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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
ZU TO, TO
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100595/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 , titolare di agenzia assicurativa Società_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 , impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T100595/2023 con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione costi ritenuti non inerenti o non documentati per l'anno 2017. Le contestazioni principali riguardano:
Spese per sub-agente (Nominativo_1): ritenute dall'Ufficio antieconomiche e prive di inerenza. Spese per vitto, alloggio e trasferte: considerate prive di documentazione idonea a dimostrare l'inerenza all'attività d'impresa.
Compensi a professionisti (Avv. Nominativo_2): ritenuti non spettanti per difetto di certezza e competenza. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione e, nel merito, produce ampia documentazione (contratti, iscrizioni RUI, prospetti incassi, convocazioni assemblee e prove di pagamento) volta a dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando come la documentazione prodotta dal contribuente sia, a suo dire, parziale o non idonea a superare le presunzioni di cui all'art. 39 DPR 600/73.
All'udienza del 27/02/2025 il Collegio, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'inerenza dei costi per la sub-agente Nominativo_1
L'Ufficio contesta l'inerenza del costo sostenuto per la collaborazione di Nominativo_1, definendolo un'operazione finalizzata al solo abbattimento del reddito. Tuttavia, la produzione documentale del ricorrente
(All. 7, 8, 9, 11, 12) smentisce tale assunto. Risulta provato:
Il contratto di sub-agenzia e la regolare iscrizione al RUI (sezione E) della collaboratrice. L'adesione al "Associazione_1", validato dalla stessa Società_1. Il nesso causale tra l'attività della sub-agente e l'incremento degli incassi nel ramo vita (All. 12).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 450/2022), l'inerenza va valutata in termini di correlazione astratta con l'attività d'impresa e non di "congruità" economica, giudizio quest'ultimo che non spetta all'Amministrazione Finanziaria se non in casi di macroscopica antieconomicità, qui non ravvisabile.
2. Sulle spese di trasferta, vitto e alloggio
L'Ufficio ha ripreso a tassazione tali spese ritenendole personali. Il ricorrente ha però depositato (All. 3, 4) un riepilogo analitico che raccorda ogni spesa a eventi professionali certi (Associazione_2, corsi di formazione Roma/Torino). La presenza di convocazioni ufficiali della Compagnia assicurativa e i programmi dei corsi conferiscono il carattere dell'inerenza ex art. 109 TUIR. Una volta provata la finalità professionale della trasferta, l'onere della prova contraria spetta all'Ufficio, che nel caso di specie non ha fornito elementi idonei a qualificare tali esborsi come "voluttuari".
3. Sui compensi professionali (Avv. Nominativo_2)
La produzione delle schede contabili (All. 5, 14) e dei relativi bonifici di pagamento dimostra la certezza e l'effettività del debito verso il legale, superando la presunzione di inesistenza del costo mossa dall'Ufficio.
4. Conclusioni
L'avviso di accertamento risulta privo di solido fondamento probatorio a fronte delle prove documentali prodotte dal contribuente, le quali appaiono gravi, precise e concordanti nel giustificare le poste passive indicate in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate va anche condannata alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 01, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, il 27.02.2025.
Il Giudice relatore (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Caterina Sgotto)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
ZU TO, TO
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100595/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 , titolare di agenzia assicurativa Società_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 , impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T100595/2023 con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione costi ritenuti non inerenti o non documentati per l'anno 2017. Le contestazioni principali riguardano:
Spese per sub-agente (Nominativo_1): ritenute dall'Ufficio antieconomiche e prive di inerenza. Spese per vitto, alloggio e trasferte: considerate prive di documentazione idonea a dimostrare l'inerenza all'attività d'impresa.
Compensi a professionisti (Avv. Nominativo_2): ritenuti non spettanti per difetto di certezza e competenza. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione e, nel merito, produce ampia documentazione (contratti, iscrizioni RUI, prospetti incassi, convocazioni assemblee e prove di pagamento) volta a dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando come la documentazione prodotta dal contribuente sia, a suo dire, parziale o non idonea a superare le presunzioni di cui all'art. 39 DPR 600/73.
All'udienza del 27/02/2025 il Collegio, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'inerenza dei costi per la sub-agente Nominativo_1
L'Ufficio contesta l'inerenza del costo sostenuto per la collaborazione di Nominativo_1, definendolo un'operazione finalizzata al solo abbattimento del reddito. Tuttavia, la produzione documentale del ricorrente
(All. 7, 8, 9, 11, 12) smentisce tale assunto. Risulta provato:
Il contratto di sub-agenzia e la regolare iscrizione al RUI (sezione E) della collaboratrice. L'adesione al "Associazione_1", validato dalla stessa Società_1. Il nesso causale tra l'attività della sub-agente e l'incremento degli incassi nel ramo vita (All. 12).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 450/2022), l'inerenza va valutata in termini di correlazione astratta con l'attività d'impresa e non di "congruità" economica, giudizio quest'ultimo che non spetta all'Amministrazione Finanziaria se non in casi di macroscopica antieconomicità, qui non ravvisabile.
2. Sulle spese di trasferta, vitto e alloggio
L'Ufficio ha ripreso a tassazione tali spese ritenendole personali. Il ricorrente ha però depositato (All. 3, 4) un riepilogo analitico che raccorda ogni spesa a eventi professionali certi (Associazione_2, corsi di formazione Roma/Torino). La presenza di convocazioni ufficiali della Compagnia assicurativa e i programmi dei corsi conferiscono il carattere dell'inerenza ex art. 109 TUIR. Una volta provata la finalità professionale della trasferta, l'onere della prova contraria spetta all'Ufficio, che nel caso di specie non ha fornito elementi idonei a qualificare tali esborsi come "voluttuari".
3. Sui compensi professionali (Avv. Nominativo_2)
La produzione delle schede contabili (All. 5, 14) e dei relativi bonifici di pagamento dimostra la certezza e l'effettività del debito verso il legale, superando la presunzione di inesistenza del costo mossa dall'Ufficio.
4. Conclusioni
L'avviso di accertamento risulta privo di solido fondamento probatorio a fronte delle prove documentali prodotte dal contribuente, le quali appaiono gravi, precise e concordanti nel giustificare le poste passive indicate in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate va anche condannata alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 01, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, il 27.02.2025.
Il Giudice relatore (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Caterina Sgotto)