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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2791 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025 e vertente tra:
TRA
(GIA' ), P.I. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti FAZIO MONICA e FAZIO IVANO CONO
GERMANO, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
attrice
E
, C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. D'ELIA IDA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio il , al fine di sentir condannare l'ente
[...] Controparte_1 al pagamento di complessivi € 41.277, quale corrispettivo delle forniture di energia elettrica e gas erogate in suo favore, in forza dell'intervenuta cessione di credito con la società Hera Comm s.p.a.; in particolare, l'attore precisava che € 38.860,98 erano dovuti a titolo di sorte capitale (per le fatture di cui all'elenco prodotto sub 3), € 136,26 erano dovuti a titolo di interessi di mora maturati e maturandi e di interessi anatocistici con
1 decorrenza dal 13.07.2022 e, infine, € 2.280,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Nessuno si costituiva per il , nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione, ragion per cui all'udienza del 06.04.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la dava atto di aver Pt_1 ricevuto – dopo la notifica dell'atto di citazione – il pagamento della sorte capitale, ragion per cui ridimensionava la propria domanda richiedendo:
• € 485,52 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 2.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale (n. 57), da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 2.280,00);
Accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, il non vi CP_1 adempiva e la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.1.2025.
Con comparsa depositata il 02.01.2025, si costituiva in giudizio il CP_1
, rappresentando - preliminarmente – che con Delibera del Consiglio
[...]
Comunale n. 19 del 16.09.2021 era stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che - in data 23.08.2022 - con Determinazione N. 110 del Responsabile del Settore
Tecnico e Tecnico – Manutentivo, REG. GENERALE N. 173, l'ente aveva provveduto alla liquidazione in favore di Hera Comm s.p.a., con quietanza al cessionario
[...]
, della somma complessiva di € 44.148,13, di cui € 38.860,98 per sorte Pt_1 capitale ed € 5.287,15 per IVA da versare all'Erario. Il convenuto, quindi, CP_1 eccepiva la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di citazione, nella misura in cui si sosteneva la sussistenza automatica degli interessi di mora relativi al credito
2 vantato nei propri confronti, non essendole imputabile alcun ritardo colposo, stante lo stato di dissesto citato, ed in ogni caso potendosi al più applicare gli interessi legali di cui all'art. 1284 co.1 c.c.; parte convenuta, infine, riteneva infondata la richiesta risarcitoria per il ritardo nell'adempimento spiegata da parte attrice.
All'udienza del 09.01.2025, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza differita al fine di consentire alle parti di tentare una conciliazione
(non riuscita, nonostante i tentativi documentati in atti).
DIRITTO
Alla luce della emendatio libelli operata da parte attrice nelle more del giudizio, a fronte dell'intervenuto pagamento delle fatture insolute a titolo di sorte capitale da parte del (avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di Controparte_1 citazione), occorre analizzare solo la domanda relativa alla corresponsione degli interessi moratori e anatocistici, nonché la domanda di condanna al risarcimento del danno per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del procedimento.
Costituendosi in giudizio, però, il convenuto deduceva e documentava CP_1
l'intervenuto dissesto finanziario dichiarato con delibera del 20.09.2021.
Orbene, come è noto, ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art. 248 TUEL dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
tale statuizione – come è noto - non si estende ai giudizi di cognizione (tra cui rientra quello in esame), con la conseguenza che i creditori dell'ente in dissesto ben possono convenirlo in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritti ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto (cfr Cass. n. 6692 del 10/03/20201,
Cass. n. 16959 del 11/08/2016, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2095 e Cass. n. 4456 del
3 26/03/20032 ex multis), accertamento “da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, […] restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto” (Cass. civ, Sez. Un., 27.09.2001, 16059; cfr. Cass. n. 1265/2003,
Cass. n. 24584/2006 e Cass. n. 6699/2020).
L'art. 248 co. 4 TUEL, però, sancisce espressamente il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in dissesto finanziario, così statuendo:
“Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
Orbene, dall'allegato 3 all'atto di citazione si evince che tutte le fatture azionate in questa sede avevano scadenza tra il 31.1.2022 ed il 31.5.2022, di talchè anche gli interessi ed il risarcimento danni richiesti sono successivi a tale data e devono ritenersi assoggettati alla citata sospensione, trattandosi di debiti insoluti che rientrano nella competenza dell'OSL e non essendovi prova dell'intervenuta approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 T.U.E.L..
La domanda attorea – come ridimensionata in sede di memorie ex art. 183, VI co.,
c.p.c. – quindi, deve essere rigettata, ma sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
(come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerato che la domanda originaria veniva ridimensionata solo per il pagamento della sorte capitale, intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione, e considerato che la Corte
Costituzionale, con la nota sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, ha dichiarato la
4 legittimità dell'art. 248, comma 4, TUEL, nella parte in cui si limita a sospendere durante la procedura in dissesto gli interessi di mora, senza cancellare definitivamente gli obblighi di pagamento ai creditori, di talchè - una volta terminata la procedura di dissesto – sarà legittimamente concesso ai creditori di riattivarsi nei confronti dell'ente risanato3.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 21/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità CP_1 processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura 2 L'azienda universitaria " di Roma - costituita in Ente avente personalità giuridica Controparte_2 di diritto pubblico per effetto del disposto del D.L. n.341 del 1999 -, all'esito della delibera dello stato di dissesto ex art. 2 D.L. citato (che richiama la disciplina dettata dall'art. 87 D.L. n.77 del 1995 in tema di risanamento degli enti locali dei quali sia stato deliberato lo stato di dissesto), non può essere legittimamente evocata in giudizio in qualità di convenuta di una procedura esecutiva (iniziata o proseguita). Tale statuizione non si estende, peraltro, ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello, intentato nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo), con la conseguenza che i creditori dell'azienda medesima ben possono convenirla in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritto ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto 3 I giudici nomofilattici – infatti - hanno ritenuto il complesso di norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, espressive di un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori (alla base della sicurezza dei traffici commerciali) e l'esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale