Art. 35. Titoli al portatore
I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti ed opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.
I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti ed opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.