Articolo 37 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 36Articolo 38
Versione
13 gennaio 1957
Art. 37. Anzianita' acquisita

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche dei nuovi ruoli dell'Amministrazione, conservano, nelle qualifiche medesime, l'anzianita' maturata nel grado di provenienza.
Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere tecnico del ruolo del personale direttivo tecnico, gia' appartenenti al grado 9° di gruppo A, conservano, nella detta qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (10°).
Gli impiegati inquadrati nella qualifica di vice-consigliere del ruolo del personale direttivo amministrativo, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella della qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (11°).
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957