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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2694/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8696/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazzar. Cimmino 1, 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l./aerarium P.a. S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1172 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1172 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore si riporta e insiste che agli atti non risulta provata la notifica del sollecito con la CAD, raccomandata informatica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 26/11/2025 il presidente della sezione, dato atto che il presente processo era stato iscritto nel r.g.r. al n. 8696/2025 a seguito di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e rilevato che ciò costituiva violazione dell'art. 16 bis d. lgs. 546 del 1992, assegnava il termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione degli atti.
Con deposito effettuato il 19/12/2025, Ricorrente_1 ha versato nel fascicolo telematico il ricorso proposto contro il Comune di Arzano e la Etruria Servizi S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l., le relazioni di notifica effettuate presso l'ufficio protocollo del Comune e con PEC per il concessionario, copia dell'atto impugnato e del regolamento TARI del comune.
Ha lamentato l'omessa notificazione dell'avviso di pagamento che il Comune avrebbe dovuto inviare in base al regolamento Tari e ha concluso per l'annullamento dell'atto relativamente alle sanzioni irrogate.
2. Con controdeduzioni depositate il 27/1/2026, il concessionario del Comune di Arzano RTI Etruria Servizi
S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l. ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il d.lgs. 220 del 2023 ha apportato alcune significative novità al processo tributario, tutte caratterizzate dall'accentuazione della sua digitalizzazione.
Per quanto qui rileva, il testo normativo ricordato ha sostituito il testo dell'art. 16 bis, comma 3, d. lgs. 546 del 1992 (che prima disponeva che «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma
2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche»), con la seguente disposizione:
«Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16».
Il d.lgs. 220 del 2023 ha soprattutto soppresso il comma 3-bis dell'art. 16 bis, che prevedeva:
«I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni». Nell'art. 16 bis è stata infine aggiunta, quale comma 4 bis, la seguente disposizione:
«La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regola-rizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice».
Il quadro regolatorio delle notificazioni e dei depositi ne risulta sensibilmente modificato.
Al ribadito obbligo di notifica e deposito in forma esclusivamente telematica si è accompagnata la soppressione della facoltatività della predetta forma per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ex art. 12, comma 2 (casi in cui la causa ha un valore non superiore a 3.000,00 €).
Il predetto obbligo è così divenuto generale, applicandosi a tutte le “parti” indicate nell'art. 16 bis, comma 3,
e quindi anche a quelle che, come nel caso in esame, abbiano proposto personalmente il ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono esposte anche nel sito del MEF, che all'indirizzo del dipartimento della giustizia tributaria «ww.dgt.mef.gov.it/gt/modalita-di-presentazione-del-ricorso» evidenzia che «La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del
D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi», nonché «L'articolo 16-bis, comma 3, prevede l'obbligo generalizzato per le parti,
i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n°
220/2023) salvo i casi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992», ed infine «per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica: ne deriva che le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad euro 3.000».
Viene, a questo punto, in rilievo il ricordato comma 4 bis, che finanche il MEF sembra interpretare nel senso che «i depositi di atti e documenti effettuati con modalità diverse da quelle previste restano validi, salvo l'obbligo di regolarizzare il deposito nel termine perentorio stabilito dal giudice» (così le indicazioni operative nella pagina web citata).
È avviso di questo giudice che la proposta lettura del comma 4 bis non sia condivisibile.
Interpretare la disposizione quale norma fondante un generale effetto sanante di depositi non telematici, e quindi analogici o cartacei, effettuati “in violazione” delle norme che invece modellano il processo tributario in termini esclusivamente telematici equivarrebbe a svuotare di significato le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'art. 16 bis.
Ed allora, sembra a chi scrive che, posta l'inderogabilità dell'obbligo generale per le parti (e tutti gli altri attori indicati) di (notificare e) depositare con modalità digitali, la sanatoria si riferisca, per quanto concerne il comma 3 (la cui applicazione viene in rilievo), alla violazione delle «modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico», e quindi non all'effettuazione del deposito con modalità diverse o alternative rispetto a quelle telematiche ma alle ipotesi in cui il deposito, comunque telematico, sia avvenuto in difformità, e quindi in violazione, delle modalità di ordine tecnico che devono caratterizzarli.
Più precisamente, ad essere sanabile non è il deposito cartaceo ma il deposito telematico di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali non rispondenti ai requisiti di ordine tecnico previsti dalla normazione secondaria (in particolare, il d.m. n. 163 del 23/12/2013).
5. Il ricorrente ha proposto il ricorso personalmente. Non ha provato di averlo notificato mediante PEC, in quanto per la notifica ad Resistente_1 ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in forma cartacea e non con il file telematico, mentre per il comune di ARZANO ha esibito una ricevuta di protocollazione senza dimostrazione della sua effettuazione mediante
PEC.
Infine, ha spedito il ricorso e gli atti e documenti in formato cartaceo alla Segreteria della CORTE con raccomandata con avviso di ricevimento che risulta, da timbro “Commissione tributaria provinciale di
NAPOLI”, consegnata l'8/5/2025.
Il ricorso che ha dato vita all'iscrizione del processo rgr 8696 – 2025 è quindi inammissibile per due ragioni, autonomamente bastevoli:
a) notifica non telematica;
b) deposito non telematico;
c) per quest'ultimo assenza della dichiarazione di cui all'art. 79 d. lgs. 546 del 1992, in base al quale «Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea».
6. Ove fosse stato ammissibile, il ricorso avrebbe meritato il rigetto e ciò per l'evidente assenza di pregio delle doglianze del ricorrente, essendo la TARI dovuta in autoliquidazione, il che il ricorrente avrebbe potuto effettuare essendo in possesso di tutti gli elementi a ciò necessari.
Il che induce a far seguire alla soccombenza la condanna al rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese alla resistente costituita, liquidandole in 500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8696/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazzar. Cimmino 1, 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l./aerarium P.a. S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1172 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1172 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore si riporta e insiste che agli atti non risulta provata la notifica del sollecito con la CAD, raccomandata informatica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 26/11/2025 il presidente della sezione, dato atto che il presente processo era stato iscritto nel r.g.r. al n. 8696/2025 a seguito di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e rilevato che ciò costituiva violazione dell'art. 16 bis d. lgs. 546 del 1992, assegnava il termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione degli atti.
Con deposito effettuato il 19/12/2025, Ricorrente_1 ha versato nel fascicolo telematico il ricorso proposto contro il Comune di Arzano e la Etruria Servizi S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l., le relazioni di notifica effettuate presso l'ufficio protocollo del Comune e con PEC per il concessionario, copia dell'atto impugnato e del regolamento TARI del comune.
Ha lamentato l'omessa notificazione dell'avviso di pagamento che il Comune avrebbe dovuto inviare in base al regolamento Tari e ha concluso per l'annullamento dell'atto relativamente alle sanzioni irrogate.
2. Con controdeduzioni depositate il 27/1/2026, il concessionario del Comune di Arzano RTI Etruria Servizi
S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l. ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il d.lgs. 220 del 2023 ha apportato alcune significative novità al processo tributario, tutte caratterizzate dall'accentuazione della sua digitalizzazione.
Per quanto qui rileva, il testo normativo ricordato ha sostituito il testo dell'art. 16 bis, comma 3, d. lgs. 546 del 1992 (che prima disponeva che «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma
2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche»), con la seguente disposizione:
«Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16».
Il d.lgs. 220 del 2023 ha soprattutto soppresso il comma 3-bis dell'art. 16 bis, che prevedeva:
«I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni». Nell'art. 16 bis è stata infine aggiunta, quale comma 4 bis, la seguente disposizione:
«La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regola-rizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice».
Il quadro regolatorio delle notificazioni e dei depositi ne risulta sensibilmente modificato.
Al ribadito obbligo di notifica e deposito in forma esclusivamente telematica si è accompagnata la soppressione della facoltatività della predetta forma per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ex art. 12, comma 2 (casi in cui la causa ha un valore non superiore a 3.000,00 €).
Il predetto obbligo è così divenuto generale, applicandosi a tutte le “parti” indicate nell'art. 16 bis, comma 3,
e quindi anche a quelle che, come nel caso in esame, abbiano proposto personalmente il ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono esposte anche nel sito del MEF, che all'indirizzo del dipartimento della giustizia tributaria «ww.dgt.mef.gov.it/gt/modalita-di-presentazione-del-ricorso» evidenzia che «La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del
D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi», nonché «L'articolo 16-bis, comma 3, prevede l'obbligo generalizzato per le parti,
i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n°
220/2023) salvo i casi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992», ed infine «per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica: ne deriva che le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad euro 3.000».
Viene, a questo punto, in rilievo il ricordato comma 4 bis, che finanche il MEF sembra interpretare nel senso che «i depositi di atti e documenti effettuati con modalità diverse da quelle previste restano validi, salvo l'obbligo di regolarizzare il deposito nel termine perentorio stabilito dal giudice» (così le indicazioni operative nella pagina web citata).
È avviso di questo giudice che la proposta lettura del comma 4 bis non sia condivisibile.
Interpretare la disposizione quale norma fondante un generale effetto sanante di depositi non telematici, e quindi analogici o cartacei, effettuati “in violazione” delle norme che invece modellano il processo tributario in termini esclusivamente telematici equivarrebbe a svuotare di significato le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'art. 16 bis.
Ed allora, sembra a chi scrive che, posta l'inderogabilità dell'obbligo generale per le parti (e tutti gli altri attori indicati) di (notificare e) depositare con modalità digitali, la sanatoria si riferisca, per quanto concerne il comma 3 (la cui applicazione viene in rilievo), alla violazione delle «modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico», e quindi non all'effettuazione del deposito con modalità diverse o alternative rispetto a quelle telematiche ma alle ipotesi in cui il deposito, comunque telematico, sia avvenuto in difformità, e quindi in violazione, delle modalità di ordine tecnico che devono caratterizzarli.
Più precisamente, ad essere sanabile non è il deposito cartaceo ma il deposito telematico di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali non rispondenti ai requisiti di ordine tecnico previsti dalla normazione secondaria (in particolare, il d.m. n. 163 del 23/12/2013).
5. Il ricorrente ha proposto il ricorso personalmente. Non ha provato di averlo notificato mediante PEC, in quanto per la notifica ad Resistente_1 ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in forma cartacea e non con il file telematico, mentre per il comune di ARZANO ha esibito una ricevuta di protocollazione senza dimostrazione della sua effettuazione mediante
PEC.
Infine, ha spedito il ricorso e gli atti e documenti in formato cartaceo alla Segreteria della CORTE con raccomandata con avviso di ricevimento che risulta, da timbro “Commissione tributaria provinciale di
NAPOLI”, consegnata l'8/5/2025.
Il ricorso che ha dato vita all'iscrizione del processo rgr 8696 – 2025 è quindi inammissibile per due ragioni, autonomamente bastevoli:
a) notifica non telematica;
b) deposito non telematico;
c) per quest'ultimo assenza della dichiarazione di cui all'art. 79 d. lgs. 546 del 1992, in base al quale «Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea».
6. Ove fosse stato ammissibile, il ricorso avrebbe meritato il rigetto e ciò per l'evidente assenza di pregio delle doglianze del ricorrente, essendo la TARI dovuta in autoliquidazione, il che il ricorrente avrebbe potuto effettuare essendo in possesso di tutti gli elementi a ciò necessari.
Il che induce a far seguire alla soccombenza la condanna al rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese alla resistente costituita, liquidandole in 500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello