Articolo 12 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 aprile 1952
Art. 12.
Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvedera' - nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza - alla revisione del trattamento economico:
a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in
base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) degli ufficiali giudiziari;
c) del personale aggregato alle carceri;
d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;
f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.
Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonche' ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore dei personale statale.
Entrata in vigore il 13 aprile 1952