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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza cartolare del 26 maggio 2025 , visto il provvedimento con il quale era stata fissata udienza da celebrarsi solo in via figurata mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo depositato le autorizzate note scritte , devono ritenersi comparsi: Per 'avv. BERTOZZI FILIPPO Parte_1
Per Controparte_1 L'avv. Bertozzi In ossequio a quanto disposto dal Tribunale con ordinanza del 6.5.2025 parte opponente – richiamate tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio - precisa le seguenti conclusioni Voglia il Tribunale di Novara;
- previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- contrariis reiectis;
- annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- con il favore delle spese e dei compensi di giudizio. Nel merito si richiamano le argomentazioni tutte svolte a sostegno dell'opposizione ribadendosi la buona fede dei ricorrenti essendo stata comunque data tempestiva comunicazione della variazione di assetto societario alla AA nella convinzione che la rete di collegamento alla banca dati nazionale unica rendesse tale variazione conoscibile anche al Prefetto. La ratio della norma che disciplina la violazione contestata, sanzionata nell'elevatissima misura minima di € 20.000,00, pare essere quella di punire chi elude, omette, nasconde informazioni allo scopo di consentire l'infiltrazione mafiosa in compagini societarie, non invece chi in trasparenza comunichi tempestivamente il cambio di consigliere alla AA (quindi all' ente destinato a pubblicità notizia per antonomasia) nella convinzione che da tale ente ogni amministrazione potesse attingere liberamente. Si confida pertanto che il giudice, onde evitare di sanzionare pesantemente una società già in difficoltà nel dare esecuzione al piano concordatario approvato dallo steso tribunale, vorrà valutare la sussistenza della causa di esclusione della punibilità accogliendo l'opposizione ed annullando l'ordinanza impugnata A questo punto il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale .
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. , ed il dr. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Filippo Bertozzi ed elettivamente
[...] C.F._1 domiciliati presso il suo studio in via Scavini 2/a giusta delega in atti;
CP_1 ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Dirigente Controparte_1 P.IVA_2 responsabile, a norma del combinato disposto degli artt. 14 del D. L.vo n. 139/00 e 2 del Decr. Min.
Interno 18.11.2002 dr. ; Controparte_3 resistente
Avente ad oggetto : opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Novara;
- previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- contrariis reiectis;
- annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- con il favore delle spese e dei compensi di giudizi
Conclusioni di parte resistente: Voglia il Giudice del Tribunale di Novara, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso in opposizione presentato dal Sig. in qualità di Controparte_2 trasgressore, ed dalla in qualità di obbligata in solido in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con compensazione di spese.
Fatto e motivi della decisione
, quale obbligata solidale, e il dr. , quale Parte_3 Controparte_2 obbligato principale e legale rappresentante della , si opponevano Parte_4 all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di pagina 2 di 7 euro 20.000 per la violazione dell'art. 86, c. 3, D. Lgs. 159/2011, “…per aver omesso di comunicare all'autorità che ha rilasciato l'informazione antimafia, entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione, la variazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa” .
A fondamento della svolta opposizione la ricorrente invocava l'esimente della buona fede asserendo che non aveva inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di Parte_1 trasparenza previsti ex lege, ma aveva ritenuto che l'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione a tutti gli enti e uffici della Pubblica Amministrazione. Sussistevano, pertanto, “elementi positivi”, idonei ad ingenerare in la convinzione della liceità del suo operato, dati dalla stessa normativa Parte_1 vigente, che faceva sì che una volta comunicato un dato ad un Ente o Ufficio pubblico, questo si intende comunicato o comunque disponibile a tutti.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione. Controparte_1
La convenuta evidenziava come l'onere di comunicare, in caso di rilascio di documentazione antimafia, le variazioni societarie fosse attribuito espressamente ex lege al beneficiario della comunicazione o informazione antimafia, non rilevando, in sede sanzionatoria, l'astratta possibilità per la Pubblica Amministrazione di conoscere altrimenti le intervenute modifiche societarie. Invero, il beneficiario della documentazione antimafia, pur essendosi attivato nel trascrivere l'avvenuta modifica societaria presso la Camera di Commercio, altrettanto non aveva fatto nei confronti della . CP_1
Non si trattava , come ex adverso asserito, di violazione di obblighi di trasparenza quanto, piuttosto, di obblighi antimafia che pongono in capo al beneficiario di una precedente documentazione antimafia di comunicare improrogabilmente, entro i 30 giorni, l'avvenuta modifica societaria comportante l'ingresso in società di una nuova persona fisica al fine di consentire l'attivazione degli opportuni controlli.
Irrilevante si palesava poi il richiamo alla istituita Banca Dati Nazionale Unica e alla normativa sulla semplificazione amministrativa Non era, infatti, esigibile che la effettuasse controlli a CP_1 tappeto, in merito alle modifiche societarie, su tutte le società per le quali erano state rilasciate informazioni antimafia. Peraltro, tale capacità di controllo non impediva di certo l'integrazione della fattispecie in questione, norma che sanziona il mero inadempimento relativo alla dovuta comunicazione dell'avvenuta variazione societaria al Prefetto. Così come il soggetto era a conoscenza dell'obbligo di comunicare alla Camera di Commercio ai fini dell'iscrizione dell'avvenuta modifica societaria, allo stesso modo doveva essere pienamente consapevole dell'obbligo di effettuare l'avvenuta variazione alla
Prefettura e ciò a fortiori laddove la società era stata già beneficiaria di informazione antimafia, quale pagina 3 di 7 dimostrazione appunto di una significativa conoscenza della normativa antimafia in base alla quale era stata successivamente rilasciata la documentazione dalla resistente medesima.
Infine la stessa rilevava come destituita di fondamento si palesasse il richiamo alla esimente della buona fede.
La convenuta concludeva , pertanto, come premessa.
All'udienza del 23.10.2025 parte ricorrente eccepiva l'assenza della delega giacchè il Viceprefetto , dr.
, aveva firmato quale dirigente dell'Area senza che vi fosse prova dell'Area Stessa di CP_3 competenza che ne legittima la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 14 Dlgs 139/2000 e per l'effetto chiedeva dichiararsi la contumacia della . CP_1
Orbene così ripercorsi i termini della questione , preliminarmente, deve rilevarsi come si palesi infondata l'eccezione svolta da parte ricorrente in ordine all'assenza di delega.
Infatti in applicazione del principio affermato dal Supremo Consesso ( Cass. Civ. n. 19027 / 2011), deve ribadirsi che “in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, la sottoscrizione - avvenuta, nel caso di specie - del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Del resto la L. n. 689 del 1981, art. 23, in parte qua, costituisce una particolare applicazione e specificazione della normativa generale della
L. n. 1611 del 1933, art. 3, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con il quale fu disposto che "dinanzi alle Preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari, che siano per tali riconosciuti": norma costantemente interpretata da questa Corte nel senso che la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato (Cass.
26 giugno 1999, n. 6647; Cass. 5 marzo 1998, n. 2445), essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità (...) nessuna rilevanza può assumere la diversità del soggetto che aveva sottoscritto il ricorso in opposizione rispetto al funzionario che aveva assunto la difesa in giudizio, avuto riguardo altresì alla circostanza che le qualifiche dei funzionari suddetti risultavano compiutamente indicate”.
Nel caso de quo è pacifico che il dr. sia presente in giudizio nella sua qualità di Vice Prefetto CP_3
Aggiunto e ciò è sufficiente per essere legittimato a rappresentare la Prefettura nel presente giudizio. A ciò deve aggiungersi che, a seguito della sollevata eccezione, la resistente ha depositato in atti Decreto
pagina 4 di 7 del Prefetto della Provincia di Novara dal quale risulta l'intervenuta proroga dal 19.01.2024 per anni tre della titolarità del posto di funzione di dirigente dell'AREA III in capo al dr. . CP_3
Passano al merito della questione , parte ricorrente ritiene la sanzione illegittima, rappresentando di aver comunicato la modifica dell'assetto societario alla Camera di Commercio, di non aver inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di trasparenza previsti ex lege ma di aver ritenuto che l'istituita
Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione, peraltro già comunicata alla Camera di Commercio, a tutti gli enti e uffici della
Pubblica Amministrazione e invocando l'esimente della buona fede.
Ora, l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il Supremo Consesso ha sul punto avuto modo di affermare che “In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come « buona fede », può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile sez. II,
31/07/2018, n.20219).
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
Pertanto, è onere dell'interessato dimostrare “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, che assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato per avere egli tenuto una pagina 5 di 7 condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Ed ancora “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.
6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018). Conclusivamente, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ora nel caso de quo, l'attore non ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva;
nessuna prova è stata fornita a sostegno della spiegata tesi difensiva atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare di non aver inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di trasparenza previsti ex lege ma di aver ritenuto che l'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione a tutti gli enti e uffici della Pubblica Amministrazione.
Infatti, l'avvenuta comunicazione alla Camera di Commercio nulla potrà valere avendo finalità diversa rispetto a quella prevista dalla norma in oggetto così come irrilevante risulta essere l'invocata normativa sull'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa: il fatto che tale normativa renda accessibile a tutti gli enti l'intervenuta variazione non esime il soggetto tenuto alla dovuta comunicazione. Invero tra i doveri del soggetto obbligato vi è (anche) quello di acquisire conoscenza della norma sia in via diretta sia attraverso la mediazione di esperti, dal momento che l'ignoranza e l'errore di chi deliberatamente o per trascuratezza non adempie al dovere di informazione non possono essere scusabili.
Pertanto, tale asserzione non vale a configurare una falsa rappresentazione della realtà non evitabile con l'impiego della dovuta diligenza.
Quindi l'illecito sussiste pienamente e l'opposizione si palesa infondata.
Nonostante la soccombenza della ricorrente le spese di lite andranno integralmente compensate anche alla luce delle conclusioni assunte sul punto da parte resistente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione
Spese compensate.
Così deciso in Novara, 26.05.2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza cartolare del 26 maggio 2025 , visto il provvedimento con il quale era stata fissata udienza da celebrarsi solo in via figurata mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo depositato le autorizzate note scritte , devono ritenersi comparsi: Per 'avv. BERTOZZI FILIPPO Parte_1
Per Controparte_1 L'avv. Bertozzi In ossequio a quanto disposto dal Tribunale con ordinanza del 6.5.2025 parte opponente – richiamate tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio - precisa le seguenti conclusioni Voglia il Tribunale di Novara;
- previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- contrariis reiectis;
- annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- con il favore delle spese e dei compensi di giudizio. Nel merito si richiamano le argomentazioni tutte svolte a sostegno dell'opposizione ribadendosi la buona fede dei ricorrenti essendo stata comunque data tempestiva comunicazione della variazione di assetto societario alla AA nella convinzione che la rete di collegamento alla banca dati nazionale unica rendesse tale variazione conoscibile anche al Prefetto. La ratio della norma che disciplina la violazione contestata, sanzionata nell'elevatissima misura minima di € 20.000,00, pare essere quella di punire chi elude, omette, nasconde informazioni allo scopo di consentire l'infiltrazione mafiosa in compagini societarie, non invece chi in trasparenza comunichi tempestivamente il cambio di consigliere alla AA (quindi all' ente destinato a pubblicità notizia per antonomasia) nella convinzione che da tale ente ogni amministrazione potesse attingere liberamente. Si confida pertanto che il giudice, onde evitare di sanzionare pesantemente una società già in difficoltà nel dare esecuzione al piano concordatario approvato dallo steso tribunale, vorrà valutare la sussistenza della causa di esclusione della punibilità accogliendo l'opposizione ed annullando l'ordinanza impugnata A questo punto il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale .
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. , ed il dr. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Filippo Bertozzi ed elettivamente
[...] C.F._1 domiciliati presso il suo studio in via Scavini 2/a giusta delega in atti;
CP_1 ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Dirigente Controparte_1 P.IVA_2 responsabile, a norma del combinato disposto degli artt. 14 del D. L.vo n. 139/00 e 2 del Decr. Min.
Interno 18.11.2002 dr. ; Controparte_3 resistente
Avente ad oggetto : opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Novara;
- previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- contrariis reiectis;
- annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- con il favore delle spese e dei compensi di giudizi
Conclusioni di parte resistente: Voglia il Giudice del Tribunale di Novara, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso in opposizione presentato dal Sig. in qualità di Controparte_2 trasgressore, ed dalla in qualità di obbligata in solido in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con compensazione di spese.
Fatto e motivi della decisione
, quale obbligata solidale, e il dr. , quale Parte_3 Controparte_2 obbligato principale e legale rappresentante della , si opponevano Parte_4 all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di pagina 2 di 7 euro 20.000 per la violazione dell'art. 86, c. 3, D. Lgs. 159/2011, “…per aver omesso di comunicare all'autorità che ha rilasciato l'informazione antimafia, entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione, la variazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa” .
A fondamento della svolta opposizione la ricorrente invocava l'esimente della buona fede asserendo che non aveva inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di Parte_1 trasparenza previsti ex lege, ma aveva ritenuto che l'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione a tutti gli enti e uffici della Pubblica Amministrazione. Sussistevano, pertanto, “elementi positivi”, idonei ad ingenerare in la convinzione della liceità del suo operato, dati dalla stessa normativa Parte_1 vigente, che faceva sì che una volta comunicato un dato ad un Ente o Ufficio pubblico, questo si intende comunicato o comunque disponibile a tutti.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione. Controparte_1
La convenuta evidenziava come l'onere di comunicare, in caso di rilascio di documentazione antimafia, le variazioni societarie fosse attribuito espressamente ex lege al beneficiario della comunicazione o informazione antimafia, non rilevando, in sede sanzionatoria, l'astratta possibilità per la Pubblica Amministrazione di conoscere altrimenti le intervenute modifiche societarie. Invero, il beneficiario della documentazione antimafia, pur essendosi attivato nel trascrivere l'avvenuta modifica societaria presso la Camera di Commercio, altrettanto non aveva fatto nei confronti della . CP_1
Non si trattava , come ex adverso asserito, di violazione di obblighi di trasparenza quanto, piuttosto, di obblighi antimafia che pongono in capo al beneficiario di una precedente documentazione antimafia di comunicare improrogabilmente, entro i 30 giorni, l'avvenuta modifica societaria comportante l'ingresso in società di una nuova persona fisica al fine di consentire l'attivazione degli opportuni controlli.
Irrilevante si palesava poi il richiamo alla istituita Banca Dati Nazionale Unica e alla normativa sulla semplificazione amministrativa Non era, infatti, esigibile che la effettuasse controlli a CP_1 tappeto, in merito alle modifiche societarie, su tutte le società per le quali erano state rilasciate informazioni antimafia. Peraltro, tale capacità di controllo non impediva di certo l'integrazione della fattispecie in questione, norma che sanziona il mero inadempimento relativo alla dovuta comunicazione dell'avvenuta variazione societaria al Prefetto. Così come il soggetto era a conoscenza dell'obbligo di comunicare alla Camera di Commercio ai fini dell'iscrizione dell'avvenuta modifica societaria, allo stesso modo doveva essere pienamente consapevole dell'obbligo di effettuare l'avvenuta variazione alla
Prefettura e ciò a fortiori laddove la società era stata già beneficiaria di informazione antimafia, quale pagina 3 di 7 dimostrazione appunto di una significativa conoscenza della normativa antimafia in base alla quale era stata successivamente rilasciata la documentazione dalla resistente medesima.
Infine la stessa rilevava come destituita di fondamento si palesasse il richiamo alla esimente della buona fede.
La convenuta concludeva , pertanto, come premessa.
All'udienza del 23.10.2025 parte ricorrente eccepiva l'assenza della delega giacchè il Viceprefetto , dr.
, aveva firmato quale dirigente dell'Area senza che vi fosse prova dell'Area Stessa di CP_3 competenza che ne legittima la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 14 Dlgs 139/2000 e per l'effetto chiedeva dichiararsi la contumacia della . CP_1
Orbene così ripercorsi i termini della questione , preliminarmente, deve rilevarsi come si palesi infondata l'eccezione svolta da parte ricorrente in ordine all'assenza di delega.
Infatti in applicazione del principio affermato dal Supremo Consesso ( Cass. Civ. n. 19027 / 2011), deve ribadirsi che “in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, la sottoscrizione - avvenuta, nel caso di specie - del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Del resto la L. n. 689 del 1981, art. 23, in parte qua, costituisce una particolare applicazione e specificazione della normativa generale della
L. n. 1611 del 1933, art. 3, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con il quale fu disposto che "dinanzi alle Preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari, che siano per tali riconosciuti": norma costantemente interpretata da questa Corte nel senso che la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato (Cass.
26 giugno 1999, n. 6647; Cass. 5 marzo 1998, n. 2445), essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità (...) nessuna rilevanza può assumere la diversità del soggetto che aveva sottoscritto il ricorso in opposizione rispetto al funzionario che aveva assunto la difesa in giudizio, avuto riguardo altresì alla circostanza che le qualifiche dei funzionari suddetti risultavano compiutamente indicate”.
Nel caso de quo è pacifico che il dr. sia presente in giudizio nella sua qualità di Vice Prefetto CP_3
Aggiunto e ciò è sufficiente per essere legittimato a rappresentare la Prefettura nel presente giudizio. A ciò deve aggiungersi che, a seguito della sollevata eccezione, la resistente ha depositato in atti Decreto
pagina 4 di 7 del Prefetto della Provincia di Novara dal quale risulta l'intervenuta proroga dal 19.01.2024 per anni tre della titolarità del posto di funzione di dirigente dell'AREA III in capo al dr. . CP_3
Passano al merito della questione , parte ricorrente ritiene la sanzione illegittima, rappresentando di aver comunicato la modifica dell'assetto societario alla Camera di Commercio, di non aver inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di trasparenza previsti ex lege ma di aver ritenuto che l'istituita
Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione, peraltro già comunicata alla Camera di Commercio, a tutti gli enti e uffici della
Pubblica Amministrazione e invocando l'esimente della buona fede.
Ora, l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il Supremo Consesso ha sul punto avuto modo di affermare che “In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come « buona fede », può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile sez. II,
31/07/2018, n.20219).
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
Pertanto, è onere dell'interessato dimostrare “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, che assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato per avere egli tenuto una pagina 5 di 7 condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Ed ancora “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.
6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018). Conclusivamente, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ora nel caso de quo, l'attore non ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva;
nessuna prova è stata fornita a sostegno della spiegata tesi difensiva atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare di non aver inteso minimamente sottrarsi agli obblighi di trasparenza previsti ex lege ma di aver ritenuto che l'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa rendessero accessibile l'avvenuta variazione a tutti gli enti e uffici della Pubblica Amministrazione.
Infatti, l'avvenuta comunicazione alla Camera di Commercio nulla potrà valere avendo finalità diversa rispetto a quella prevista dalla norma in oggetto così come irrilevante risulta essere l'invocata normativa sull'istituita Banca Dati Nazionale Unica e la normativa sulla semplificazione amministrativa: il fatto che tale normativa renda accessibile a tutti gli enti l'intervenuta variazione non esime il soggetto tenuto alla dovuta comunicazione. Invero tra i doveri del soggetto obbligato vi è (anche) quello di acquisire conoscenza della norma sia in via diretta sia attraverso la mediazione di esperti, dal momento che l'ignoranza e l'errore di chi deliberatamente o per trascuratezza non adempie al dovere di informazione non possono essere scusabili.
Pertanto, tale asserzione non vale a configurare una falsa rappresentazione della realtà non evitabile con l'impiego della dovuta diligenza.
Quindi l'illecito sussiste pienamente e l'opposizione si palesa infondata.
Nonostante la soccombenza della ricorrente le spese di lite andranno integralmente compensate anche alla luce delle conclusioni assunte sul punto da parte resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione
Spese compensate.
Così deciso in Novara, 26.05.2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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