Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14145/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14145 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Carbini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, 34;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tevere, 20;
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regione Veneto, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Meditrend S.n.c., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “ certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “ adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413;
- degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti;
- dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022;
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n. 52 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”, e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “ Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ” e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018 ”, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022 “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015- 2018-rettifica allegato determina DG 466/2019 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “ adempimento verifica ministeriale sull’applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche ” e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, della Regione Marche, della Regione Siciliana e della Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Società Carbini S.r.l., con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, nonché il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, oltre all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7 novembre 2019 (Rep. Atti n. 181/CSR), con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per le annualità dal 2015 al 2018, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, ivi compresa la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019.
2. La società ricorrente, con la proposizione di un successivo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato i provvedimenti della regione Marche con i quali sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter , comma 9- bis , del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono stati individuati il fatturato rilevante e gli importi dovuti, anche dalla società ricorrente, a titolo di concorso al ripiano dello sforamento del tetto di spesa regionale, gravando altresì gli atti presupposti, ricognitivi, istruttori e conseguenti richiamati negli anzidetti provvedimenti e/o comunque agli stessi correlati.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate, nonché la regione Marche, la Regione Siciliana e la Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.
In particolare, la regione Marche, con la memoria depositata in data 8 ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso per motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati gli atti e provvedimenti regionali indicati in epigrafe.
4. Nelle more del presente giudizio, è entrato in vigore l’articolo 7, comma 1, del d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, a mente del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
5. La regione Marche, in data 15 ottobre 2025, ha versato in atti il decreto del Direttore della Agenzia regionale sanitaria n. 150 del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 ”.
In particolare, con tale decreto regionale è stato accertato “ l’avvenuto versamento degli importi degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici riportate negli allegati A, B, C e D parti integranti e sostanziali al presente provvedimento ” ed è stato stabilito di procedere “ a dare comunicazione del presente provvedimento alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ”.
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la società ricorrente figura tra quelle menzionate nell’allegato C di tale decreto regionale, relativo allo “ Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano che hanno assolto all’obbligo di pagamento pari al 25 per cento ”.
5.1. La regione Marche, con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, dopo aver evidenziato che la società ricorrente è stata inserita nell’elenco C del citato decreto regionale n. 150/2025, ha rappresentato quanto segue “ Si rileva che agli atti dell’amministrazione risulta che il versamento da parte dell’operatore economico del 25% dell’importo originariamente dovuto è avvenuto successivamente alla data prevista dal D.L. 95/2025 art. 7 in quanto la transazione risulta essere stata compiuta in data 30.09.2025 per cui non può dirsi determinata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso esperito avverso i provvedimenti regionali delle Marche ”.
5.2. La società ricorrente, con memoria depositata in data 27 ottobre 2025, ha rappresentato di aver provveduto, in data 30 settembre 2025, non appena ricevuta l’erogazione di un finanziamento agevolato previsto dall’articolo 7 del d.-l. n. 95/2025, al pagamento della quota payback 2015-2018 da essa dovuta nei confronti della regione Marche, nella percentuale ridotta del 25%.
La società ricorrente, quindi, ha riferito che l’avvenuto pagamento in misura ridotta di quanto dovuto alla regione Marche a titolo di payback “ abbia fatto venir meno complessivamente l’interesse della ricorrente medesima alle impugnative proposte con il ricorso, e relativi motivi aggiunti, oggi in discussione, che sono, pertanto, divenute improcedibili; ovvero rispetto ad essi si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che, diversamente da quanto dedotto dal patrono della regione Marche con la memoria del 20 ottobre 2025, l’avvenuta inclusione della società ricorrente nell’elenco delle aziende fornitrici dei dispositivi medici che hanno integralmente versato in favore dell’ente regionale resistente la quota di payback in misura ridotta, abbia fatto cessare la materia del contendere in virtù di quanto disposto dall’articolo 7 del d.-l. n. 95/2025.
A tal proposito, in particolare, milita il fatto che il decreto regionale al quale risulta allegato il predetto elenco è stato depositato in atti dalla regione Marche, così come richiesto dall’articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025 e, all’atto del passaggio in decisione della presente controversia, non risulta che la regione Marche lo abbia parzialmente annullato in autotutela.
Per tale ragione, quindi, la mera deduzione difensiva formulata dalla regione Marche con la anzidetta memoria del 20 ottobre 2025 non può valere, nell’ambito del presente giudizio, a superare la attuale validità del decreto del Direttore della Agenzia regionale sanitaria n. 150 del 9 ottobre 2025, per ciò che concerne la posizione della società ricorrente, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025.
8. Le spese di lite, stante la intervenuta cessazione della materia del contendere estesa all’intero gravame ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DO SE LE, Presidente FF
CA AR, Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | DO SE LE |
IL SEGRETARIO