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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11731 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 639/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
639/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Gen. F. Parte_1 C.F._1
Pignatelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. CORSARO LEONE MAGNO I (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Massimo Marsico (C.F.
[...]
e dall'Avv. Vera Berardelli (CF: ), giusta procura C.F._3 C.F._4
generale ad lites dell'11.11.2021 per AR , rep. 3026 e racc. Persona_1
2411, elett.te dom.ta in Napoli Piazza Matteotti 1.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 4.01.2024, la sig.ra ha chiesto la riforma della sentenza n. 27625/2023, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, II Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonietta Grimaldi, R.G. n.
1
14503/17, pubblicata il 05.06.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimen- to delle lesioni subite in occasione del sinistro del 23.08.2012, verificatosi in Ischia -
Casamicciola Terme - alla Via Pio della Misericordia verso le ore 4 del mattino.
In tali circostanze, mentre la sig.ra era alla guida dell'autoveicolo DR1 targa- Pt_1
to EA678EM, di proprietà della madre , perdeva il controllo della Parte_2
vettura, asseritamente a causa della cattiva manutenzione del manto stradale su cui vi era una buca, facendo finire l'autoveicolo DR1 dapprima contro il marciapiedi posto a destra della carreggiata e poi contro un palo della pubblica illuminazione.
Nel corso del giudizio veniva escusso in qualità di teste il sig. , che Testimone_1
dichiarava di essere il marito della sig.ra in regime di separazione dei beni. Pt_1
La domanda dell'attrice veniva rigettata con una laconica motivazione, che sembra fondare la statuizione su una asserita incapacità a testimoniare del testimone, marito dell'attrice, derivante dal difetto di prova del regime patrimoniale dichiarato (separazione dei beni); invero si legge in sentenza: “nulla è stato prodotto in merito a quanto dichiarato dal teste, marito dell'attrice. Pertanto, la domanda non trova accoglimento e va rigettata”.
L'appellante ha contestato questa valutazione, sostenendo che il teste aveva dichia- rato sotto giuramento di essere in regime di separazione dei beni e che tale dichiarazione, resa sotto responsabilità penale, doveva essere ritenuta attendibile.
Ha inoltre prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio che confermava la separazione dei beni e ha richiamato la giurisprudenza sull'art. 246 c.p.c., sottolineando che il coniuge non aveva alcun interesse giuridico concreto tale da legittimarlo a partecipare al processo.
Ha aggiunto che lo stesso testimone era stato ritenuto attendibile in un altro giudi- zio analogo (sentenza n. 17490/2023), dove la responsabilità della era Controparte_3
stata riconosciuta per i danni al veicolo.
L'appello ha chiesto quindi di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente ex art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni per le lesioni, quantificati in € 588,00,
o in subordine alla metà (€ 299,00), con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
La nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'appello Controparte_4
sotto diversi profili.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione
2
dell'art. 342 c.p.c., nella versione modificata dal D.Lgs. 149/2022, sostenendo che l'atto non indicava in modo specifico i capi della sentenza impugnata, le censure e le violazioni di legge.
Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze, chiarendo che il Giudice di Pace non aveva escluso la testimonianza per il vincolo coniugale, ma aveva considerato insufficienti le dichiarazioni del teste, non corroborate da ulteriori prove.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18410/2013 e altre) che consen- te al giudice di valutare l'attendibilità del coniuge in base al complesso degli elementi probatori.
Ha inoltre respinto il richiamo alla sentenza n. 17490/2023, ritenendola irrilevante per diversità di parti e per la sua pubblicazione successiva alla decisione di primo grado;
ha sostenuto che, anche a prescindere da tali aspetti, la domanda era infondata perché il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta imprudente della danneggiata: i danni riportati erano incompatibili con una velocità moderata, il dissesto si trovava sulla zanella e non sulla carreggiata, e la zona era illuminata. Ha escluso la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., richiamando la giurisprudenza sulla non applicabilità della presunzione di responsabilità per beni demaniali di vasta estensione. Ha infine contestato il quantum richiesto, ritenendolo sproporzionato e privo di prova. In conclusione, ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile o infondato, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante alle spese
All'udienza del 12.12.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.12.2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre dar atto che la sentenza impugnata si presente gravemente carente ed inadeguata rispetto agli obblighi motivazionali cui adempiere in caso di rigetto della domanda in ipotesi di inadeguatezza del compendio probatorio.
Nel caso in esame il rigetto appare fondarsi su di una, neppure esplicitata, incapaci- tà a testimoniare del marito dell'attrice, imputandosi a quest'ultima (ed ovviamente non al
3
testimone) di non aver documentato l'affermato regime di separazione patrimoniale dei coniugi.
L'assunto in oggetto è gravemente erroneo anche in ragione del principio secondo cui l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (in tal senso da ultimo Cass. Sez.
U., 06/04/2023, n. 9456).
Il Giudice di Pace non avrebbe, pertanto, potuto in via officiosa omettere di valutare le dichiarazioni testimoniali assunte, in assenza di specifica eccezione di controparte e sulla base, peraltro, di presupposti (difetto di prova del regime di separazione dei beni) neppure idonei a fondare detta incapacità.
Ciò detto, occorre in ogni caso interrogarsi sul se le predette dichiarazioni si palesi- no di per sé sole idonee allo scopo probatorio perseguito, valutazione che dovrà prendere le mosse dall'evidente necessità di un vaglio quanto mai rigoroso dell'attendibilità e credibilità del teste, proprio in ragione del rapporto di coniugio.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che l'inattendibilità e scarsa credibilità del teste escusso derivino da una serie di valutazioni che si vanno ad esplicitare:
a) appare obiettivamente anomalo e singolare che in presenza di un sinistro così grave, quale quello descritto in citazione, e che ebbe a produrre lesioni personali nonché a coinvolgere beni pubblici essenziali, quali il palo della pubblica illuminazione contro cui l'attrice sarebbe andata ad impattare dopo aver perso il controllo dell'autoveicolo, non sia stata avvertita la necessità, ancor più che la mera opportunità, di chiamare le forze dell'ordine, quali la polizia municipale, proprio al fine di fornire un'immediata ricostruzione dell'accaduto; appare, pertanto, quanto mai singolare che non vi sia traccia in atti dell'attivazione di soccorsi sanitari, stradali ovvero di interventi a presidio della viabilità pubblica;
b) appare obiettivamente anomalo e singolare che la prima denunzia dell'accaduto alla
[...]
sia intervenuta solo in data 22 giugno 2015, ovvero a distanza di Controparte_4
circa 3 anni dall'accaduto, circostanza che, ovviamente, ha pregiudicato qualsivoglia
4
possibilità, per l'affermata responsabile del sinistro, di verificare e ponderare l'attendibilità della ricostruzione in fatto, mediante ricognizione dei luoghi di causa, ciò anche per l'assoluta assenza di elementi atti ad individuare il preciso punto della strada ove si sarebbe verificato il sinistro (cfr. in tal senso la documentazione amministrativa prodotta dall'appellata attestante l'esecuzione di lavori modificativi dello stato dei luoghi); anomalo e singolare appare, inoltre, la circostanza che l'attrice si sia ben guardata dall'indicare la presenza del testimone poi escusso in corso di causa, sebbene tale indicazione potesse confortare la valutazione di attendibilità e credibilità del testimone;
nella lettera di messa in mora inoltrata dall'Avvocato viene, inoltre, falsamente affermato che sui luoghi CP_5
di causa sarebbe intervenuta la pubblica autorità, circostanza sconfessata dalla totale assenza di documentazione a conforto dell'assunto;
c) il materiale fotografico depositato dall'appellante appare di pessima qualità e palesemente inadeguato in quanto non ritrae i danni riportati all'autoveicolo né fornisce conforto della riferita dinamica (avuto particolare riguardo al dichiarato impatto contro il marciapiede e contro il palo della pubblica illuminazione) e non vale, in alcun modo, a confortare l'assunto attoreo;
ad ogni modo ciò che appare palese è che la presunta buca si trovereb- be in un'area adiacente al marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione veicolare sicchè, quand'anche si fosse raggiunta la prova del sinistro e della sua ascrivibilità
a detta buca, si sarebbe dovuta in ogni caso affermare l'esistenza del caso fortuito, integrato dall'assorbente condotta colposa della danneggiata, per aver attraversato con l'auto un'area non destinata al transito veicolare;
condivisibile è, pertanto, l'assunto dell'appellata secondo cui “il dissesto trovavasi sulla zanella non transitabile a piè del marciapiede e non sulla carreggiata”;
d) nel referto di Pronto Soccorso si opera un generico riferimento al coinvolgimento in un incidente stradale, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento valevole a confortare la dinamica prospettata in citazione;
e) assolutamente inverosimile è quanto dichiarato dal testimone escusso, secondo cui sui luoghi di causa, all'esito dell'impatto, sarebbero intervenuti i Carabinieri, i quali, ove mai la circostanza fosse stata vera, avrebbe avuto l'obbligo di redigere uno specifico verbale dell'accaduto, soprattutto in presenza di feriti (quale l'appellante) trasportati in Ospedale e
5
di danneggiamenti agli impianti di pubblica illuminazione;
di tale verbale non v'è traccia in atti né, invero, la parte si è premurata di attivare ricerche volte ad individuare il personale concretamente intervenuto sui luoghi di causa al fine di individuare ulteriori testimoni dell'accaduto.
Conclusivamente l'appello va respinto dovendosi affermare, sulla base delle consi- derazioni sopra esposte, l'inadeguatezza del materiale istruttorio in atti a fondare la prova del fatto storico, come descritto, nonché la responsabilità del convenuto ente.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_4
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e dei minimi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva concreta- mente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 27625/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli, II Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonietta
Grimaldi, R.G. n. 14503/17, pubblicata il 05.06.2023;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
639/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Gen. F. Parte_1 C.F._1
Pignatelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. CORSARO LEONE MAGNO I (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Massimo Marsico (C.F.
[...]
e dall'Avv. Vera Berardelli (CF: ), giusta procura C.F._3 C.F._4
generale ad lites dell'11.11.2021 per AR , rep. 3026 e racc. Persona_1
2411, elett.te dom.ta in Napoli Piazza Matteotti 1.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 4.01.2024, la sig.ra ha chiesto la riforma della sentenza n. 27625/2023, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, II Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonietta Grimaldi, R.G. n.
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14503/17, pubblicata il 05.06.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimen- to delle lesioni subite in occasione del sinistro del 23.08.2012, verificatosi in Ischia -
Casamicciola Terme - alla Via Pio della Misericordia verso le ore 4 del mattino.
In tali circostanze, mentre la sig.ra era alla guida dell'autoveicolo DR1 targa- Pt_1
to EA678EM, di proprietà della madre , perdeva il controllo della Parte_2
vettura, asseritamente a causa della cattiva manutenzione del manto stradale su cui vi era una buca, facendo finire l'autoveicolo DR1 dapprima contro il marciapiedi posto a destra della carreggiata e poi contro un palo della pubblica illuminazione.
Nel corso del giudizio veniva escusso in qualità di teste il sig. , che Testimone_1
dichiarava di essere il marito della sig.ra in regime di separazione dei beni. Pt_1
La domanda dell'attrice veniva rigettata con una laconica motivazione, che sembra fondare la statuizione su una asserita incapacità a testimoniare del testimone, marito dell'attrice, derivante dal difetto di prova del regime patrimoniale dichiarato (separazione dei beni); invero si legge in sentenza: “nulla è stato prodotto in merito a quanto dichiarato dal teste, marito dell'attrice. Pertanto, la domanda non trova accoglimento e va rigettata”.
L'appellante ha contestato questa valutazione, sostenendo che il teste aveva dichia- rato sotto giuramento di essere in regime di separazione dei beni e che tale dichiarazione, resa sotto responsabilità penale, doveva essere ritenuta attendibile.
Ha inoltre prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio che confermava la separazione dei beni e ha richiamato la giurisprudenza sull'art. 246 c.p.c., sottolineando che il coniuge non aveva alcun interesse giuridico concreto tale da legittimarlo a partecipare al processo.
Ha aggiunto che lo stesso testimone era stato ritenuto attendibile in un altro giudi- zio analogo (sentenza n. 17490/2023), dove la responsabilità della era Controparte_3
stata riconosciuta per i danni al veicolo.
L'appello ha chiesto quindi di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente ex art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni per le lesioni, quantificati in € 588,00,
o in subordine alla metà (€ 299,00), con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
La nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'appello Controparte_4
sotto diversi profili.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione
2
dell'art. 342 c.p.c., nella versione modificata dal D.Lgs. 149/2022, sostenendo che l'atto non indicava in modo specifico i capi della sentenza impugnata, le censure e le violazioni di legge.
Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze, chiarendo che il Giudice di Pace non aveva escluso la testimonianza per il vincolo coniugale, ma aveva considerato insufficienti le dichiarazioni del teste, non corroborate da ulteriori prove.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18410/2013 e altre) che consen- te al giudice di valutare l'attendibilità del coniuge in base al complesso degli elementi probatori.
Ha inoltre respinto il richiamo alla sentenza n. 17490/2023, ritenendola irrilevante per diversità di parti e per la sua pubblicazione successiva alla decisione di primo grado;
ha sostenuto che, anche a prescindere da tali aspetti, la domanda era infondata perché il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta imprudente della danneggiata: i danni riportati erano incompatibili con una velocità moderata, il dissesto si trovava sulla zanella e non sulla carreggiata, e la zona era illuminata. Ha escluso la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., richiamando la giurisprudenza sulla non applicabilità della presunzione di responsabilità per beni demaniali di vasta estensione. Ha infine contestato il quantum richiesto, ritenendolo sproporzionato e privo di prova. In conclusione, ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile o infondato, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante alle spese
All'udienza del 12.12.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.12.2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre dar atto che la sentenza impugnata si presente gravemente carente ed inadeguata rispetto agli obblighi motivazionali cui adempiere in caso di rigetto della domanda in ipotesi di inadeguatezza del compendio probatorio.
Nel caso in esame il rigetto appare fondarsi su di una, neppure esplicitata, incapaci- tà a testimoniare del marito dell'attrice, imputandosi a quest'ultima (ed ovviamente non al
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testimone) di non aver documentato l'affermato regime di separazione patrimoniale dei coniugi.
L'assunto in oggetto è gravemente erroneo anche in ragione del principio secondo cui l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (in tal senso da ultimo Cass. Sez.
U., 06/04/2023, n. 9456).
Il Giudice di Pace non avrebbe, pertanto, potuto in via officiosa omettere di valutare le dichiarazioni testimoniali assunte, in assenza di specifica eccezione di controparte e sulla base, peraltro, di presupposti (difetto di prova del regime di separazione dei beni) neppure idonei a fondare detta incapacità.
Ciò detto, occorre in ogni caso interrogarsi sul se le predette dichiarazioni si palesi- no di per sé sole idonee allo scopo probatorio perseguito, valutazione che dovrà prendere le mosse dall'evidente necessità di un vaglio quanto mai rigoroso dell'attendibilità e credibilità del teste, proprio in ragione del rapporto di coniugio.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che l'inattendibilità e scarsa credibilità del teste escusso derivino da una serie di valutazioni che si vanno ad esplicitare:
a) appare obiettivamente anomalo e singolare che in presenza di un sinistro così grave, quale quello descritto in citazione, e che ebbe a produrre lesioni personali nonché a coinvolgere beni pubblici essenziali, quali il palo della pubblica illuminazione contro cui l'attrice sarebbe andata ad impattare dopo aver perso il controllo dell'autoveicolo, non sia stata avvertita la necessità, ancor più che la mera opportunità, di chiamare le forze dell'ordine, quali la polizia municipale, proprio al fine di fornire un'immediata ricostruzione dell'accaduto; appare, pertanto, quanto mai singolare che non vi sia traccia in atti dell'attivazione di soccorsi sanitari, stradali ovvero di interventi a presidio della viabilità pubblica;
b) appare obiettivamente anomalo e singolare che la prima denunzia dell'accaduto alla
[...]
sia intervenuta solo in data 22 giugno 2015, ovvero a distanza di Controparte_4
circa 3 anni dall'accaduto, circostanza che, ovviamente, ha pregiudicato qualsivoglia
4
possibilità, per l'affermata responsabile del sinistro, di verificare e ponderare l'attendibilità della ricostruzione in fatto, mediante ricognizione dei luoghi di causa, ciò anche per l'assoluta assenza di elementi atti ad individuare il preciso punto della strada ove si sarebbe verificato il sinistro (cfr. in tal senso la documentazione amministrativa prodotta dall'appellata attestante l'esecuzione di lavori modificativi dello stato dei luoghi); anomalo e singolare appare, inoltre, la circostanza che l'attrice si sia ben guardata dall'indicare la presenza del testimone poi escusso in corso di causa, sebbene tale indicazione potesse confortare la valutazione di attendibilità e credibilità del testimone;
nella lettera di messa in mora inoltrata dall'Avvocato viene, inoltre, falsamente affermato che sui luoghi CP_5
di causa sarebbe intervenuta la pubblica autorità, circostanza sconfessata dalla totale assenza di documentazione a conforto dell'assunto;
c) il materiale fotografico depositato dall'appellante appare di pessima qualità e palesemente inadeguato in quanto non ritrae i danni riportati all'autoveicolo né fornisce conforto della riferita dinamica (avuto particolare riguardo al dichiarato impatto contro il marciapiede e contro il palo della pubblica illuminazione) e non vale, in alcun modo, a confortare l'assunto attoreo;
ad ogni modo ciò che appare palese è che la presunta buca si trovereb- be in un'area adiacente al marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione veicolare sicchè, quand'anche si fosse raggiunta la prova del sinistro e della sua ascrivibilità
a detta buca, si sarebbe dovuta in ogni caso affermare l'esistenza del caso fortuito, integrato dall'assorbente condotta colposa della danneggiata, per aver attraversato con l'auto un'area non destinata al transito veicolare;
condivisibile è, pertanto, l'assunto dell'appellata secondo cui “il dissesto trovavasi sulla zanella non transitabile a piè del marciapiede e non sulla carreggiata”;
d) nel referto di Pronto Soccorso si opera un generico riferimento al coinvolgimento in un incidente stradale, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento valevole a confortare la dinamica prospettata in citazione;
e) assolutamente inverosimile è quanto dichiarato dal testimone escusso, secondo cui sui luoghi di causa, all'esito dell'impatto, sarebbero intervenuti i Carabinieri, i quali, ove mai la circostanza fosse stata vera, avrebbe avuto l'obbligo di redigere uno specifico verbale dell'accaduto, soprattutto in presenza di feriti (quale l'appellante) trasportati in Ospedale e
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di danneggiamenti agli impianti di pubblica illuminazione;
di tale verbale non v'è traccia in atti né, invero, la parte si è premurata di attivare ricerche volte ad individuare il personale concretamente intervenuto sui luoghi di causa al fine di individuare ulteriori testimoni dell'accaduto.
Conclusivamente l'appello va respinto dovendosi affermare, sulla base delle consi- derazioni sopra esposte, l'inadeguatezza del materiale istruttorio in atti a fondare la prova del fatto storico, come descritto, nonché la responsabilità del convenuto ente.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_4
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e dei minimi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva concreta- mente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 27625/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli, II Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonietta
Grimaldi, R.G. n. 14503/17, pubblicata il 05.06.2023;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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