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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1669/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18140/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097202491028400018000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190238409550 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 942/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 07/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, notificato il 02/10/2024 a mezzo del servizio postale e afferente a un precedente cartella esattoriale, inerente all'omesso pagamento della TARSU e della TARI per gli anni
2013-2016, presuntivamente notificata il 09/03/2020.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) la illegittimità dell'atto impugnato per effetto della omessa o comunque irregolare notifica dell'atto presupposto, evidenziando l'ammissibilità del ricorso pure se avente a oggetto un atto non compreso normativamente tra quelli impugnabili;
2) la estinzione dei crediti azionati per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale ha dedotto, sulla base della documentazione allegata, che la cartella presupposta era stata ritualmente notificata, deducendo la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva, nella quale ha dedotto che il titolare del servizio di riscossione avrebbe operato la notifica presso l'effettivo indirizzo del ricorrente, utilizzando illegittimamente le modalità previste in caso di irreperibilità c.d. assoluta.
Si è costituita Roma Capitale, depositando memoria illustrativa nella quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rispetto delle disposizioni di riferimento in tema di notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In punto di impugnabilità dell'atto di sollecito di pagamento, va richiamata la giurisprudenza attinente agli atti di avviso di presa in carico, anche essi non espressamente menzionati nell'art.19 del d.lgs. n.546/1992
(ora trasfuso nell'art.65 del d.lgs. n.175 del 2024); specificamente, nella parte motiva di Sez.5, Ordinanza del 12/03/2025, n.6589; la Corte ha premesso la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, la Corte avesse già optato per la tesi intermedia: l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che «In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia» (Cass. n. 21254 del 2023), ritenendo quindi di dare espressa continuità
a tale orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Tali principi devono considerarsi applicabili anche all'atto in questione, pure sulla base del richiamo al principio di diritto espresso da Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007, in base al quale In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.
Ciò premesso, l'argomentazione attinente alla mancata notifica della cartella presupposta è infondata;
avendo il titolare del servizio di riscossione dato la prova di avere notificato l'atto nel rispetto della procedura prevista, per i casi di irreperibilità c.d. relativa, dall'art.60, d.P.R. n.600 del 1973.
In punto di distinzione tra le ipotesi di irreperibilità c.d. relativa e quella di carattere assoluto, va richiamata la parte motiva di Sez.5, Sentenza n.7523 del 15/04/2016.
Ove è stato rilevato che «la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (25436/15; 23332/15; 14030/11).
Nell'economia del procedimento notificatorio degli atti impositivi l'adempimento prescritto dell'art. 60, comma primo, lett. e) citato costituisce dunque una modalità di notificazione a cui è possibile ricorrere allorché il contribuente, pur conservando il proprio domicilio fiscale nel comune, si trasferito in luogo sconosciuto. Più esattamente, posto che il ricorso alla modalità notificatoria dell'art. 140 c.p.c. risulta possibile solo nel caso in cui il messo recatosi presso il domicilio fiscale non reperisca il contribuente o una persona a cui possa, in assenza di esso, consegnare l'atto, la notificazione potrà avvenire nei modi previsti dall'art. 140 anzidetto, sicché il messo dovrà depositare l'atto presso la casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso di deposito in busta chiusa alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e dargliene notizia con raccomandata munita di avviso di ricevimento. Se invece, il messo, raggiunto il domicilio fiscale del contribuente, non ne rinvenga l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e non sia noto il luogo in cui costui abbia trasferito il proprio domicilio, allora, esperite le ricerche del caso, il messo dovrà comunque provvedere alle formalità dell'art. 140 c.p.c con la particolarità "che l'avviso di deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione" (8853/08). In ciò, come si è detto, la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), citato risulta "sostitutiva, per il procedimento tributario, dell'ad. 143 cod. proc. civ." (10189/03),
a cui il messo notificatore è abilitato a ricorrere allorché non reperisca il contribuente presso il luogo indicato come domicilio fiscale e dalle notizie acquisite all'atto della notifica apprenda che si è trasferito in luogo sconosciuto».
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata, risulta che l'agente postale ha tentato di eseguire la notifica presso quello che – per stessa allegazione del ricorrente – era il suo effettivo indirizzo anagrafico, in tre occasioni (come attestato dalla relata apposta in calce) e che l'avviso di affissione presso la casa comunale è stato accompagnato dalla spedizione della relativa raccomandata informativa, poi restituita al mittente per compiuta giacenza, con conseguente rispetto delle modalità previste dall'art.140 cod.proc.civ., richiamate nell'art.60, comma primo, del d.P.R. n.600 del 1973; dovendosi quindi concludere che, contrariamente alle deduzioni operate dal ricorrente in sede di memoria illustrativa, il titolare del servizio di riscossione si è avvalso, rispettando i relativi oneri, della procedura prevista in caso di irreperibilità c.d. relativa e non di quella applicabile in caso di irreperibilità assoluta.
Ne consegue, sulla base dei predetti principi, che l'intervenuta e documentata notifica dell'atto presupposto esclude del tutto l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione che – in relazione al termine previsto per i tributi locali, avente durata quinquennale – non è maturata dal momento della notifica dell'atto presupposto sino a quello della notifica del sollecito di pagamento.
Mentre, in relazione al periodo compreso tra la maturazione dell'obbligo tributario e quello di notifica della cartella, va richiamato il principio in base al quale, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024).
Segue la condanna del ricorrente al rimborso nei confronti delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (secondo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta nonché della causa di riduzione prevista dall'art.15, comma 2-sexies, d.lgs. n.546/1992 (ora trasfuso nell'art.59, comma settimo, d.lgs. n.175/2024) - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Roma Capitale e che liquida, per ciascuna di esse, in
€ 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Attilio
Mari
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18140/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097202491028400018000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190238409550 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 942/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 07/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, notificato il 02/10/2024 a mezzo del servizio postale e afferente a un precedente cartella esattoriale, inerente all'omesso pagamento della TARSU e della TARI per gli anni
2013-2016, presuntivamente notificata il 09/03/2020.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) la illegittimità dell'atto impugnato per effetto della omessa o comunque irregolare notifica dell'atto presupposto, evidenziando l'ammissibilità del ricorso pure se avente a oggetto un atto non compreso normativamente tra quelli impugnabili;
2) la estinzione dei crediti azionati per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale ha dedotto, sulla base della documentazione allegata, che la cartella presupposta era stata ritualmente notificata, deducendo la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva, nella quale ha dedotto che il titolare del servizio di riscossione avrebbe operato la notifica presso l'effettivo indirizzo del ricorrente, utilizzando illegittimamente le modalità previste in caso di irreperibilità c.d. assoluta.
Si è costituita Roma Capitale, depositando memoria illustrativa nella quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rispetto delle disposizioni di riferimento in tema di notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In punto di impugnabilità dell'atto di sollecito di pagamento, va richiamata la giurisprudenza attinente agli atti di avviso di presa in carico, anche essi non espressamente menzionati nell'art.19 del d.lgs. n.546/1992
(ora trasfuso nell'art.65 del d.lgs. n.175 del 2024); specificamente, nella parte motiva di Sez.5, Ordinanza del 12/03/2025, n.6589; la Corte ha premesso la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, la Corte avesse già optato per la tesi intermedia: l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che «In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia» (Cass. n. 21254 del 2023), ritenendo quindi di dare espressa continuità
a tale orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Tali principi devono considerarsi applicabili anche all'atto in questione, pure sulla base del richiamo al principio di diritto espresso da Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007, in base al quale In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.
Ciò premesso, l'argomentazione attinente alla mancata notifica della cartella presupposta è infondata;
avendo il titolare del servizio di riscossione dato la prova di avere notificato l'atto nel rispetto della procedura prevista, per i casi di irreperibilità c.d. relativa, dall'art.60, d.P.R. n.600 del 1973.
In punto di distinzione tra le ipotesi di irreperibilità c.d. relativa e quella di carattere assoluto, va richiamata la parte motiva di Sez.5, Sentenza n.7523 del 15/04/2016.
Ove è stato rilevato che «la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (25436/15; 23332/15; 14030/11).
Nell'economia del procedimento notificatorio degli atti impositivi l'adempimento prescritto dell'art. 60, comma primo, lett. e) citato costituisce dunque una modalità di notificazione a cui è possibile ricorrere allorché il contribuente, pur conservando il proprio domicilio fiscale nel comune, si trasferito in luogo sconosciuto. Più esattamente, posto che il ricorso alla modalità notificatoria dell'art. 140 c.p.c. risulta possibile solo nel caso in cui il messo recatosi presso il domicilio fiscale non reperisca il contribuente o una persona a cui possa, in assenza di esso, consegnare l'atto, la notificazione potrà avvenire nei modi previsti dall'art. 140 anzidetto, sicché il messo dovrà depositare l'atto presso la casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso di deposito in busta chiusa alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e dargliene notizia con raccomandata munita di avviso di ricevimento. Se invece, il messo, raggiunto il domicilio fiscale del contribuente, non ne rinvenga l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e non sia noto il luogo in cui costui abbia trasferito il proprio domicilio, allora, esperite le ricerche del caso, il messo dovrà comunque provvedere alle formalità dell'art. 140 c.p.c con la particolarità "che l'avviso di deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione" (8853/08). In ciò, come si è detto, la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), citato risulta "sostitutiva, per il procedimento tributario, dell'ad. 143 cod. proc. civ." (10189/03),
a cui il messo notificatore è abilitato a ricorrere allorché non reperisca il contribuente presso il luogo indicato come domicilio fiscale e dalle notizie acquisite all'atto della notifica apprenda che si è trasferito in luogo sconosciuto».
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata, risulta che l'agente postale ha tentato di eseguire la notifica presso quello che – per stessa allegazione del ricorrente – era il suo effettivo indirizzo anagrafico, in tre occasioni (come attestato dalla relata apposta in calce) e che l'avviso di affissione presso la casa comunale è stato accompagnato dalla spedizione della relativa raccomandata informativa, poi restituita al mittente per compiuta giacenza, con conseguente rispetto delle modalità previste dall'art.140 cod.proc.civ., richiamate nell'art.60, comma primo, del d.P.R. n.600 del 1973; dovendosi quindi concludere che, contrariamente alle deduzioni operate dal ricorrente in sede di memoria illustrativa, il titolare del servizio di riscossione si è avvalso, rispettando i relativi oneri, della procedura prevista in caso di irreperibilità c.d. relativa e non di quella applicabile in caso di irreperibilità assoluta.
Ne consegue, sulla base dei predetti principi, che l'intervenuta e documentata notifica dell'atto presupposto esclude del tutto l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione che – in relazione al termine previsto per i tributi locali, avente durata quinquennale – non è maturata dal momento della notifica dell'atto presupposto sino a quello della notifica del sollecito di pagamento.
Mentre, in relazione al periodo compreso tra la maturazione dell'obbligo tributario e quello di notifica della cartella, va richiamato il principio in base al quale, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024).
Segue la condanna del ricorrente al rimborso nei confronti delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (secondo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta nonché della causa di riduzione prevista dall'art.15, comma 2-sexies, d.lgs. n.546/1992 (ora trasfuso nell'art.59, comma settimo, d.lgs. n.175/2024) - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Roma Capitale e che liquida, per ciascuna di esse, in
€ 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Attilio
Mari