Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1955, n. 965
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1955
Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1955-56, le seguenti spese:
1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) lire 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) lire 3.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) lire 12.300.000 per la Delegazione italiana per a Cooperazione economica europea in Roma.
Entrata in vigore il 15 novembre 1955