Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1616/2024 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa
DA
Parte_1
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
[...]
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. MANCONI ANGELO CP_1
RESISTENTE IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 147/2023 del Giudice di Pace di
Pattada, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme relative alla corretta instaurazione del contraddittorio e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per l'appellato: il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1. qualora ritenga nulla la sentenza impugnata, rimettere la causa nanti il Giudice di Pace di primo grado, con
2. qualora invece, dovesse ritenere che l'odierno appello debba essere rigettato, per i motivi esposti in narrativa, confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 proponeva avanti al Giudice CP_1
di pace di Pattada opposizione avverso il processo verbale numero PTR 2165001317, con cui gli era stata contestata la violazione dell'articolo 142 comma IX C.d.S.
Nella contumacia della all'udienza del 25.10.2023 Controparte_2
la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento del 28.6.2023. In particolare, il Giudice di prima istanza rilevava come l'Amministrazione opposta non avesse assolto all'onere probatorio a suo carico in conformità al disposto dell'art. 23 comma 12 L. 681/89.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la , evidenziando come in data Parte_1
6.9.2023 fosse pervenuta dalla Cancelleria del Giudice adito la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, non accompagnata, tuttavia, dal ricorso introduttivo, ragion per cui non si era costituita in giudizio. Rilevava, pertanto, la nullità della sentenza per difetto della notifica dell'atto introduttivo e per la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio, ritenendo che la causa dovesse essere rimessa dinanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Si costituiva che sosteneva che nel caso di specie non vi era stata alcuna CP_1
lesione del diritto di difesa e che, ad ogni modo, essendo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza un onere posto esclusivamente a carico della Cancelleria, alcuna colpa o ulteriore spesa poteva essergli addebitata. Nel merito, richiamava tutte le argomentazioni sostenute nel primo grado di giudizio, fondate sull'omessa prova da parte della dell'avvenuta Parte_1
omologazione del dispositivo elettronico di controllo e di rilevamento della velocità.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva decisa ex artt. 127 ter e 420 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare come nei procedimenti di opposizione ad ordinanza- ingiunzione secondo il dettato dell'art. 23 L. 689/1981 il decreto di fissazione dell'udienza ed il ricorso devono essere notificati a cura della Cancelleria alle parti del procedimento. La notifica del ricorso è essenziale al fine di consentire una corretta instaurazione del contraddittorio e di permettere all'Amministrazione di esercitare il suo diritto di difesa, conformemente ai principi generali cui si ispira l'ordinamento.
Secondo l'orientamento di AZ (espresso dalla sentenza numero 1093 del 2005
e non contraddetto da più recenti pronunce) nel caso in cui la abbia CP_3
notificato solo il decreto di fissazione dell'udienza senza il ricorso, se l'Amministrazione non si costituisce, il giudizio non è regolarmente instaurato, e, conseguentemente, il procedimento è nullo. La nullità del procedimento si comunica per forma derivata alla sentenza. Come da giurisprudenza costante sul punto (ordinanza numero 20757 del 2014) il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al primo Giudice in applicazione dell'art. 354 c.p.c., tra le cui tassative ipotesi di rimessione vi è quella della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla quale la fattispecie dell'inesistenza è ancor più grave.
Nel caso di specie risulta dai documenti depositati che la Cancelleria del Giudice di pace di Pattada ha notificato alla unicamente il decreto di fissazione Parte_1
dell'udienza, omettendo di allegare il ricorso in opposizione e così non consentendo alla l'adeguato esercizio del diritto di difesa. Parte_1
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza numero 147 del 2023 del Giudice di pace di Pattada e rimessione della causa dinanzi al Giudice di primo grado.
Ai fini delle spese deve considerarsi che il vizio procedurale di cui sopra non è ascrivibile all'odierno resistente, sicché sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 147 del 2023 del Giudice di pace di Pattada, di cui dichiara la nullità;
- rimette la causa dinanzi al Giudice di primo grado;
- spese compensate.
Sassari, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella