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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39999/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Maria Carmela Magarò Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 39999/2024 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marilena C.F._1
Cardone;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha rigettato la sua domanda di rilascio di un CP_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 18.07.2022.
Il ricorrente ha esposto di aver avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
di essere arrivato sul territorio nazionale nel 2016 e di essersi attivato fin da subito per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano;
di aver dunque presentato, nel 2018, domanda di protezione internazionale alla Questura di Napoli che, tuttavia, ha rigettato la sua domanda;
di aver lavorato sin dal suo ingresso in Italia, sebbene sia riuscito ad ottenere un regolare contratto solo nel 2018; di aver presentato istanza di emersione di lavoro irregolare nel 2020, tramite il datore di lavoro dell'epoca, il quale è poi scomparso senza fargli avere più notizie.
Ha chiesto dunque di ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura di Napoli il 20.02.2019; passaporto;
certificato di attribuzione del codice fiscale;
istanza di emersione di rapporto di lavoro del 13.07.2020; lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Arrosticino Roma SRL a partire dal 07.06.2018 e relativa comunicazione;
n.7 buste paga da gennaio a luglio 2024; modulo di recesso dal Pt_2
rapporto di lavoro dell'01.08.2024 per dimissioni volontarie;
lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso a partire dal 01.08.2024 CP_2
con relative buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2024;
Certificazioni uniche relative agli anni 2020, 2022, 2023 e 2024; comunicazione cessione di fabbricato del 04.07.2022; ricevute delle rimesse di denaro.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; Per_1
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici Per_2 aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e PA c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata CP_4 alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani
( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Persona_4 Per_1 Per_5
Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], Persona_6
§ 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9
commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_3
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia dal 2016 e ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione;
lo stesso dal 2018 svolge attività lavorativa con un regolare contratto a tempo indeterminato, situazione che gli consente di inviare periodicamente rimesse di denaro alla sua famiglia in Bangladesh, come attestato dalle ricevute in atti.
Il medesimo, inoltre, gode di una sistemazione alloggiativa autonoma, evidenziando stabilità nel radicamento territoriale.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1
per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27.2.25
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Maria Carmela Magarò Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 39999/2024 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marilena C.F._1
Cardone;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha rigettato la sua domanda di rilascio di un CP_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 18.07.2022.
Il ricorrente ha esposto di aver avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
di essere arrivato sul territorio nazionale nel 2016 e di essersi attivato fin da subito per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano;
di aver dunque presentato, nel 2018, domanda di protezione internazionale alla Questura di Napoli che, tuttavia, ha rigettato la sua domanda;
di aver lavorato sin dal suo ingresso in Italia, sebbene sia riuscito ad ottenere un regolare contratto solo nel 2018; di aver presentato istanza di emersione di lavoro irregolare nel 2020, tramite il datore di lavoro dell'epoca, il quale è poi scomparso senza fargli avere più notizie.
Ha chiesto dunque di ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura di Napoli il 20.02.2019; passaporto;
certificato di attribuzione del codice fiscale;
istanza di emersione di rapporto di lavoro del 13.07.2020; lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Arrosticino Roma SRL a partire dal 07.06.2018 e relativa comunicazione;
n.7 buste paga da gennaio a luglio 2024; modulo di recesso dal Pt_2
rapporto di lavoro dell'01.08.2024 per dimissioni volontarie;
lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso a partire dal 01.08.2024 CP_2
con relative buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2024;
Certificazioni uniche relative agli anni 2020, 2022, 2023 e 2024; comunicazione cessione di fabbricato del 04.07.2022; ricevute delle rimesse di denaro.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019,
n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; Per_1
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici Per_2 aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e PA c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata CP_4 alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani
( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Persona_4 Per_1 Per_5
Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], Persona_6
§ 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9
commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_3
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia dal 2016 e ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione;
lo stesso dal 2018 svolge attività lavorativa con un regolare contratto a tempo indeterminato, situazione che gli consente di inviare periodicamente rimesse di denaro alla sua famiglia in Bangladesh, come attestato dalle ricevute in atti.
Il medesimo, inoltre, gode di una sistemazione alloggiativa autonoma, evidenziando stabilità nel radicamento territoriale.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1
per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27.2.25
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni