Ordinanza cautelare 11 aprile 2023
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rizomi o.d.v., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché dai seguenti signori: AN AZ, AN LI, GA ES, IE Di DI, GI Di DI, NN Di DI, IN IO Di DI, IA AN, MO LA, OM IA AN RA, IA TA, NA OL, DA UP, IO LL, NA ON, HE AS, ON NG, ES NG, NA AL, AN PE, SI PE, IE ES, RI ES, IT RO, SA LA, HE SE, AN LE, GI PI, OL SC, AN IA LO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. MO Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. AN Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della deliberazione della giunta regionale n° 1866 del 12/12/2022, adottata dalla Regione Puglia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 139 in data 27/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di LA SA (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024 ”, unitamente all’allegato A;
- nonché della determinazione n. 127 del 17/11/2022 adottata dal dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario p.t., avente ad oggetto “LA SA sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201”; - nei limiti di interesse dei ricorrenti della deliberazione n. 343/22 adottata dalla Giunta regionale in data 14/03/2022, avente ad oggetto l’approvazione del Piano d’azione per contrastare la diffusione di LA SA (Well et al.) in Puglia; - della determina n. 67/22 adottata dalla Sezione Osservatorio fitosanitario in data 26/07/2022; tutti atti richiamati per relationem nella deliberazione impugnata;
Sui primi motivi aggiunti presentati in data 28.2.2025 per l’annullamento:
- della delibera approvazione del “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di LA SA (Well et al.) in Puglia 2024-2026 ”.
Sui secondi motivi aggiunti presentati in data 20.11.2025 per l’annullamento:
della delibera approvazione del “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di LA SA (Well et al.) in Puglia 2024-2026 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ZO EV e uditi per le parti i difensori l'avv. MO Sgobba, per i ricorrenti; avv. AN Bucci, per la Regione Puglia, presente nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo, l’istante associazione unitamente a taluni titolari di aziende agricole, impugnavano la deliberazione della Giunta Regionale recante l’approvazione del “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di LA SA (Well et al.) in Puglia ” per il biennio 2023-2024, nonché gli atti connessi e conseguenziali.
2.- Con (primi) motivi aggiunti veniva dipoi gravato il “ Piano d’azione per contrastare la diffusione 3 di LA SA (Well et al.) in Puglia 2024-2026 ” ed atti correlati.
3.- Con (secondi) motivi aggiunti veniva impugnata la rimodulazione dei predetti piani rielaborati nel “ Piano d’azione per contrastare la diffusione 3 di LA SA (Well et al.) in Puglia 2025-2027 ” e atti allo stesso collegati.
4.- In fatto, tutti i ricorrenti lamentavano la gravosità e la lesività delle misure prefigurate dai succitati atti amministrativi generali, consistenti in piani programmatici, ideati per contrastare la diffusione del batterio LA SA nelle sue diverse varianti e negli ambiti territoriali via via interessati.
5.- In diritto, le censure mosse erano incentrate sulla violazione e falsa applicazione, in via diretta o derivata, dell’art. 21- bis della legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 2 d.lgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 8- ter della legge n. 44/2019, degli artt. 2, 4, 7, comma 3, del regolamento UE n. 1201/2020, del regolamento UE n. 2031/2016 e n. 625/2017, del d.lgs. n. 19/2021, della legge reg. n. 4/2017, della legge reg. n. 14/2007; nonché su svariati profili di eccesso di potere inerenti l’istruttoria, la motivazione, l’illogicità, la contraddittorietà, la correttezza generale dell’azione amministrativa e l’ingiustizia manifesta delle deliberazioni adottate e anche circa la falsa applicazione della normativa paesaggistica, di cui al d.lgs. n. 42/2004 e al P.P.T.R. Puglia.
6.- Si costituiva la Regione, la quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus ; in primo luogo eccepiva l’inammissibilità del ricorso per endemica carenza di legittimazione e di interesse ad agire personale, concreto e attuale; in secondo luogo, contrastava le tesi dei ricorrenti, in quanto non consideravano adeguatamente come l’evoluzione della pianificazione volta a contrastare la diffusione della LA, nelle sue diverse forme, avesse già recepito le istanze di tutela degli ulivi monumentali e che comunque venissero previste forme di intervento graduali e proporzionate.
7.- In conseguenza della presentazione dei secondi motivi aggiunti, la Regione eccepiva altresì la maturata improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, in quanto il successivo “ Piano d’azione per contrastare la diffusione 3 di LA SA (Well et al.) in Puglia 2025-2027 ” ha di fatto superato e aggiornato le misure prefigurate dai due piani precedenti.
8.- Respinta la domanda cautelare in considerazione dell’astrattezza delle previsioni di piano e per carenza di periculum attuale, scambiata pendente procedimento copiosa documentazione, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa passava in decisione.
9.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili.
Reputa il Collegio di non doversi discostare dalla posizione già espressa nella precedente sentenza della Sezione dell’8 novembre 2025, n. 1273.
Impugnano i ricorrenti delibere della Giunta regionale contenente piani d’azione per contrastare la diffusione di LA SA in Puglia e successive rimodulazioni, muovendo plurime censure in ordine alla violazione delle leggi in materia e a vari profili di eccesso di potere.
Opinano in particolare circa l’esistenza di valide misure mitigative della diffusione della LA, che i coltivatori potrebbero impiegare, in alternativa a quelle più radicali (eradicazione e/o capitozzatura degli alberi), che sono ancora previste dal piano d’azione impugnato, che peraltro comprende la c.d. “Piana degli ulivi secolari”.
Resiste funditus la costituita Regione Puglia, oltreché confutando il merito del gravame, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto posto avverso un atto (o piano) generale, che non reca in concreto alcuna lesività, nella misura in cui alcun terreno di proprietà dei ricorrenti è, allo stato, interessato dalle misure attuative previste in astratto dal piano opinato, che abbiano de facto et de iure imposto immotivati abbattimenti e/o capitozzature degli alberi, o, comunque sia, misure gravose e lesive.
Il Collegio condivide l’eccezione d’inammissibilità opposta dalla Regione.
Non sussiste legittimazione e interesse in capo ai ricorrenti, in quanto gli impugnati piani d’azione non incidono su posizioni giuridiche e beni individuali.
Va osservato – in linea generale – che le misure fitosanitarie previste dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 (recante “ Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 ”), per come possono essere disposte ed eseguite con i provvedimenti puntuali adottati dalla Regione interessano suoli determinati e creano obblighi solo nei confronti dei relativi proprietari, possessori e/o detentori.
L’esecuzione di tali misure consente poi l’accesso ad un regime di indennizzi ed aiuti, che riguardano esclusivamente i suoli destinatari delle citate disposizioni generali e dei provvedimenti particolari applicativi.
Diversamente, gli atti impugnati costituiscono soltanto piani d’azione programmatici, che prefigurano l’eventuale adozione dei provvedimenti puntuali; ragion per cui non hanno, allo stato, alcuna lesività.
Poiché, a tutt’oggi, alcuno dei ricorrenti risulta destinatario di atti applicativi, in base al vigente piano di azione, oggetto di impugnazione, e peraltro rimodulabile, come già più volte accaduto, non sussiste l’interesse a ricorrere, che certamente non può essere ravvisato nella sola circostanza che i predetti suoli potrebbero essere in astratto sottoposti ad ispezione e monitoraggio. Né può esser impedito alla Regione Puglia di sottoporre a sorveglianza fitosanitaria un sito qual è quello della “Piana degli ulivi secolari” e altri d’interesse, ai fini dell’esercizio delle funzioni pubbliche di tutela cui è preposta.
Va pur precisato che le piante di ulivo monumentali, collocate nella “Piana degli ulivi secolari”, pur infette, secondo le misure previste in astratto dal piano impugnato, possono non essere rimosse, ma essere mantenute in situ , se sottoposte a misure alternative, quali la capitozzatura e l’innesto con cultivar resistenti.
Rebus sic stantibus , in assenza di atti o provvedimenti applicativi, attesa vieppiù la consustanziale modificabilità dello stesso piano , ad opera della Regione, ove dovessero emergere, in sede di ricerca scientifica o per altre cause, alternative misure fitosanitarie di controllo, contenimento, trattamento o cura degli alberi infetti o potenzialmente esposti, risulta non ammissibile gravare un atto di mera pianificazione generale, con destinatari ancora indeterminati, quanto alla capacità di attuazione, anche in relazione ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, cui dovranno essere ispirati i possibili e futuri provvedimenti di applicazione e attuazione del predetto piano.
10.- In conclusione, per le sopra espose motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili.
11.- Le spese del giudizio possono essere compensate per la complessità e peculiarità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO EV | NZ ND |
IL SEGRETARIO