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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.02.2024 al n. 498 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RO- Parte_1 C.F._1
BERTO COSSU, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CINZIA BOTTA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dal ricorrente nel ricorso deposita- to in data 08.02.2024 e dalla resistente nel foglio depositato in data 18.10.2024 e di segui- to riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data, registrato a numero parte serie
- disporre l'affidamento condiviso dei figli e;
Persona_1 Per_2
- dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto dal padre in favore dei figli minori tenuto conto che gli stessi trascorrono lo stesso tempo con il padre e con la madre come risulta dal piano genitoriale al- legato.
- La presente richiesta di modifica e revoca dell'assegno di mantenimento si basa sul cambiamento delle condizioni lavorative del sig. rispetto a quelle di separazione. Infatti, il sig. ha Parte_1 Parte_1
subito una perdita su base mensile pari ad € 200,00 circa, paga per l'affitto della casa in cui abita €
500,00 mensili oltre luce e riscaldamento, € 320,00 ogni mese per il mutuo della casa coniugale,
€100,00 per i pasti scolastici del figlio minore. (doc. 8/9).
Alla luce di queste considerazioni si insiste per la richiesta di azzeramento dell'assegno di mantenimento.
- Il diritto di abitazione pernottamento dei figli presso il padre con le modalità stabilite da piano genito- riale.
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato civile per le annotazioni ex articolo 6 9
DPR3967 2000.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la resistente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario, celebrato in data 21/03/2015 registrato all'Atto n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2015 del Comune di Vergiate, tra i coniugi;
- rigettare le altre domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni della separazione omologata con decreto n. 4543/2022 del Tribunale del 07/10/2022;
IN OGNI CASO:
- condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li- quidarsi d'ufficio in via equitativa;
- condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- accertato il tardivo e non autorizzato deposito delle note dell'udienza dell'11/09/2024 e delle asserite note depositate il 1° luglio 2024 da parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta decadenza dei termini e per
l'effetto disporre l'esclusione delle stesse e delle dichiarazioni in esse contenute dal fascicolo di causa;
- ammettere la prova per interrogatorio formale del ricorrente sui seguenti capitoli di prova:
1) “È vero che l'impegno di accompagnare i figli scuola è ad esclusivo carico della IG.ra ” CP_1
2) “È vero che dal mese di dicembre 2023 le ricariche telefoniche dei figli vengono pagate interamente dalla IG.ra ” CP_1
3) “È vero che i costi delle ripetizioni e delle gite scolastiche sono sostenute interamente dalla IG.ra
? CP_1
4) “È vero che il IG. dopo un anno dalla separazione, ha asportato la stufa a pellet in- Parte_1
stallata presso la casa coniugale ed al servizio di quest'ultima?”
5) “È vero che il IG. ha asportato gli attrezzi/utensili da giardino che servivano per la Parte_1
manutenzione del giardino della casa coniugale?”
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 08.02.2024, tra l'altro, il ricorrente ha allegato che in data 07.10.2022 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che da allora i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza, che le parti sono genitori di
(nato il [...]) e di (nato il [...]), che attualmente Persona_3 Per_2
svolge la professione di operaio mentre la resistente svolge l'attività d'impiegata, che la casa coniugale è stata assegnata alla moglie quale genitore collocatario della prole, che per l'affitto esborsa l'importo annuo di € 5.400,00 e che tiene i figli con sé “dal lunedì alle
14 sino alle ore 21 […] il mercoledì dalle 14 sino al giovedì mattina quando vengono riaccompagnati a scuola/asilo; il venerdì [dalle] ore 14 [sino] alle 17 dopo la partita di calcio del figlio Persona_3
la domenica alternativamente trascorrono la giornata con il padre o con la madre”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente, la resistente ha replicato che “Nella determina- zione del modesto importo mensile dell'assegno di mantenimento (€ 75,00 per figlio) si era già tenuto conto del fatto che il IG. - avrebbe pagato una quota del muto [punto B) n.
1.2 delle con- Parte_1
dizioni di separazione omologate]; - dovendo lasciare la casa coniugale, avrebbe dovuto sostenere i costi (canoni ed utenze) per una nuova sistemazione;
[…] Le dedotte circostanze non sono, quindi, fatti nuovi rispetto all'omologa della separazione […] che il contratto di locazione prodotto è di natura transitoria
“per motivi di lavoro” e per la durata di 12 mesi, dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 […] i figli sono e rimarranno principalmente collocati presso la madre, come stabilito in sede di separazione [che] I coniugi avevano già [concordato] alla lettera C) punto 2.1, che “Il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei figli minori” [non si è verificata] di fatto una collocazione paritaria dei figli, come assunto dal ricorrente
[…] nel mese di luglio 2023 terminerà l'asilo e a settembre comincerà la scuola, mentre Per_2 [...]
- di ormai 13 anni - è prossimo all'adolescenza, con inevitabile incremento delle spese per il Per_4
loro mantenimento a carico dei genitori […] La capacità reddituale del padre è rimasta immutata a se- guito della variazione di orario […] Le dichiarazioni dei redditi (Modello 7/30 23 e Modello Unico
22), che si contestano anche perché depositate in modo incompleto e disordinato, in spregio del diritto di difesa, sono irrilevanti perché si riferiscono ai redditi degli anni 2021 e 2022, quindi ad un periodo an- teriore alla data di omologa della separazione […] Dalle buste paghe prodotte dal ricorrente si evince che la retribuzione è rimasta inalterata e che le oscillazioni sono scarse (inferiori a € 40,00), tali da non giustificare l'eliminazione dell'obbligo di versare alla IG.ra la modesta somma mensile di € CP_1
75,00 per il mantenimento di ciascun figlio”.
Alla prima udienza celebrata in data 15.05.2024 il ricorrente si è impegnato a depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, commi 3 e 4, c.p.c. (come, peraltro, già ri- chiesto dal giudice relatore in data 09.02.2024) e ha dichiarato di essere proprietario della quota indivisa del 70% della casa familiare per la quale versa il 50% del mutuo pari all'importo mensile di € 308,00 a fronte dell'anticipo versato all'atto dell'acquisto; la resi- stente ha dichiarato di sostenere l'esborso mensile di € 308,00 per le medesime causali di cui sopra, che i figli minori pernottano presso il padre due notti alla settimana, frequen- tano le scuole con profitto e serenamente e il primogenito pratica il calcio tre volte a set- timana più le partite, pranza dai nonni paterni o materni alternativamente 5 giorni su 7, che il costo della scuola materna di ammonta a € 230,00 al mese e viene soste- Per_2
nuto da entrambi i genitori al 50%, che da dicembre 2023 sostiene i costi dell'abbigliamento dei minori, delle ricariche e delle gite in via esclusiva e di non avere convivenze in corso;
il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha con- fermato le condizioni della separazione consensuale delle parti omologata da questo Tri- bunale in data 07.10.2022 e, dato atto che il ricorrente non ha articolato prove orali, non ha ammesso le prove orali articolate dalla resistente perché vertenti su circostanze o va- lutative o non rilevanti ai fini del decidere o pacifiche.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.2024 il giudice relatore, dopo aver rilevato
“che dalla documentazione reddituale in atti versata si evince che, a fronte di redditi lordi da lavoro di- pendente per complessivi € 22.110,00 percepiti nell'anno 2021, il ricorrente ha percepito redditi lordi per complessivi € 26.053,00 nell'anno 2022 e redditi lordi per complessivi € 26.182,00 nell'anno
2023, che, per l'effetto, non è stata docu-mentalmente provata la riduzione reddituale lamentata post se- parazione omologata in data 07.10.2022, che l'obbligo di pagare (sino al 31.12.2049) la rata del mu- tuo contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla resistente (di cui le parti sono comproprie- tarie per quote diverse: 65/100 il ricorrente e 35/100 la resistente), dell'importo mensile di € 608,00 circa, è antecedente al 07.10.2022 e che il contratto di locazione dell'immobile sito in Vergiate, Via
Uguaglianza 66, abitato dal ricorrente (anche con i figli minorenni durante i tempi di permanenza pres- so di sé), è stato siglato in data 01.09.2023 (post 07.10.2022) e, tuttavia, per tabulas, il ricorrente ha versato l'importo mensile di € 490,00 a tale a titolo di “affitto” a partire dal Parte_2
19.09.2022 (ante 07.10.2022)”, ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio confermando le condizioni della loro separazione consensua- le omologata in data 07.10.2022 e compensando le spese di lite.
A mezzo delle note scritte tempestivamente depositate in data 11.09.2024, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, la resistente ha allegato di avere proposto al ricorrente di “regolarizzare consensualmente il loro divorzio alle medesime condizioni della separazione con il pa- gamento, a carico del IG. della maggior somma maturata per le spese legali a carico della Parte_1
IG.ra riferite all'”inutile” istaurazione del presente giudizio. Il IG. ha rifiu- Parte_1 Parte_1
tato tale proposta” e, quindi, ha dichiarato “di non poter aderire alla proposta formulata da codesto
l'Ill.mo Giudice adito ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste”. A mezzo delle note scritte tardivamente depositate in data 19.09.2024 il ricorrente ha di- chiarato di “aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice a spese di lite ovviamente compen- sate. In mancanza di adesione di controparte […] fa rilevare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione con azzeramento dell'assegno di mantenimento si base sulle seguenti telegrafiche conside- razioni: 1) I minori come risulta dal piano genitoriale depositato, non contestato, trascorrono lo stesso tempo con il padre e la madre. 2) La madre usufruisce dell'abitazione familiare sulla quale grava un mutuo che è corrisposto al 50% da parte del sig. con un'erogazione mensile pari a circa € Parte_1
300,00. 3) Il sig. per l'affitto della propria abitazione spende mensilmente € 500,00. 4) Parte_1
La madre usufruisce dell'assegno unico INPS di importo pari ad € 400,00; 5) La sig.ra CP_1
ha avuto un aumento reddituale passando da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito
2023 pari ad € 21.512,00 [e ha insistito nell'accoglimento della richiesta di] azzeramento dell'assegno di mantenimento” della prole.
A mezzo delle note scritte autorizzate tempestivamente depositate in data 27.09.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), b) e c), c.p.c. cui la resistente, in data 30.09.2024, ha dichiarato di non rinunciare.
Previa assegnazione dei succitati termini (rispettivamente scaduti in data 18.10/18.11 e
03.12.2024), all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 18.12.2024 la causa è sta- ta rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.
***
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare sciolto il matrimonio civile contratto dal- le parti. Infatti:
• la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dal 06.10.2022 i.e. dall'autorizzazione a vivere separati rilasciata all'esito dell'udienza presidenziale celebrata nel giudizio di separazione consensuale iscritto al n.
r. g. 4200/2022;
• la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tri- bunale in data 07.10.2022; • i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati e non hanno ripreso la con- vivenza sicché è da ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spi- rituale interrotta con la separazione.
***
L'odierno thema decidendum investe la debenza o meno del contributo paterno al mante- nimento ordinario indiretto dei due figli minorenni concordemente quantificato nell'importo mensile di € 75,00, oltre rivalutazione come per legge, nel giudizio di sepa- razione consensuale dei coniugi omologato in data 07.10.2022.
A mezzo della comparsa conclusionale tempestivamente depositata in data 18.11.2024 il ricorrente ha invocato quale fatti sopravvenuti (a suo dire) idonei a legittimare la richiesta di azzeramento del contributo al mantenimento ordinario indiretto dei due figli Per_5
(liberamente) assunto in data 07.10.2022: “1) I minori come risulta dal piano genitoriale
[...]
depositato, non contestato, trascorrono lo stesso tempo con il padre e la madre. 2) La madre usufruisce dell'abitazione familiare sulla quale grava un mutuo che è corrisposto al 50% da parte del sig. Pt_3
con un'erogazione mensile pari a circa € 300,00, e di cui è proprietaria al
[...] Controparte_1
35%. 3) Il sig. per l'affitto della propria abitazione spende mensilmente € 500,00. 4) La Parte_1
madre usufruisce dell'assegno unico INPS di importo pari ad € 400,00; 5) La sig.ra ha CP_1
avuto un aumento reddituale passando da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito
2023 pari ad € 21.512,00”.
Rispetto al punto n 1) in data 07.10.2022 è stata già concordata e omologata (ai n. da 2 a
7) un'ampia frequentazione padre/figli minorenni.
Rispetto al punto n. 2) la resistente usufruisce della casa familiare (di cui il ricorrente è proprietario della quota indivisa del 65%) perché le è stata assegnata in forza del ricorso congiuntamente iscritto al n. r. g. 4200/2022 (accolto in data 07.10.2022). L'obbligo di restituire ratealmente l'importo mutuato a entrambe le parti dalla Banca Parte_4
trova la sua fonte genetica nel contratto all'uopo siglato in data 29.11.2019 (ante
[...]
07.10.2022).
Rispetto al punto n. 3) basti ribadire che “il contratto di locazione dell'immobile sito in Vergiate, Via Uguaglianza 66, abitato dal ricorrente (anche con i figli minorenni durante i tempi di permanenza presso di sé), [dietro il versamento del canone mensile di € 450,00] è stato siglato in data
01.09.2023 (post 07.10.2022) e, tuttavia, per tabulas1, il ricorrente ha versato l'importo mensile di €
490,00 a tale a titolo di “affitto” a partire dal 19.09.2022 (ante 07.10.2022)” Parte_2
avendo anch'egli chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Rispetto al punto n. 4) la resistente percepisce dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole in forza della condizione n.
8.3 della separazione consensuale omologata in data 07.10.2022.
Rispetto al punto n. 5) il ricorrente ha “rinunciato” a fare valere l'asserita “perdita [reddi- tuale] su base mensile pari ad € 200,00 circa” post 07.10.2022 ab origine azionata per fare valere
“l'aumento reddituale [della resistente passata] da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito 2023 pari ad € 21.512,00” e, tuttavia, per tabulas, i redditi dichiarati dalla CP_1
nell'anno 2021 relativi all'anno 2020 “avevano subito una notevole compressione […] a causa co- vid”, quelli dichiarati nell'anno 2022 relativi all'anno 2021 ammontano a € 20.342,00 e quelli dichiarati nell'anno 2023 relativi all'anno 2022 ammontano a € 21.512,00 (senza che sia possibile registrare un incremento significativo i. e. idoneo a legittimare l'azzeramento richiesto). Per contro, sempre per tabulas, il ricorrente ha dichiarato nell'anno 2022, rispetto all'anno 2021, redditi complessivi per € 22.110,00, nell'anno
2023, rispetto all'anno 2022, redditi complessivi per € 26.053,00 e, infine, nell'anno 2023 redditi complessivi per € 26.182,80.
Ne consegue che nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente legittima il richiesto azzeramento del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole con- cordemente quantificato nell'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, ante
07.10.2022.
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del nu- 1 V. doc. n. 5A mero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata, del- la tardiva accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore che, comunque, non ha tenuto conto dell'infruttuoso tentativo esperito ante causam dalla ricorrente ai fini della presentazione di un ricorso congiunto ex art. 473- bis.51 c.p.c. e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente (ri- conoscendo i minimi tabellari previsti).
Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria (difettan- do l'elemento oggettivo della totale soccombenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
21.03.20152 alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata in data
07.10.2022;
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per leg- ge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 2 Registrato al n. 3, Parte I, Anno 2015 del Comune di Vergiate come da decreto di omologa reso da questo Tribunale in da- ta 07.10.2022 in atti versato dalla resistente sub doc. n. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.02.2024 al n. 498 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RO- Parte_1 C.F._1
BERTO COSSU, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CINZIA BOTTA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dal ricorrente nel ricorso deposita- to in data 08.02.2024 e dalla resistente nel foglio depositato in data 18.10.2024 e di segui- to riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data, registrato a numero parte serie
- disporre l'affidamento condiviso dei figli e;
Persona_1 Per_2
- dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto dal padre in favore dei figli minori tenuto conto che gli stessi trascorrono lo stesso tempo con il padre e con la madre come risulta dal piano genitoriale al- legato.
- La presente richiesta di modifica e revoca dell'assegno di mantenimento si basa sul cambiamento delle condizioni lavorative del sig. rispetto a quelle di separazione. Infatti, il sig. ha Parte_1 Parte_1
subito una perdita su base mensile pari ad € 200,00 circa, paga per l'affitto della casa in cui abita €
500,00 mensili oltre luce e riscaldamento, € 320,00 ogni mese per il mutuo della casa coniugale,
€100,00 per i pasti scolastici del figlio minore. (doc. 8/9).
Alla luce di queste considerazioni si insiste per la richiesta di azzeramento dell'assegno di mantenimento.
- Il diritto di abitazione pernottamento dei figli presso il padre con le modalità stabilite da piano genito- riale.
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato civile per le annotazioni ex articolo 6 9
DPR3967 2000.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la resistente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario, celebrato in data 21/03/2015 registrato all'Atto n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2015 del Comune di Vergiate, tra i coniugi;
- rigettare le altre domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni della separazione omologata con decreto n. 4543/2022 del Tribunale del 07/10/2022;
IN OGNI CASO:
- condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li- quidarsi d'ufficio in via equitativa;
- condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- accertato il tardivo e non autorizzato deposito delle note dell'udienza dell'11/09/2024 e delle asserite note depositate il 1° luglio 2024 da parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta decadenza dei termini e per
l'effetto disporre l'esclusione delle stesse e delle dichiarazioni in esse contenute dal fascicolo di causa;
- ammettere la prova per interrogatorio formale del ricorrente sui seguenti capitoli di prova:
1) “È vero che l'impegno di accompagnare i figli scuola è ad esclusivo carico della IG.ra ” CP_1
2) “È vero che dal mese di dicembre 2023 le ricariche telefoniche dei figli vengono pagate interamente dalla IG.ra ” CP_1
3) “È vero che i costi delle ripetizioni e delle gite scolastiche sono sostenute interamente dalla IG.ra
? CP_1
4) “È vero che il IG. dopo un anno dalla separazione, ha asportato la stufa a pellet in- Parte_1
stallata presso la casa coniugale ed al servizio di quest'ultima?”
5) “È vero che il IG. ha asportato gli attrezzi/utensili da giardino che servivano per la Parte_1
manutenzione del giardino della casa coniugale?”
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 08.02.2024, tra l'altro, il ricorrente ha allegato che in data 07.10.2022 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che da allora i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza, che le parti sono genitori di
(nato il [...]) e di (nato il [...]), che attualmente Persona_3 Per_2
svolge la professione di operaio mentre la resistente svolge l'attività d'impiegata, che la casa coniugale è stata assegnata alla moglie quale genitore collocatario della prole, che per l'affitto esborsa l'importo annuo di € 5.400,00 e che tiene i figli con sé “dal lunedì alle
14 sino alle ore 21 […] il mercoledì dalle 14 sino al giovedì mattina quando vengono riaccompagnati a scuola/asilo; il venerdì [dalle] ore 14 [sino] alle 17 dopo la partita di calcio del figlio Persona_3
la domenica alternativamente trascorrono la giornata con il padre o con la madre”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente, la resistente ha replicato che “Nella determina- zione del modesto importo mensile dell'assegno di mantenimento (€ 75,00 per figlio) si era già tenuto conto del fatto che il IG. - avrebbe pagato una quota del muto [punto B) n.
1.2 delle con- Parte_1
dizioni di separazione omologate]; - dovendo lasciare la casa coniugale, avrebbe dovuto sostenere i costi (canoni ed utenze) per una nuova sistemazione;
[…] Le dedotte circostanze non sono, quindi, fatti nuovi rispetto all'omologa della separazione […] che il contratto di locazione prodotto è di natura transitoria
“per motivi di lavoro” e per la durata di 12 mesi, dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 […] i figli sono e rimarranno principalmente collocati presso la madre, come stabilito in sede di separazione [che] I coniugi avevano già [concordato] alla lettera C) punto 2.1, che “Il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei figli minori” [non si è verificata] di fatto una collocazione paritaria dei figli, come assunto dal ricorrente
[…] nel mese di luglio 2023 terminerà l'asilo e a settembre comincerà la scuola, mentre Per_2 [...]
- di ormai 13 anni - è prossimo all'adolescenza, con inevitabile incremento delle spese per il Per_4
loro mantenimento a carico dei genitori […] La capacità reddituale del padre è rimasta immutata a se- guito della variazione di orario […] Le dichiarazioni dei redditi (Modello 7/30 23 e Modello Unico
22), che si contestano anche perché depositate in modo incompleto e disordinato, in spregio del diritto di difesa, sono irrilevanti perché si riferiscono ai redditi degli anni 2021 e 2022, quindi ad un periodo an- teriore alla data di omologa della separazione […] Dalle buste paghe prodotte dal ricorrente si evince che la retribuzione è rimasta inalterata e che le oscillazioni sono scarse (inferiori a € 40,00), tali da non giustificare l'eliminazione dell'obbligo di versare alla IG.ra la modesta somma mensile di € CP_1
75,00 per il mantenimento di ciascun figlio”.
Alla prima udienza celebrata in data 15.05.2024 il ricorrente si è impegnato a depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, commi 3 e 4, c.p.c. (come, peraltro, già ri- chiesto dal giudice relatore in data 09.02.2024) e ha dichiarato di essere proprietario della quota indivisa del 70% della casa familiare per la quale versa il 50% del mutuo pari all'importo mensile di € 308,00 a fronte dell'anticipo versato all'atto dell'acquisto; la resi- stente ha dichiarato di sostenere l'esborso mensile di € 308,00 per le medesime causali di cui sopra, che i figli minori pernottano presso il padre due notti alla settimana, frequen- tano le scuole con profitto e serenamente e il primogenito pratica il calcio tre volte a set- timana più le partite, pranza dai nonni paterni o materni alternativamente 5 giorni su 7, che il costo della scuola materna di ammonta a € 230,00 al mese e viene soste- Per_2
nuto da entrambi i genitori al 50%, che da dicembre 2023 sostiene i costi dell'abbigliamento dei minori, delle ricariche e delle gite in via esclusiva e di non avere convivenze in corso;
il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha con- fermato le condizioni della separazione consensuale delle parti omologata da questo Tri- bunale in data 07.10.2022 e, dato atto che il ricorrente non ha articolato prove orali, non ha ammesso le prove orali articolate dalla resistente perché vertenti su circostanze o va- lutative o non rilevanti ai fini del decidere o pacifiche.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.2024 il giudice relatore, dopo aver rilevato
“che dalla documentazione reddituale in atti versata si evince che, a fronte di redditi lordi da lavoro di- pendente per complessivi € 22.110,00 percepiti nell'anno 2021, il ricorrente ha percepito redditi lordi per complessivi € 26.053,00 nell'anno 2022 e redditi lordi per complessivi € 26.182,00 nell'anno
2023, che, per l'effetto, non è stata docu-mentalmente provata la riduzione reddituale lamentata post se- parazione omologata in data 07.10.2022, che l'obbligo di pagare (sino al 31.12.2049) la rata del mu- tuo contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla resistente (di cui le parti sono comproprie- tarie per quote diverse: 65/100 il ricorrente e 35/100 la resistente), dell'importo mensile di € 608,00 circa, è antecedente al 07.10.2022 e che il contratto di locazione dell'immobile sito in Vergiate, Via
Uguaglianza 66, abitato dal ricorrente (anche con i figli minorenni durante i tempi di permanenza pres- so di sé), è stato siglato in data 01.09.2023 (post 07.10.2022) e, tuttavia, per tabulas, il ricorrente ha versato l'importo mensile di € 490,00 a tale a titolo di “affitto” a partire dal Parte_2
19.09.2022 (ante 07.10.2022)”, ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio confermando le condizioni della loro separazione consensua- le omologata in data 07.10.2022 e compensando le spese di lite.
A mezzo delle note scritte tempestivamente depositate in data 11.09.2024, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, la resistente ha allegato di avere proposto al ricorrente di “regolarizzare consensualmente il loro divorzio alle medesime condizioni della separazione con il pa- gamento, a carico del IG. della maggior somma maturata per le spese legali a carico della Parte_1
IG.ra riferite all'”inutile” istaurazione del presente giudizio. Il IG. ha rifiu- Parte_1 Parte_1
tato tale proposta” e, quindi, ha dichiarato “di non poter aderire alla proposta formulata da codesto
l'Ill.mo Giudice adito ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste”. A mezzo delle note scritte tardivamente depositate in data 19.09.2024 il ricorrente ha di- chiarato di “aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice a spese di lite ovviamente compen- sate. In mancanza di adesione di controparte […] fa rilevare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione con azzeramento dell'assegno di mantenimento si base sulle seguenti telegrafiche conside- razioni: 1) I minori come risulta dal piano genitoriale depositato, non contestato, trascorrono lo stesso tempo con il padre e la madre. 2) La madre usufruisce dell'abitazione familiare sulla quale grava un mutuo che è corrisposto al 50% da parte del sig. con un'erogazione mensile pari a circa € Parte_1
300,00. 3) Il sig. per l'affitto della propria abitazione spende mensilmente € 500,00. 4) Parte_1
La madre usufruisce dell'assegno unico INPS di importo pari ad € 400,00; 5) La sig.ra CP_1
ha avuto un aumento reddituale passando da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito
2023 pari ad € 21.512,00 [e ha insistito nell'accoglimento della richiesta di] azzeramento dell'assegno di mantenimento” della prole.
A mezzo delle note scritte autorizzate tempestivamente depositate in data 27.09.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), b) e c), c.p.c. cui la resistente, in data 30.09.2024, ha dichiarato di non rinunciare.
Previa assegnazione dei succitati termini (rispettivamente scaduti in data 18.10/18.11 e
03.12.2024), all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 18.12.2024 la causa è sta- ta rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.
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Sussistono le condizioni di legge per dichiarare sciolto il matrimonio civile contratto dal- le parti. Infatti:
• la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dal 06.10.2022 i.e. dall'autorizzazione a vivere separati rilasciata all'esito dell'udienza presidenziale celebrata nel giudizio di separazione consensuale iscritto al n.
r. g. 4200/2022;
• la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tri- bunale in data 07.10.2022; • i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati e non hanno ripreso la con- vivenza sicché è da ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spi- rituale interrotta con la separazione.
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L'odierno thema decidendum investe la debenza o meno del contributo paterno al mante- nimento ordinario indiretto dei due figli minorenni concordemente quantificato nell'importo mensile di € 75,00, oltre rivalutazione come per legge, nel giudizio di sepa- razione consensuale dei coniugi omologato in data 07.10.2022.
A mezzo della comparsa conclusionale tempestivamente depositata in data 18.11.2024 il ricorrente ha invocato quale fatti sopravvenuti (a suo dire) idonei a legittimare la richiesta di azzeramento del contributo al mantenimento ordinario indiretto dei due figli Per_5
(liberamente) assunto in data 07.10.2022: “1) I minori come risulta dal piano genitoriale
[...]
depositato, non contestato, trascorrono lo stesso tempo con il padre e la madre. 2) La madre usufruisce dell'abitazione familiare sulla quale grava un mutuo che è corrisposto al 50% da parte del sig. Pt_3
con un'erogazione mensile pari a circa € 300,00, e di cui è proprietaria al
[...] Controparte_1
35%. 3) Il sig. per l'affitto della propria abitazione spende mensilmente € 500,00. 4) La Parte_1
madre usufruisce dell'assegno unico INPS di importo pari ad € 400,00; 5) La sig.ra ha CP_1
avuto un aumento reddituale passando da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito
2023 pari ad € 21.512,00”.
Rispetto al punto n 1) in data 07.10.2022 è stata già concordata e omologata (ai n. da 2 a
7) un'ampia frequentazione padre/figli minorenni.
Rispetto al punto n. 2) la resistente usufruisce della casa familiare (di cui il ricorrente è proprietario della quota indivisa del 65%) perché le è stata assegnata in forza del ricorso congiuntamente iscritto al n. r. g. 4200/2022 (accolto in data 07.10.2022). L'obbligo di restituire ratealmente l'importo mutuato a entrambe le parti dalla Banca Parte_4
trova la sua fonte genetica nel contratto all'uopo siglato in data 29.11.2019 (ante
[...]
07.10.2022).
Rispetto al punto n. 3) basti ribadire che “il contratto di locazione dell'immobile sito in Vergiate, Via Uguaglianza 66, abitato dal ricorrente (anche con i figli minorenni durante i tempi di permanenza presso di sé), [dietro il versamento del canone mensile di € 450,00] è stato siglato in data
01.09.2023 (post 07.10.2022) e, tuttavia, per tabulas1, il ricorrente ha versato l'importo mensile di €
490,00 a tale a titolo di “affitto” a partire dal 19.09.2022 (ante 07.10.2022)” Parte_2
avendo anch'egli chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Rispetto al punto n. 4) la resistente percepisce dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole in forza della condizione n.
8.3 della separazione consensuale omologata in data 07.10.2022.
Rispetto al punto n. 5) il ricorrente ha “rinunciato” a fare valere l'asserita “perdita [reddi- tuale] su base mensile pari ad € 200,00 circa” post 07.10.2022 ab origine azionata per fare valere
“l'aumento reddituale [della resistente passata] da un reddito di € 16.802,00 dell'anno 2021 ad un reddito 2023 pari ad € 21.512,00” e, tuttavia, per tabulas, i redditi dichiarati dalla CP_1
nell'anno 2021 relativi all'anno 2020 “avevano subito una notevole compressione […] a causa co- vid”, quelli dichiarati nell'anno 2022 relativi all'anno 2021 ammontano a € 20.342,00 e quelli dichiarati nell'anno 2023 relativi all'anno 2022 ammontano a € 21.512,00 (senza che sia possibile registrare un incremento significativo i. e. idoneo a legittimare l'azzeramento richiesto). Per contro, sempre per tabulas, il ricorrente ha dichiarato nell'anno 2022, rispetto all'anno 2021, redditi complessivi per € 22.110,00, nell'anno
2023, rispetto all'anno 2022, redditi complessivi per € 26.053,00 e, infine, nell'anno 2023 redditi complessivi per € 26.182,80.
Ne consegue che nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente legittima il richiesto azzeramento del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole con- cordemente quantificato nell'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, ante
07.10.2022.
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del nu- 1 V. doc. n. 5A mero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata, del- la tardiva accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore che, comunque, non ha tenuto conto dell'infruttuoso tentativo esperito ante causam dalla ricorrente ai fini della presentazione di un ricorso congiunto ex art. 473- bis.51 c.p.c. e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente (ri- conoscendo i minimi tabellari previsti).
Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria (difettan- do l'elemento oggettivo della totale soccombenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
21.03.20152 alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata in data
07.10.2022;
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per leg- ge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 2 Registrato al n. 3, Parte I, Anno 2015 del Comune di Vergiate come da decreto di omologa reso da questo Tribunale in da- ta 07.10.2022 in atti versato dalla resistente sub doc. n. 1