Articolo 309 del Codice della navigazione
Articolo 308Articolo 310
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21 aprile 1942
Art. 309.
(Poteri processuali del comandante).

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo', in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante puo' essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306.

L'armatore puo' riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e puo' inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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