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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Attanasio Monica Presidente Dott.ssa Lanni Pier Paolo Giudice Dott.ssa Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Sommacampagna (VR), via Bussolengo n. 8/C, C.F. / P.Iva: Parte_1
P.IVA_1 visto il ricorso presentato ex art. 40 C.C.I. dalla dott.ssa Cristiana Morandini, presidente del Consiglio di amministrazione di con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di tale società; rilevato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal debitore, s che può darsi continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 14, l. fall., secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e quindi richiede la convocazione delle parti, sono nelle ipotesi in cui sono individuabili specifici contraddittori (cfr. Cass., 20187/17); considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 3 ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale, avendo come oggetto sociale Parte_1 commercio all'ingrosso e al minuto, la posa in opera, la manutenzione e la riparazione e l'assistenza tecnica di materiali edili, stradali, idraulici e di tutto quanto occorra per le costruzioni edili;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., atteso che le perdite riportate nell'anno 2023 e nei primi dieci mesi del 2024 hanno completamente eroso il patrimonio sociale;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I., decidendo sul ricorso ex art. 40 CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Sommacampagna Parte_1
(VR), via Bussolengo n. 8/C, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
1) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
2) NOMINA curatore, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il dr. Controparte_1 che provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
3) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
4) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5 maggio 2025, h. 12.00, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero;
8) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Attanasio Monica Presidente Dott.ssa Lanni Pier Paolo Giudice Dott.ssa Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Sommacampagna (VR), via Bussolengo n. 8/C, C.F. / P.Iva: Parte_1
P.IVA_1 visto il ricorso presentato ex art. 40 C.C.I. dalla dott.ssa Cristiana Morandini, presidente del Consiglio di amministrazione di con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di tale società; rilevato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal debitore, s che può darsi continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 14, l. fall., secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e quindi richiede la convocazione delle parti, sono nelle ipotesi in cui sono individuabili specifici contraddittori (cfr. Cass., 20187/17); considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 3 ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale, avendo come oggetto sociale Parte_1 commercio all'ingrosso e al minuto, la posa in opera, la manutenzione e la riparazione e l'assistenza tecnica di materiali edili, stradali, idraulici e di tutto quanto occorra per le costruzioni edili;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., atteso che le perdite riportate nell'anno 2023 e nei primi dieci mesi del 2024 hanno completamente eroso il patrimonio sociale;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I., decidendo sul ricorso ex art. 40 CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Sommacampagna Parte_1
(VR), via Bussolengo n. 8/C, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
1) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
2) NOMINA curatore, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il dr. Controparte_1 che provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
3) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
4) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5 maggio 2025, h. 12.00, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero;
8) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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