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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.18503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18503/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. STORNELLO MOMMA SOPHIE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 24/06/2004. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5/8/2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
Per_ e il 22/9/2008, minorenne.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, in affitto, alla signora con i beni e gli arredi ivi contenuti. Pt_1 Per_ AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Via Monti 7, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore, fatti salvi diversi accordi tra le parti e ferma la possibilità di concordare diverse modalità d'incontro in caso di impedimenti o difficoltà contingenti di uno dei genitori, trascorrerà
i seguenti tempi di permanenza presso il padre:
- il martedì, dall'uscita di scuola (ovvero in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni) sino all'entrata a scuola del giovedì mattina (o in orario corrispondente in caso di sospensioni delle lezioni);
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensioni delle lezioni) del venerdì, sino alle ore 21:00 della domenica.
- una settimana nel periodo delle vacanze di Natale (dal 25 Dicembre al 31 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 Gennaio compreso l'anno successivo). In ogni caso, a prescindere da tale alternanza, i genitori si accorderanno di anno in anno sull'alternanza per la Vigilia di Natale e per il pranzo di Natale;
Per_ in caso di disaccordo trascorrerà la Vigilia dell'anno 2024 ed il secondo periodo con la madre mentre il pranzo di Natale ed il primo periodo con il padre;
- le altre festività nel corso dell'anno, compresi eventuali "ponti" ad anni alterni, da concordarsi tra i genitori entro il 10 settembre dell'anno scolastico;
- il compleanno della minore con entrambi i genitori o, in difetto, ad anni alterni, in caso di disaccordo
(il compleanno del 2024 GA lo trascorrerà con il padre). Ciascun genitore potrà inoltre avere con sé la minore il giorno del proprio compleanno e tale regime prevarrà sul calendario di visita stabilito;
- quindici giorni durante le vacanze estive da individuarsi entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno. In difetto di accordo, con il padre gli anni pari le ultime due settimane di agosto e gli anni dispari Per_ le prime due. Relativamente al corrente anno, sarà con la madre dall'11/08 al 26/08 e con il padre dal 1/08 al 10/08 e dal 1/09 al 4/09.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti concordano che i periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore sospenderanno i tempi di permanenza c.d. “ordinari”.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre prevalente collocataria la somma mensile di € 500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Per_ DISPONE che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie della figlia come segue: il signor nella misura del 60% e la signora in quella del 40%. Per la corretta Pt_2 Pt_1 individuazione delle spese straordinarie, per la richiesta di accordo e quant'altro necessario, si richiama il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino sottoscritto nel marzo dell'anno 2016.
DA' ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e che nulla pretendono l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione, quindi anche a titolo di assegno di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi prestano l'assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione della figlia minore su quello di entrambi.
DA' ATTO che le parti hanno conferito efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del presente ricorso.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18503/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. STORNELLO MOMMA SOPHIE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 24/06/2004. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5/8/2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
Per_ e il 22/9/2008, minorenne.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, in affitto, alla signora con i beni e gli arredi ivi contenuti. Pt_1 Per_ AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Via Monti 7, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore, fatti salvi diversi accordi tra le parti e ferma la possibilità di concordare diverse modalità d'incontro in caso di impedimenti o difficoltà contingenti di uno dei genitori, trascorrerà
i seguenti tempi di permanenza presso il padre:
- il martedì, dall'uscita di scuola (ovvero in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni) sino all'entrata a scuola del giovedì mattina (o in orario corrispondente in caso di sospensioni delle lezioni);
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensioni delle lezioni) del venerdì, sino alle ore 21:00 della domenica.
- una settimana nel periodo delle vacanze di Natale (dal 25 Dicembre al 31 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 Gennaio compreso l'anno successivo). In ogni caso, a prescindere da tale alternanza, i genitori si accorderanno di anno in anno sull'alternanza per la Vigilia di Natale e per il pranzo di Natale;
Per_ in caso di disaccordo trascorrerà la Vigilia dell'anno 2024 ed il secondo periodo con la madre mentre il pranzo di Natale ed il primo periodo con il padre;
- le altre festività nel corso dell'anno, compresi eventuali "ponti" ad anni alterni, da concordarsi tra i genitori entro il 10 settembre dell'anno scolastico;
- il compleanno della minore con entrambi i genitori o, in difetto, ad anni alterni, in caso di disaccordo
(il compleanno del 2024 GA lo trascorrerà con il padre). Ciascun genitore potrà inoltre avere con sé la minore il giorno del proprio compleanno e tale regime prevarrà sul calendario di visita stabilito;
- quindici giorni durante le vacanze estive da individuarsi entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno. In difetto di accordo, con il padre gli anni pari le ultime due settimane di agosto e gli anni dispari Per_ le prime due. Relativamente al corrente anno, sarà con la madre dall'11/08 al 26/08 e con il padre dal 1/08 al 10/08 e dal 1/09 al 4/09.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti concordano che i periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore sospenderanno i tempi di permanenza c.d. “ordinari”.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre prevalente collocataria la somma mensile di € 500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Per_ DISPONE che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie della figlia come segue: il signor nella misura del 60% e la signora in quella del 40%. Per la corretta Pt_2 Pt_1 individuazione delle spese straordinarie, per la richiesta di accordo e quant'altro necessario, si richiama il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino sottoscritto nel marzo dell'anno 2016.
DA' ATTO che le parti sono economicamente indipendenti e che nulla pretendono l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione, quindi anche a titolo di assegno di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi prestano l'assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione della figlia minore su quello di entrambi.
DA' ATTO che le parti hanno conferito efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del presente ricorso.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3