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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO AL
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1713/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ELISA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' del 27 settembre 2019, con cui l' richiedeva CP_1 CP_2 la restituzione dell'importo di euro 3.379,72, ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità NASpI per il periodo 8 luglio 2018 – 8 ottobre 2018, in ragione dell'omessa dichiarazione del reddito presunto da lavoro autonomo per l'anno 2018.
1 2. Il ricorrente deduceva che gli unici redditi da lavoro autonomo percepiti risalivano agli anni 2016–2017, e che quindi erano del tutto estranei al periodo di godimento della
NASpI; riteneva pertanto illegittima la richiesta restitutoria.
3. Si costituiva l' , deducendo che la domanda di NASpI era stata correttamente CP_1 respinta – e le somme recuperate – perché il ricorrente aveva omesso la comunicazione del reddito presunto all'atto della domanda o entro il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.
*****
4. Il ricorso non è fondato.
5. L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 22/2015 prevede che il percettore della NASpI che intraprende un'attività di lavoro autonomo debba comunicare all' , entro 30 giorni, CP_1 il reddito che prevede di ricavarne.
6. L'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 150/2015 conferma l'obbligo.
7. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che tale comunicazione: costituisce onere imprescindibile, ha natura perentoria, è richiesta anche se il reddito previsto è pari a zero, serve a consentire all' la tempestiva CP_1 rideterminazione della prestazione. In particolare, le decisioni più recenti hanno affermato che: «La mancata comunicazione all' del reddito presunto da lavoro CP_1 autonomo entro il termine di trenta giorni determina la decadenza dalla prestazione e legittima il recupero dell'indebito, a prescindere dall'effettiva percezione del reddito»
(Cass. n. 17201/2020); «La comunicazione del reddito presunto entro trenta giorni costituisce adempimento essenziale e inderogabile;
la sua omissione comporta automaticamente la decadenza e la piena legittimità del recupero dell'indebito» (Cass.
n. 27838/2021); «L'obbligo di dichiarare all' il reddito previsto da attività CP_1 autonoma è onere imprescindibile e la sua omissione produce ex lege la decadenza dal beneficio, legittimando il recupero delle somme erogate, essendo irrilevante l'effettiva assenza o marginalità del reddito» (Cass. n. 19661/2022).
8. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione del reddito presunto per l'anno 2018: né al momento della domanda, né entro i 30 giorni successivi, né in epoca successiva.
2 9. La deduzione secondo cui i redditi da lavoro autonomo risalivano agli anni 2016–2017 è irrilevante, in quanto: ciò che rileva non è l'effettiva percezione del reddito, bensì il mancato assolvimento dell'obbligo comunicativo, che comporta ex lege la decadenza dalla prestazione.
10. Alla luce dei richiamati principi, correttamente l' ha dichiarato la decadenza dalla CP_1
NASpI e ha disposto la restituzione dell'indebito, essendo integrata la fattispecie prevista dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 22/2015.
11. Attesa la natura della prestazione e della particolarità della vicenda si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara legittimo il recupero dell'importo di euro 3.379,72 disposto dall' ; CP_1
3. Compensa le spese del giudizio, attesa la natura della prestazione e la particolarità della vicenda.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1713/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ELISA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' del 27 settembre 2019, con cui l' richiedeva CP_1 CP_2 la restituzione dell'importo di euro 3.379,72, ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità NASpI per il periodo 8 luglio 2018 – 8 ottobre 2018, in ragione dell'omessa dichiarazione del reddito presunto da lavoro autonomo per l'anno 2018.
1 2. Il ricorrente deduceva che gli unici redditi da lavoro autonomo percepiti risalivano agli anni 2016–2017, e che quindi erano del tutto estranei al periodo di godimento della
NASpI; riteneva pertanto illegittima la richiesta restitutoria.
3. Si costituiva l' , deducendo che la domanda di NASpI era stata correttamente CP_1 respinta – e le somme recuperate – perché il ricorrente aveva omesso la comunicazione del reddito presunto all'atto della domanda o entro il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.
*****
4. Il ricorso non è fondato.
5. L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 22/2015 prevede che il percettore della NASpI che intraprende un'attività di lavoro autonomo debba comunicare all' , entro 30 giorni, CP_1 il reddito che prevede di ricavarne.
6. L'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 150/2015 conferma l'obbligo.
7. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che tale comunicazione: costituisce onere imprescindibile, ha natura perentoria, è richiesta anche se il reddito previsto è pari a zero, serve a consentire all' la tempestiva CP_1 rideterminazione della prestazione. In particolare, le decisioni più recenti hanno affermato che: «La mancata comunicazione all' del reddito presunto da lavoro CP_1 autonomo entro il termine di trenta giorni determina la decadenza dalla prestazione e legittima il recupero dell'indebito, a prescindere dall'effettiva percezione del reddito»
(Cass. n. 17201/2020); «La comunicazione del reddito presunto entro trenta giorni costituisce adempimento essenziale e inderogabile;
la sua omissione comporta automaticamente la decadenza e la piena legittimità del recupero dell'indebito» (Cass.
n. 27838/2021); «L'obbligo di dichiarare all' il reddito previsto da attività CP_1 autonoma è onere imprescindibile e la sua omissione produce ex lege la decadenza dal beneficio, legittimando il recupero delle somme erogate, essendo irrilevante l'effettiva assenza o marginalità del reddito» (Cass. n. 19661/2022).
8. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione del reddito presunto per l'anno 2018: né al momento della domanda, né entro i 30 giorni successivi, né in epoca successiva.
2 9. La deduzione secondo cui i redditi da lavoro autonomo risalivano agli anni 2016–2017 è irrilevante, in quanto: ciò che rileva non è l'effettiva percezione del reddito, bensì il mancato assolvimento dell'obbligo comunicativo, che comporta ex lege la decadenza dalla prestazione.
10. Alla luce dei richiamati principi, correttamente l' ha dichiarato la decadenza dalla CP_1
NASpI e ha disposto la restituzione dell'indebito, essendo integrata la fattispecie prevista dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 22/2015.
11. Attesa la natura della prestazione e della particolarità della vicenda si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara legittimo il recupero dell'importo di euro 3.379,72 disposto dall' ; CP_1
3. Compensa le spese del giudizio, attesa la natura della prestazione e la particolarità della vicenda.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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