entro la fattispecie dell' “risarcimento del terzo
trasportato” (si veda infra) – il proprietario del veicolo e unico responsabile del danno è litisconsorte necessario del processo e ciò per estendere nei suoi confronti l'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo,
7 non assumendo rilevanza l'esigenza – pur connessa al litisconsorzio in materia
– di estendere l'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ora, il giudice di prime cure ha affermato la superfluità dell'evocazione in giudizio del responsabile civile (si confrontino la seconda e la terza pagina della sentenza qui in scrutinio). In altri termini, la questione del litisconsorzio
è stata esaminata e rigettata dal giudice di prime cure, il quale è pervenuto al risultato interpretativo secondo cui, in base al tenore letterale dell'art. 141 cit.,
l'unico soggetto legittimato a contraddire nei giudizi di risarcimento diretto è
l'impresa di assicurazione.
Siffatta soluzione interpretativa, benché non condivisa sulla scorta dell'indirizzo interpretativo innanzi richiamato, non può essere censurata dal
Tribunale in sede di gravame, avendo l'appellante prestato acquiescenza a quanto espressamente deciso dal giudice pace.
È, infatti, principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, nel corso del processo di primo grado, abbia esplicitamente ovvero implicitamente,
avendo deciso nel merito la controversia, accertato la regolarità del contraddittorio, il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in
iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato [Cass. n. 3820 del 2024 (“costituisce principio di diritto
consolidato che, qualora nel corso contraddittorio, non rilevata dal giudice
che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente (e
a tale evenienza è sovrapponibile quella che ricorre nella specie di una
8 pronuncia esplicita sull'integrità del contraddittorio) accertato la regolarità,
il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in iudicando", non
determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio
dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di
specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il
giudicato); Cass. n. 8637 del 2011; Cass. n. 8141 del 2004; Cass. n. 6657 del
1991]
Nel caso che ci impegna, al cospetto di un'espressa statuizione sul tema (si confrontino la seconda e la terza pagina della sentenza 2071 del 2018), in assenza di uno specifico e univoco motivo di impugnazione, questo giudice non può annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice sul presupposto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in applicazione della disposizione di cui all'art. 354 c.p.c.
Superate siffatte questioni preliminari, va rilevato che l'appello merita accoglimento, potendosi condividere le doglianze espresse in ordine all'inapplicabilità della tutela risarcitoria di cui al più volte menzionato art. 141
d.lgs. cit. alla vicenda in esame, caratterizzata dal coinvolgimento del solo veicolo vettore nell'eziologia del sinistro stradale.
La conclusione che precede impone lo sviluppo di talune notazioni di carattere generale sullo statuto applicativo del “risarcimento del terzo trasportato”.
Ebbene, va innanzitutto premesso che il d.lgs. n. 209 del 2005, cd. codice delle assicurazioni private, ha riformato anche la disciplina in materia di risarcimento del soggetto trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
Nel riprendere la previsione già contenuta nel previgente art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (disciplinante l'“Assicurazione
9 obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti”), l'art. 122 del codice delle assicurazioni stabilisce che
“L'assicurazione [obbligatoria r.c.a.] comprende la responsabilità per i danni
alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto”.
Fissata questa regola, l'art. 141 d.lgs. cit. stabilisce, al primo comma, che
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto
per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma prosegue, poi, stabilendo che: a) ai fini del risarcimento, il terzo trasportato ha azione diretta nei confronti dell'impresa del vettore (secondo comma), sia nella necessaria fase stragiudiziale, prevista dall'art. 145 d.lgs.
cit., sia nella successiva ed eventuale sede giudiziale (terzo comma, primo periodo); b) nel caso di controversia giudiziaria, l'impresa del responsabile civile può intervenire nel giudizio e chiedere l'estromissione dell'impresa del vettore qualora riconosca la responsabilità del proprio assicurato (terzo comma, secondo periodo); c) “l'impresa che ha effettuato il pagamento ha
diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150 cod. ass.”, ossia secondo il meccanismo di compensazione disciplinato nell'ambito della
10 normativa di attuazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod.
ass.
Ai fini della sua operatività, il richiamato art. 141 richiede, quindi, che: 1) si sia verificato un sinistro stradale, ossia un fatto riconducibile alla circolazione;
2) vi sia, tra i danneggiati dal sinistro, un passeggero;
3) il sinistro non sia stato determinato da “caso fortuito”.
L'interpretazione di tale ultimo sintagma è stata fornita di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza contrassegnata da numero 35318
del 2022, nel corpo della quale è stato affermato che il cd. "caso fortuito",
previsto come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato,
riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. Detto altrimenti,
l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione non possono essere escluse nell'ipotesi in cui venga, rispettivamente, prospettata o dimostrata l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, circostanza che non può, dunque,
assurgere a “caso fortuito” nel senso espresso dalla norma, letta nel suo complesso e in relazione alla sua ratio ispiratrice.
In definitiva, nel disegno del legislatore, in presenza di tali presupposti,
l'impresa del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato: 1) è tenuta a risarcire quest'ultimo, nei limiti del massimale minimo di legge (a prescindere dalla eventuale previsione contrattuale di un massimale più alto), assumendo la legittimazione a contraddire nel giudizio eventualmente instaurato dal terzo trasportato, salva la facoltà di essere estromessa a seguito dell'intervento
11 dell'impresa assicuratrice del veicolo antagonista che riconosca la responsabilità del proprio assicurato;
2) ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa del responsabile civile, “nei limiti ed alle condizioni previste”
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149
cod. ass.
Ciò posto, la questione che si pone sullo sfondo del presente giudizio di appello
– invero già posta all'attenzione del giudice di prime cure – e che rivela un carattere assorbente rispetto alle altre pure prospettata dall'appellante è quella relativa alla necessità o meno della partecipazione al sinistro stradale coinvolgente un terzo trasportato di (almeno) due veicoli regolarmente assicurati.
Al riguardo, questo Tribunale non può che condividere e fare proprio l'assetto interpretativo consegnatoci, ancora una volta, dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza da ultimo citata. In particolare, la Suprema Corte
ha altresì chiarito che lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, assegnandogli un debitore certo e facilmente individuabile e riducendo ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro,
con impossibilità per il vettore di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
Al lume di tale ratio, le sezioni unite hanno valorizzano l'espressione "a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro", affermando che l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro
12 avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo "coinvolto" un solo mezzo, ed evidenziando, nello stesso tempo, che l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria, analogamente a livello di potenziale responsabilità indennitaria, di almeno due imprese assicuratrici,
quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto - oltre che all'almeno duplice "coinvolgimento" di conducenti e imprese, a livello di allegazione potenziale di legittimazione passive - all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro,
salvo poi rivalersi in tutto o in parte nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile civile, previo accertamento delle responsabilità
dei conducenti dei veicoli coinvolti.
In buona sostanza, a parere delle sezioni unite, l'applicazione dell'art. 141 cod.
ass. in caso di unico veicolo "coinvolto" comporterebbe la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia, soprattutto,
l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
In pratica, per l'accesso alla tutela rafforzata ex art. 141 d.lgs. cit. il trasportato ha l'onere di allegare il coinvolgimento di due conducenti e di due imprese,
lasciando poi alle stesse ogni accertamento ulteriore (“L'azione diretta prevista
dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle
13 altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una
tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del
vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola
ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così
riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due
veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale
fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di
quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile,
con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico
veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”).
La Suprema Corte si preoccupa, altresì, di coordinare il principio sopra espresso con la giurisprudenza pronunciatasi in caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa. A tal proposito, si afferma che l'art. 141 cod. ass. può operare anche nell'ipotesi in esame giacché, anche in questo caso, ricorre la duplicità degli enti assicurativi,
potendo l'impresa di assicurazione, che abbia risarcito ai sensi dell'art. 141 il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato, rivalersi contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283 cod. ass.
A tale conclusione si perviene precisando la non decisività in subiecta materia
del brocardo vulneratus ante omnia reficiendus, sul presupposto che il principio in parola, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, vale a
14 sintetizzare la scelta della normativa e della giurisprudenza dell'Unione
europea di accedere ad una nozione lata di passeggero (tale da ricomprendere anche il proprietario che, al momento del sinistro, si trovi a bordo del mezzo in qualità di trasportato) e di risolvere l'eventuale conflitto fra la posizione di passeggero/vittima del sinistro e quella di assicurato/responsabile che si vengano a cumulare nello stesso soggetto privilegiando la qualità di vittima-
avente diritto al risarcimento (Corte giust. UE, 30.6.2005, causa C-537/2003,
Corte giust. UE, 1.12.2011, C-442/2010). Ne consegue che tale principio non viene in rilievo nel caso in esame ove si discute in ordine allo strumento utilizzabile per conseguire la tutela risarcitoria e non già in ordine alla individuazione dei soggetti da risarcire.
Puntualizzate le coordinate ermeneutiche essenziali, questo Tribunale,
riformando la sentenza qui in scrutinio, non può che predicare l'inammissibilità dell'azione sperimentata da ai sensi Controparte_2
dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, atteso che l'odierno appellato, già attore,
ha asserito di essere stato coinvolto in un sinistro cui ha partecipato esclusivamente il veicolo a bordo del quale era trasportato, non avendo neppure prospettato il coinvolgimento di un altro veicolo nell'eziologia del sinistro.
Al Tribunale, poi, non sfugge che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno evidenziato che “a tutela del generale principio di conservazione degli
effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata
insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto
si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro)
non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque
tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod.
15 ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali
strumenti, quanto meno in via subordinata”.
Tuttavia, nel caso in esame, risulta che le parti hanno prestato acquiescenza pure alla qualificazione della domanda operata dal giudice di pace,
qualificazione che, a ben vedere, ha rappresentato il centro nevralgico delle rispettive deduzioni difensive (si vedano pure la terza, la quarta e la quinta pagina della comparsa di costituzione in appello depositata nell'interesse di
). Controparte_2
Sul punto, è appena il caso di osservare che il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda, nei gradi successivi al primo va, infatti,
coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal giudice di prime cure in mancanza di gravame sul punto e in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (si confrontino
Cass. n. 8082 del 2005; Cass. n. 14573 del 2005; Cass. n. 7620 del 2006; Cass.
n. 24339 del 2010; Cass. n. 15223 del 2014; Cass. n. 19186 del 2020; Cass. n.
36272 del 2023).
Pertanto, in mancanza di gravame in ordine all'opzione qualificatoria della domanda promossa dall'odierno appellato dinanzi al giudice di prime cure,
questo Tribunale non può procedere alla sussunzione del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno invocato entro il paradigma di cui all'art. 144
d.lgs. cit.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, l'attore neppure ha prospettato, nel proprio atto di citazione, specifiche censure al contegno di guida del conducente della vettura (salvo il generico riferimento alla perdita di controllo, privo di
16 qualsivoglia apprezzamento di disvalore), sottraendo così, sin da subito, il profilo della responsabilità nella circolazione stradale – rilevante per l'applicazione degli artt. 2054 c.c. e 144 d.gs. cit.- dal thema decidendum ac
probandum.
Per i motivi esposti, dunque, l'appello merita accoglimento, dovendosi dichiarare, in riforma della sentenza, l'inammissibilità dell'azione di risarcimento promossa da nella qualità di “terzo trasportato” Controparte_2
nei confronti di già [è appena il caso di Parte_1 Controparte_1
osservare che, differentemente da quanto prospettato dall'appellato nel corso dell'udienza del 16 marzo 2023, il mutato assetto interpretativo non rappresenta causa di nullità della sentenza e di rimessione del processo al primo giudice (si vedano gli artt. 353 e 354 c.p.c.)].
Alla riforma integrale della pronuncia, naturaliter consegue, come richiesto dalla parte appellante, l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza (profilo non controverso tra le parti, rispetto al quale l'appellante ha comunque depositato la copia dell'assegno bancario tratto da
Banca Unicredit in data 07 giugno 2018 n. 5606699803).
L'azione in parola – proponibile in sede di appello senza che ciò implichi la violazione del divieto di nuove domande posto dall'art. 345 c.p.c. (si confronti
Cass. n. 6614 del 2023) - non è riconducibile nello schema della condictio
indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune
17 consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. n. 7270 del 2003). Pertanto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, l'appellante ha diritto ad essere indennizzato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento (si confronti Cass. n. 21699 del 2011).
Pertanto, va condannato alla restituzione ad Controparte_2 Parte_1
già di tutte le somme corrisposte in esecuzione della
[...] Controparte_1
sentenza, oltre al pagamento degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284,
comma primo, c.c. decorrenti dal giorno 7 giugno 2018 sino al saldo.
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, appare equa al Tribunale l'integrale compensazione degli oneri di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, ponendo mente al consolidamento dell'assetto interpretativo circa i presupposti applicativi della disposizione normativa di cui all'art. 141 cit. solo successivamente all'introduzione del giudizio di gravame.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2071 del 2018,
pubblicata in data 12 aprile 2018, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'appello di già e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma integrale della sentenza innanzi indicata, dichiara
inammissibile la domanda esperita nell'interesse di;
Controparte_2
2) condanna alla restituzione ad di Controparte_2 Parte_1
tutte le somme da essa corrisposte in esecuzione della sentenza, euro
9.550,00, oltre al pagamento degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dal giorno 7 giugno 2018 sino al saldo;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno il 26 febbraio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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