Art. 12.
Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvedera' - nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza - alla revisione del trattamento economico:
a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in
base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) degli ufficiali giudiziari;
c) del personale aggregato alle carceri;
d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;
f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.
Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonche' ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore dei personale statale.
Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvedera' - nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza - alla revisione del trattamento economico:
a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in
base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) degli ufficiali giudiziari;
c) del personale aggregato alle carceri;
d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;
f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.
Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonche' ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore dei personale statale.