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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 244 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TA DE, che la rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._8 Parte_2 C.F._9 Parte_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_6 C.F._13 Parte_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_8 C.F._15 Parte_9
, DE TA (c.f. ), (c.f. C.F._16 C.F._17 Controparte_8
, (c.f. ), (c.f. C.F._18 CP_9 C.F._19 CP_10
), (c.f. , (c.f. C.F._20 Controparte_11 C.F._21 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._22 Controparte_13 C.F._23 Controparte_14
), (c.f. , (c.f. C.F._24 CP_15 C.F._25 CP_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._26 CP_17 C.F._27 CP_18
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 CP_19 C.F._29 CP_20
), (c.f. , (c.f. C.F._30 Parte_10 C.F._31 Parte_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._32 Parte_12 C.F._33 Parte_13
pagina 1 di 7 ), (c.f. ), (c.f. C.F._34 Parte_14 C.F._35 Parte_15
, (c.f. ), (c.f. C.F._36 Parte_16 C.F._37 Parte_17
), (c.f. ), (c.f. C.F._38 Parte_18 C.F._39 Parte_19
), (c.f. ), (c.f. C.F._40 Parte_20 C.F._41 Parte_21
), (c.f. ), C.F._42 Parte_22 C.F._43 Parte_23
(c.f. ), (c.f. ), C.F._44 Parte_24 C.F._45 Pt_25
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._46 Parte_26 C.F._47
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._48 Parte_28
), (c.f. ), (c.f. C.F._49 Parte_29 C.F._50 Parte_30
), (c.f. ), (c.f. C.F._51 Parte_31 C.F._52 Parte_32
), (c.f. ), (c.f. C.F._53 Parte_33 C.F._54 Parte_34
), (c.f. ), C.F._55 Parte_35 C.F._56 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_36 C.F._57 Parte_37
), (c.f. ), (c.f. C.F._58 Parte_38 C.F._59 Parte_39
), (c.f. ), (c.f. C.F._60 Parte_40 C.F._61 Parte_41
), (c.f. , C.F._62 Parte_42 C.F._63 Parte_43
(c.f. ), (c.f. ), C.F._64 Parte_44 C.F._65 Pt_45
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._66 Parte_46 C.F._67 Pt_47
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._68 Parte_48 C.F._69 Pt_49
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._70 Parte_50 C.F._71 Pt_51
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._72 Parte_52 C.F._73 CP_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._74 Parte_53 C.F._75
(c.f. ), (c.f. ), Parte_54 C.F._76 Parte_55 C.F._77
(c.f. , (c.f. ), Parte_56 C.F._78 Parte_57 C.F._79 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_58 C.F._80 Parte_59 C.F._81 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_21 C.F._82 CP_22 C.F._83 [...]
, Controparte_23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse di (note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 29 Parte_1 ottobre 2025): pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
- dichiarare (C.F.: proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 C.F._84 ventennale dei seguenti beni immobili:
1) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 1312 e 1322, coerente a proprietà eredi , proprietà Persona_1
e proprietà . CP_24 Parte_2
2) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 1318, 1319 e 1327, coerente a proprietà eredi , Persona_1 proprietà , e proprietà fratelli . CP_19 CP_15 Per_2
- Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 CP_24 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in Cardedu in località “Sa
Perda Niedda” e, in particolare, degli immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Parte_1
Gairo al foglio 40, particelle 160, 163, 691, 1305, 1312, 1318, 1319, 1320, 1322, 1327, 1331, 1333
1340, 692 e 1308 e 1310, e gli immobili distinti al Catasto Terreni al foglio 40, CP_24 particelle 154, 159, 910, 1313, 1314, 1315, 1325, 1334 e 1336.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dei suddetti immobili.
In particolare, ha assunto di avere utilizzato gli immobili oggetto della domanda, come Parte_1 sopra individuati, recintando il fondo con pali e rete metallica, curando e raccogliendo i frutti di un piccolo vigneto, degli ulivi e delle piante da frutto ivi presenti (fico, pesco, limone, nespolo), nonché curando un piccolo orto per il fabbisogno familiare, raccogliendo il legnatico, occupandosi della cura periodica del terreno, in parte concesso in affitto a pascolo, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato che insiste sulla particella 692 e adibito in parte a magazzino e deposito attrezzi agricoli e in parte a casa di abitazione.
ha dedotto di avere utilizzato gli immobili oggetto della domanda, provvedendo a CP_24 recintare il fondo con pali e rete metallica, curando e raccogliendo i frutti dell'uliveto e del frutteto, nonché ricavando il legnatico dalle piante di macchia mediterranea ivi presenti, e provvedendo alla pulizia periodica del terreno, realizzando opere idrauliche e di sistemazione dello stesso e concedendolo in affitto a pascolo. pagina 3 di 7 Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la sola è proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione, degli immobili siti in località “Sa Perda Niedda” in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40, particelle 1312, 1322 e 1318, 1319 e 1327, dichiarando di avere, con ciò, implicitamente rinunciato alla domanda relativamente agli altri immobili indicati in atto di citazione e dichiarando espressamente, altresì, di rinunciare integralmente alla domanda proposta da con atto di citazione del 16 marzo 2021. CP_24
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte di sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 15 maggio 2024).
Sul possesso del terreno di cui al foglio 40, particelle 1312 e 1322.
I testi hanno riferito che, dal 1997/1998, ha utilizzato, in via esclusiva, un terreno sito in Parte_1 agro di Cardedu in località “Sa Perda Niedda” (“ e , teste , dell'estensione di circa Per_3 Per_4 Tes_2
5.000 mq, che gli stessi hanno sempre conosciuto recintato con rete metallica, di tipo agropastorale, e pali in ferro, senza un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, pur non sapendo riferire chi l'abbia apposta.
I testi hanno specificato che il terreno è scosceso ed interamente ricoperto da macchia mediterranea
(corbezzolo, lentisco, leccio) dalla quale l'attrice ricava la legna, e che la stessa si occupa del taglio delle piante e, in generale, della pulizia del terreno, anche come misura di prevenzione degli incendi, servendosi della collaborazione di familiari e di amici, compreso , come dallo stesso Testimone_2 dichiarato. Quest'ultimo ha riferito, altresì, di essere stato incaricato dall'attrice di provvedere alla manutenzione della strada che, lo stesso percorre con i mezzi di sua proprietà, e di spostare qualche masso, soprattutto in occasione delle piogge.
Sul possesso del terreno di cui al foglio 40, particelle 1318, 1319 e 1327.
I testi hanno riferito che, dal 1997/1998 (dal 1998, teste da quando l'attrice lo ha incaricato di Tes_2 svolgervi dei lavori), l'attrice ha utilizzato un terreno sito in agro di Cardedu in località “Sa Perda
Niedda” dell'estensione di circa 5.000 mq, che gli stessi hanno sempre conosciuto recintato con rete metallica, di tipo agropastorale, e pali in ferro, senza un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, pur non sapendo riferire chi l'abbia apposta.
I testi hanno riferito che la prima parte del fondo viene arata e l'attrice vi mette a dimora l'orto stagionale (fave e piselli), invece, nella parte superiore, sono presenti piante di macchia mediterranea
(corbezzolo, lentisco, leccio), dalle quali l'attrice ricava la legna.
I testi hanno specificato che le colture sono irrigate con l'acqua piovana.
Essi hanno riferito di essere stati incaricati dall'attrice di svolgere dei lavori su detto terreno, in particolare, la fresatura, l'aratura, il trasporto della legna e la sistemazione della strada interna con la pagina 5 di 7 ruspa (teste e il ripristino della strada, la pulizia del ruscello e lo spostamento di grossi massi Pt_56
(teste . Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di
, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa sin da ragazzi, in quanto Parte_1 compaesani e quasi coetanei (entrambi i testi hanno riferito di conoscere l'attrice sin da ragazzi, precisando che tra le rispettive famiglie esiste un rapporto di amicizia di lunga data), e della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori (teste Tes_1
il quale ha riferito di avere iniziato a lavorare nel settore agricolo e del movimento terra
[...] dall'anno 1993 e, sin da allora, di essere stato incaricato dal padre dell'attrice, , di svolgere CP_25 dei lavori agricoli nella sua proprietà, e, dal 1997, di ricevere lo stesso tipo di incarico dalla medesima, che non dispone di mezzi agricoli. Lo stesso ha precisato di frequentare la zona in cui si trovano i terreni dell'attrice due o tre volte all'anno, dove svolge analoghi lavori anche per altri proprietari vicini;
teste , il quale ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice, dal 1998, di svolgere Testimone_2 lavori di pulizia dei terreni oggetto di causa e di frequentare la zona sia per motivi di lavoro che per motivi di caccia sportiva).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dalla fine degli anni Novanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili siti in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del C.F._1
Comune di Cardedu al foglio 40, particella 1312 (pascolo cespugliato), particella 1322 (pascolo cespugliato), particella 1318 (pascolo cespugliato), particella 1319 (pascolo cespugliato) e particella
1327 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei,9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 244 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TA DE, che la rappresenta e difende, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._8 Parte_2 C.F._9 Parte_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_6 C.F._13 Parte_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_8 C.F._15 Parte_9
, DE TA (c.f. ), (c.f. C.F._16 C.F._17 Controparte_8
, (c.f. ), (c.f. C.F._18 CP_9 C.F._19 CP_10
), (c.f. , (c.f. C.F._20 Controparte_11 C.F._21 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._22 Controparte_13 C.F._23 Controparte_14
), (c.f. , (c.f. C.F._24 CP_15 C.F._25 CP_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._26 CP_17 C.F._27 CP_18
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 CP_19 C.F._29 CP_20
), (c.f. , (c.f. C.F._30 Parte_10 C.F._31 Parte_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._32 Parte_12 C.F._33 Parte_13
pagina 1 di 7 ), (c.f. ), (c.f. C.F._34 Parte_14 C.F._35 Parte_15
, (c.f. ), (c.f. C.F._36 Parte_16 C.F._37 Parte_17
), (c.f. ), (c.f. C.F._38 Parte_18 C.F._39 Parte_19
), (c.f. ), (c.f. C.F._40 Parte_20 C.F._41 Parte_21
), (c.f. ), C.F._42 Parte_22 C.F._43 Parte_23
(c.f. ), (c.f. ), C.F._44 Parte_24 C.F._45 Pt_25
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._46 Parte_26 C.F._47
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._48 Parte_28
), (c.f. ), (c.f. C.F._49 Parte_29 C.F._50 Parte_30
), (c.f. ), (c.f. C.F._51 Parte_31 C.F._52 Parte_32
), (c.f. ), (c.f. C.F._53 Parte_33 C.F._54 Parte_34
), (c.f. ), C.F._55 Parte_35 C.F._56 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_36 C.F._57 Parte_37
), (c.f. ), (c.f. C.F._58 Parte_38 C.F._59 Parte_39
), (c.f. ), (c.f. C.F._60 Parte_40 C.F._61 Parte_41
), (c.f. , C.F._62 Parte_42 C.F._63 Parte_43
(c.f. ), (c.f. ), C.F._64 Parte_44 C.F._65 Pt_45
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._66 Parte_46 C.F._67 Pt_47
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._68 Parte_48 C.F._69 Pt_49
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._70 Parte_50 C.F._71 Pt_51
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._72 Parte_52 C.F._73 CP_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._74 Parte_53 C.F._75
(c.f. ), (c.f. ), Parte_54 C.F._76 Parte_55 C.F._77
(c.f. , (c.f. ), Parte_56 C.F._78 Parte_57 C.F._79 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_58 C.F._80 Parte_59 C.F._81 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_21 C.F._82 CP_22 C.F._83 [...]
, Controparte_23 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse di (note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 29 Parte_1 ottobre 2025): pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
- dichiarare (C.F.: proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 C.F._84 ventennale dei seguenti beni immobili:
1) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 1312 e 1322, coerente a proprietà eredi , proprietà Persona_1
e proprietà . CP_24 Parte_2
2) terreno sito in agro di Cardedu, località "Sa Perda Niedda", censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40 mappali 1318, 1319 e 1327, coerente a proprietà eredi , Persona_1 proprietà , e proprietà fratelli . CP_19 CP_15 Per_2
- Con vittoria di competenze e spese di giudizio in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 CP_24 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in Cardedu in località “Sa
Perda Niedda” e, in particolare, degli immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Parte_1
Gairo al foglio 40, particelle 160, 163, 691, 1305, 1312, 1318, 1319, 1320, 1322, 1327, 1331, 1333
1340, 692 e 1308 e 1310, e gli immobili distinti al Catasto Terreni al foglio 40, CP_24 particelle 154, 159, 910, 1313, 1314, 1315, 1325, 1334 e 1336.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dei suddetti immobili.
In particolare, ha assunto di avere utilizzato gli immobili oggetto della domanda, come Parte_1 sopra individuati, recintando il fondo con pali e rete metallica, curando e raccogliendo i frutti di un piccolo vigneto, degli ulivi e delle piante da frutto ivi presenti (fico, pesco, limone, nespolo), nonché curando un piccolo orto per il fabbisogno familiare, raccogliendo il legnatico, occupandosi della cura periodica del terreno, in parte concesso in affitto a pascolo, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato che insiste sulla particella 692 e adibito in parte a magazzino e deposito attrezzi agricoli e in parte a casa di abitazione.
ha dedotto di avere utilizzato gli immobili oggetto della domanda, provvedendo a CP_24 recintare il fondo con pali e rete metallica, curando e raccogliendo i frutti dell'uliveto e del frutteto, nonché ricavando il legnatico dalle piante di macchia mediterranea ivi presenti, e provvedendo alla pulizia periodica del terreno, realizzando opere idrauliche e di sistemazione dello stesso e concedendolo in affitto a pascolo. pagina 3 di 7 Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la sola è proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione, degli immobili siti in località “Sa Perda Niedda” in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40, particelle 1312, 1322 e 1318, 1319 e 1327, dichiarando di avere, con ciò, implicitamente rinunciato alla domanda relativamente agli altri immobili indicati in atto di citazione e dichiarando espressamente, altresì, di rinunciare integralmente alla domanda proposta da con atto di citazione del 16 marzo 2021. CP_24
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte di sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 15 maggio 2024).
Sul possesso del terreno di cui al foglio 40, particelle 1312 e 1322.
I testi hanno riferito che, dal 1997/1998, ha utilizzato, in via esclusiva, un terreno sito in Parte_1 agro di Cardedu in località “Sa Perda Niedda” (“ e , teste , dell'estensione di circa Per_3 Per_4 Tes_2
5.000 mq, che gli stessi hanno sempre conosciuto recintato con rete metallica, di tipo agropastorale, e pali in ferro, senza un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, pur non sapendo riferire chi l'abbia apposta.
I testi hanno specificato che il terreno è scosceso ed interamente ricoperto da macchia mediterranea
(corbezzolo, lentisco, leccio) dalla quale l'attrice ricava la legna, e che la stessa si occupa del taglio delle piante e, in generale, della pulizia del terreno, anche come misura di prevenzione degli incendi, servendosi della collaborazione di familiari e di amici, compreso , come dallo stesso Testimone_2 dichiarato. Quest'ultimo ha riferito, altresì, di essere stato incaricato dall'attrice di provvedere alla manutenzione della strada che, lo stesso percorre con i mezzi di sua proprietà, e di spostare qualche masso, soprattutto in occasione delle piogge.
Sul possesso del terreno di cui al foglio 40, particelle 1318, 1319 e 1327.
I testi hanno riferito che, dal 1997/1998 (dal 1998, teste da quando l'attrice lo ha incaricato di Tes_2 svolgervi dei lavori), l'attrice ha utilizzato un terreno sito in agro di Cardedu in località “Sa Perda
Niedda” dell'estensione di circa 5.000 mq, che gli stessi hanno sempre conosciuto recintato con rete metallica, di tipo agropastorale, e pali in ferro, senza un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, pur non sapendo riferire chi l'abbia apposta.
I testi hanno riferito che la prima parte del fondo viene arata e l'attrice vi mette a dimora l'orto stagionale (fave e piselli), invece, nella parte superiore, sono presenti piante di macchia mediterranea
(corbezzolo, lentisco, leccio), dalle quali l'attrice ricava la legna.
I testi hanno specificato che le colture sono irrigate con l'acqua piovana.
Essi hanno riferito di essere stati incaricati dall'attrice di svolgere dei lavori su detto terreno, in particolare, la fresatura, l'aratura, il trasporto della legna e la sistemazione della strada interna con la pagina 5 di 7 ruspa (teste e il ripristino della strada, la pulizia del ruscello e lo spostamento di grossi massi Pt_56
(teste . Tes_2
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di
, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa sin da ragazzi, in quanto Parte_1 compaesani e quasi coetanei (entrambi i testi hanno riferito di conoscere l'attrice sin da ragazzi, precisando che tra le rispettive famiglie esiste un rapporto di amicizia di lunga data), e della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori (teste Tes_1
il quale ha riferito di avere iniziato a lavorare nel settore agricolo e del movimento terra
[...] dall'anno 1993 e, sin da allora, di essere stato incaricato dal padre dell'attrice, , di svolgere CP_25 dei lavori agricoli nella sua proprietà, e, dal 1997, di ricevere lo stesso tipo di incarico dalla medesima, che non dispone di mezzi agricoli. Lo stesso ha precisato di frequentare la zona in cui si trovano i terreni dell'attrice due o tre volte all'anno, dove svolge analoghi lavori anche per altri proprietari vicini;
teste , il quale ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice, dal 1998, di svolgere Testimone_2 lavori di pulizia dei terreni oggetto di causa e di frequentare la zona sia per motivi di lavoro che per motivi di caccia sportiva).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dalla fine degli anni Novanta.
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili siti in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del C.F._1
Comune di Cardedu al foglio 40, particella 1312 (pascolo cespugliato), particella 1322 (pascolo cespugliato), particella 1318 (pascolo cespugliato), particella 1319 (pascolo cespugliato) e particella
1327 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei,9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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