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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 193/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 193/2020 tra
(cf ) rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Sangiorgio Parte_1 C.F._1 del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so M. D'Azeglio 106
-ATTORE - contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Procacci ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194
- CONVENUTO-
E
(P.IVA quale impresa designata Controparte_2 P.IVA_2
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fiorito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Santa Chiara
n. 48
-TERZO CP_3
e
Controparte_4
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 , nella qualità di asserita figlia, nonché erede del defunto , trasportato Parte_1 Persona_1
sul veicolo Fiat Croma targata DR 209 WS assicurato presso la compagnia , ha convenuto CP_1 in giudizio quest'ultima al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali che il padre avrebbe subito in occasione del sinistro verificatosi in data 20.07.17 per fatto e colpa imputabili al conducente di un veicolo BMW 320 che dopo l'evento si dava alla fuga e rimaneva ignoto.
costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in quanto ai sensi dell'art. 141 CdA è esclusa la possibilità di risarcimento per il terzo trasportato, laddove il vettore sia esente da responsabilità; ha chiesto l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo sconosciuto il presunto responsabile civile, sia nei confronti del sig. proprietario e conducente della Fiat Croma Controparte_4
tg. DR 209 WS;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte attrice non risultando in atti alcun documento comprovante la qualità di unica erede del sig. ; nel merito ha chiesto il Persona_1 rigetto della domanda attorea contestando l'an e il quantum.
Integrato il contraddittorio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e nei confronti del proprietario del veicolo assicurato , mentre il secondo è rimasto contumace la Controparte_4
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_2
della Strada per la regione Piemonte, costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo un concorso di colpa del conducente della Fiat Croma nella causazione del sinistro;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestandola in punto an e quantum.
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale da precedente Magistrato.
La domanda di parte attrice viene rigettata per le seguenti ragioni.
L'attrice dichiara di agire in qualità di figlia ed erede di . Parte_1 Persona_2
A tal fine, l'attrice, che ha un cognome diverso dall'asserito padre, produce solo un certificato di morte di ma non produce nulla da cui desumere la qualità di figlia e di erede né in allegato Persona_2
al proprio atto introduttivo né in allegato alle successive memorie ex art. 183 VI c cpc nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla compagnia convenuta nella propria comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Si rileva al riguardo che in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell' asserita qualità di erede di un altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del codice civile, del decesso della parte originaria e della pagina 2 di 4 sua qualità di erede perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. ( Cass. ordinanza 817/2005).
Parte attrice non ha prodotto né nel proprio atto introduttivo, né, successivamente, nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc, alcun documento che attesti la propria relazione famigliare con il defunto e la propria qualità di soggetto chiamato all'eredità. Persona_2
L'assenza di qualsiasi produzione documentale idonea a dimostrare la qualità di figlia e di erede di parte attrice non consente di valutare la conseguente ed effettiva capacità processuale di . Parte_1
Deve pertanto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
Tale eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla compagnia convenuta nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, la carenza di legittimazione attiva è in ossequio alla giurisprudenza consolidata, rilevabile d'ufficio.
Il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio ma attieni al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo ( Cass. ordinanza 31402/2019).
Resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, ed in quali termini
(Cassazione 6132 del 2008 e successive, ex pluribus, Cass. 17.10.06 n. 22244, 13.6.06 n. 13685, 14.3.02
n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114).
Spese di causa
Tenuto conto che né parte convenuta né parte terza chiamata hanno sollecitato, in via pregiudiziale, una pronuncia sul punto prima dello svolgersi della fase istruttoria, il giudice ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU liquidate con separo decreto del 15-3-2024 in euro 1399,99 oltre IVA, per effetto della pronuncia 1 ottobre 2019, n. 217 della Corte Costituzionale, vengono poste a carico dell' Erario tenuto ad anticiparle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
-rigetta la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione attiva;
Parte_1
-compensa tra le parti le spese di causa;
- pone definitivamente a carico dell' Erario le spese di CTU liquidate con separo decreto del 15-3-2024 in euro 1399,99 oltre IVA.
Così deciso in Torino, 28-4-2025
pagina 3 di 4 Il Giudice dott.ssa Daniela Guerra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 193/2020 tra
(cf ) rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Sangiorgio Parte_1 C.F._1 del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so M. D'Azeglio 106
-ATTORE - contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Procacci ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194
- CONVENUTO-
E
(P.IVA quale impresa designata Controparte_2 P.IVA_2
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fiorito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Santa Chiara
n. 48
-TERZO CP_3
e
Controparte_4
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 , nella qualità di asserita figlia, nonché erede del defunto , trasportato Parte_1 Persona_1
sul veicolo Fiat Croma targata DR 209 WS assicurato presso la compagnia , ha convenuto CP_1 in giudizio quest'ultima al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali che il padre avrebbe subito in occasione del sinistro verificatosi in data 20.07.17 per fatto e colpa imputabili al conducente di un veicolo BMW 320 che dopo l'evento si dava alla fuga e rimaneva ignoto.
costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in quanto ai sensi dell'art. 141 CdA è esclusa la possibilità di risarcimento per il terzo trasportato, laddove il vettore sia esente da responsabilità; ha chiesto l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo sconosciuto il presunto responsabile civile, sia nei confronti del sig. proprietario e conducente della Fiat Croma Controparte_4
tg. DR 209 WS;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte attrice non risultando in atti alcun documento comprovante la qualità di unica erede del sig. ; nel merito ha chiesto il Persona_1 rigetto della domanda attorea contestando l'an e il quantum.
Integrato il contraddittorio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e nei confronti del proprietario del veicolo assicurato , mentre il secondo è rimasto contumace la Controparte_4
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_2
della Strada per la regione Piemonte, costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo un concorso di colpa del conducente della Fiat Croma nella causazione del sinistro;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestandola in punto an e quantum.
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale da precedente Magistrato.
La domanda di parte attrice viene rigettata per le seguenti ragioni.
L'attrice dichiara di agire in qualità di figlia ed erede di . Parte_1 Persona_2
A tal fine, l'attrice, che ha un cognome diverso dall'asserito padre, produce solo un certificato di morte di ma non produce nulla da cui desumere la qualità di figlia e di erede né in allegato Persona_2
al proprio atto introduttivo né in allegato alle successive memorie ex art. 183 VI c cpc nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla compagnia convenuta nella propria comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Si rileva al riguardo che in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell' asserita qualità di erede di un altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del codice civile, del decesso della parte originaria e della pagina 2 di 4 sua qualità di erede perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. ( Cass. ordinanza 817/2005).
Parte attrice non ha prodotto né nel proprio atto introduttivo, né, successivamente, nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc, alcun documento che attesti la propria relazione famigliare con il defunto e la propria qualità di soggetto chiamato all'eredità. Persona_2
L'assenza di qualsiasi produzione documentale idonea a dimostrare la qualità di figlia e di erede di parte attrice non consente di valutare la conseguente ed effettiva capacità processuale di . Parte_1
Deve pertanto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
Tale eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla compagnia convenuta nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, la carenza di legittimazione attiva è in ossequio alla giurisprudenza consolidata, rilevabile d'ufficio.
Il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio ma attieni al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo ( Cass. ordinanza 31402/2019).
Resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, ed in quali termini
(Cassazione 6132 del 2008 e successive, ex pluribus, Cass. 17.10.06 n. 22244, 13.6.06 n. 13685, 14.3.02
n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114).
Spese di causa
Tenuto conto che né parte convenuta né parte terza chiamata hanno sollecitato, in via pregiudiziale, una pronuncia sul punto prima dello svolgersi della fase istruttoria, il giudice ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU liquidate con separo decreto del 15-3-2024 in euro 1399,99 oltre IVA, per effetto della pronuncia 1 ottobre 2019, n. 217 della Corte Costituzionale, vengono poste a carico dell' Erario tenuto ad anticiparle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
-rigetta la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione attiva;
Parte_1
-compensa tra le parti le spese di causa;
- pone definitivamente a carico dell' Erario le spese di CTU liquidate con separo decreto del 15-3-2024 in euro 1399,99 oltre IVA.
Così deciso in Torino, 28-4-2025
pagina 3 di 4 Il Giudice dott.ssa Daniela Guerra
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