TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15918/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA RENZO DEL CHICCA, 1/A 43100 PARMA presso il difensore avv.
SANTELLA LORENZA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Controparte_1 P.IVA_2
MATTEO, elettivamente domiciliata in Piazza Fontana 20122 MILANO presso il difensore avv.
MAJOCCHI MATTEO
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: locazione operativa
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE come da atto di opposizione:
Voglia l'illustre ed intestato Tribunale: preso atto della intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'articolo 1, comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124; con tutte le conseguenze di legge.
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
NEL MERITO
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande di perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto Parte_1
• confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1139/2024 (RG 42174/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 22.1.2024;
pagina 1 di 7 IN SUBORDINE, NEL MERITO
condannare al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute a seguito Parte_1 dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta provata, ovvero equa o di giustizia;
IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c. - al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo pari ad Euro 1.500,00 o comunque nella maggior o Controparte_1 minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1139/2024 del 22.1.2024, R.G. n. 42174/2023, notificato in data 12 marzo 2024 con il quale si ingiungeva a di pagare la somma di € 12.681,64, oltre interessi come da Parte_1
domanda, per omesso pagamento di canoni scaduti in relazione a tre contratti di locazione operativa inter partes, oltre alla penale in relazione a due di essi, nonché le spese di procedura, in favore della ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2024 proponeva opposizione contro Parte_1
il suindicato decreto eccependo che i tre contratti sottoscritti dalle parti fossero di locazione finanziaria, con conseguente applicazione dell'art. 1 c. 138 della L. 124/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 1 luglio 2024, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone in via principale il CP_1
rigetto, con conseguente conferma del d.i. opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutorietà; formulava richiesta di conversione del rito in semplificato ex art. 281 decies c.p.c, vista la natura documentale della causa;
contestava l'avversaria qualificazione del rapporto contrattuale, avendo le parti stipulato tre contratti di locazione operativa, come dimostrato anzitutto dalla loro denominazione ed in secondo luogo avuto riguardo alla struttura bilaterale, senza che ad essi dovesse prender parte il fornitore.
pagina 2 di 7 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa all'udienza del 26.3.2025
(sostituita da note scritte) per il trattenimento della causa in decisione, ove questa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'opposizione, nel merito, è infondata.
Anzitutto si osserva che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto dei contratti di locazione operativa, non già di locazione finanziaria.
Il contratto di locazione operativa presenta una struttura bilaterale, come confermato da diverse disposizioni contrattuali, ma anche dalla prassi mercantile e dall'interpretazione della giurisprudenza
(cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 19785/2015), che nega la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il rapporto che lega le parti del contratto ed il rapporto con il fornitore. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Il contratto di locazione operativa è sì inserito in una complessa operazione economica, ma la sua causa rimane separata e distinta da quella dei rapporti che intercorrono fra le varie parti;
si tratta, infatti, di contratto “bilaterale”, in cui il fornitore non è parte, mentre il leasing finanziario presenta una struttura trilaterale. Inoltre, solo nel leasing finanziario è presente la c.d. clausola di riscatto, mentre, nei contratti di locazione conclusi tra le parti per cui è causa non è prevista alcuna opzione di riscatto in capo al conduttore, anzi nelle premesse alle condizioni generali di contratto viene espressamente specificato che “Il Conduttore si dichiara consapevole che la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del ” (cfr. docc. 4-9-15 fasc. convenuta) e Parte_2 la clausola n. 14 delle condizioni generali prevede che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, il materiale al Locatore…”.
Così delineati i caratteri del rapporto contrattuale in esame, occorre indagare la fondatezza o meno delle domande proposte dalle parti.
pagina 3 di 7 Si rammenta a tal proposito che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti:
- dal contratto di locazione operativa n. 17813507 (doc. 4 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 Zebra 41143 – T0E0000Z, dal Parte_1
verbale di consegna del materiale (doc. 6), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 5 fascicolo opposta);
- dal contratto di locazione operativa n. 17813718 (doc. 9 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 Lenovo Thinkbook 15 G2; n. 1 Parte_1
office 2019 professional;
n. 1 firewall zyxel USG60, n. 1 router zyxel wac-500H, n. 1 router zyxel wac-500H, dal verbale di consegna del materiale (doc. 11), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 10 fascicolo opposta);
- dal contratto di locazione operativa n. 17814312 (doc. 14 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 scaffalatura a Progetto Parte_1
designer in acciaio temperato lunghezza m10 altezza m2 // Sala campionario Bianca, n. 1 tavolo doppio come da progetto designer in acciaio temperato con piano in vetro temperato
pagina 4 di 7 // Sala campionario bianca, n. 8 sedute a progetto in acciaio temperato con rivestimenti in colore bianco // sala campionario bianca, n. 1 trasporto e montaggio in loso // sala campionario bianca, n. 1 scaffalatura a progetto designer in acciaio temperato lunghezza m
6 altezza m 2 // sala campionario nera, n. 3 tavolo doppio come da progetto designer in acciaio temperato con piano in vetro temperato // sala campionario nera, n. 10 sedute a progetto in acciaio temperato // sala campionario nera, n. 1 armadio con scheletro in acciaio rivestito con ante in legno massello // sala campionario nera, dal verbale di consegna del materiale (doc. 17), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 16 fascicolo opposta).
In relazione al primo contratto su indicato, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore, dopo aver corrisposto 3 canoni mensili per un totale di € 585,00, oltre IVA, interrompeva i pagamenti non provvedendo al pagamento delle fatture n. 189996 e 515191 emesse da per canoni di CP_1
locazione (doc. 7). Ha dato poi atto di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto (doc. 4, art. 12), con missiva del 20.03.2021 (doc. 8) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse;
In relazione al secondo contratto, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore, dopo aver corrisposto 3 canoni mensili per un totale di € 1.245,33, oltre IVA, interrompeva i pagamenti non provvedendo al pagamento delle fatture 86288 e 610239, emesse da a titolo di canoni di locazione (doc. 12). CP_1
Ha dato poi atto di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con missiva del 22.8.2022 (doc. 13) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse.
In relazione al terzo contratto su indicato, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore non ha corrisposto a alcun canone di locazione e non ha provveduto a saldare le fatture nn. 1052273, 1262653, CP_1
1427822 e 294021 emesse da a titolo di canoni di locazione (doc. 18). Ha dato poi atto di CP_1
essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con missiva del 19.5.2022 (doc.
19) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse.
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Per contro, l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione. L'unica contestazione formulata da Parte_1
inerisce non già la pretesa creditoria o il suo ammontare, ma la qualificazione dei contratti
[...]
intercorsi che, come detto, sono a tutti gli effetti contratti di locazione operativa.
pagina 5 di 7 Per il resto, è mancata, da parte dell'opponente, una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti dall'opposta; come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
Posto che i contratti sono stati regolarmente sottoscritti, completi di tutte le clausole ivi contenute, accertata la legittimità dell'invocata clausola risolutiva espressa e dunque l'avvenuta risoluzione ex art.1456 c.c., per ciascun contratto sono pacificamente dovuti i canoni richiesti, nella misura esposta nelle fatture azionate con procedimento monitorio e dunque per complessivi euro 10.122,17 (doc. 8 fasc. monitorio)
Riguardo alla penale, si rileva che ai sensi degli artt. 13 e 14 dei contratti la penale è stata correttamente quantificata in complessivi euro 2.497,07 (di cui euro 975,00 per il primo contratto ed euro 1.522,07 per il secondo contratto) e correttamente calcolata ai sensi dell'art.13 comma 2 delle condizioni generali nella misura di tre canoni periodici.
Secondo l'art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto, il Locatore ha facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14, per l'eventuale eccessivo deterioramento del materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere il maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici.
Riguardo alla eventuale vendita dei beni, l'opposta ha dedotto che questi non sono stati restituiti dall'opponente e, pertanto, non avrebbe potuto procedere alla loro vendita.
Non è stata fatta alcuna contestazione nell'atto di citazione riguardo ai costi per il recupero del credito in via stragiudiziale, quantificati in sede monitoria in €.60,00+iva.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado pagina 6 di 7 minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n. 28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1139/2024 del 22.1.2024, R.G. n.
42174/2023 e, per l'effetto, conferma lo stesso;
1) condanna alla rifusione delle spese di lite, a favore della parte opposta Parte_1
, che liquida in € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_1
al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15918/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA RENZO DEL CHICCA, 1/A 43100 PARMA presso il difensore avv.
SANTELLA LORENZA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Controparte_1 P.IVA_2
MATTEO, elettivamente domiciliata in Piazza Fontana 20122 MILANO presso il difensore avv.
MAJOCCHI MATTEO
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: locazione operativa
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE come da atto di opposizione:
Voglia l'illustre ed intestato Tribunale: preso atto della intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'articolo 1, comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124; con tutte le conseguenze di legge.
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
NEL MERITO
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande di perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto Parte_1
• confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1139/2024 (RG 42174/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 22.1.2024;
pagina 1 di 7 IN SUBORDINE, NEL MERITO
condannare al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute a seguito Parte_1 dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta provata, ovvero equa o di giustizia;
IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c. - al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo pari ad Euro 1.500,00 o comunque nella maggior o Controparte_1 minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1139/2024 del 22.1.2024, R.G. n. 42174/2023, notificato in data 12 marzo 2024 con il quale si ingiungeva a di pagare la somma di € 12.681,64, oltre interessi come da Parte_1
domanda, per omesso pagamento di canoni scaduti in relazione a tre contratti di locazione operativa inter partes, oltre alla penale in relazione a due di essi, nonché le spese di procedura, in favore della ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2024 proponeva opposizione contro Parte_1
il suindicato decreto eccependo che i tre contratti sottoscritti dalle parti fossero di locazione finanziaria, con conseguente applicazione dell'art. 1 c. 138 della L. 124/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 1 luglio 2024, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone in via principale il CP_1
rigetto, con conseguente conferma del d.i. opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutorietà; formulava richiesta di conversione del rito in semplificato ex art. 281 decies c.p.c, vista la natura documentale della causa;
contestava l'avversaria qualificazione del rapporto contrattuale, avendo le parti stipulato tre contratti di locazione operativa, come dimostrato anzitutto dalla loro denominazione ed in secondo luogo avuto riguardo alla struttura bilaterale, senza che ad essi dovesse prender parte il fornitore.
pagina 2 di 7 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa all'udienza del 26.3.2025
(sostituita da note scritte) per il trattenimento della causa in decisione, ove questa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'opposizione, nel merito, è infondata.
Anzitutto si osserva che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto dei contratti di locazione operativa, non già di locazione finanziaria.
Il contratto di locazione operativa presenta una struttura bilaterale, come confermato da diverse disposizioni contrattuali, ma anche dalla prassi mercantile e dall'interpretazione della giurisprudenza
(cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 19785/2015), che nega la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il rapporto che lega le parti del contratto ed il rapporto con il fornitore. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Il contratto di locazione operativa è sì inserito in una complessa operazione economica, ma la sua causa rimane separata e distinta da quella dei rapporti che intercorrono fra le varie parti;
si tratta, infatti, di contratto “bilaterale”, in cui il fornitore non è parte, mentre il leasing finanziario presenta una struttura trilaterale. Inoltre, solo nel leasing finanziario è presente la c.d. clausola di riscatto, mentre, nei contratti di locazione conclusi tra le parti per cui è causa non è prevista alcuna opzione di riscatto in capo al conduttore, anzi nelle premesse alle condizioni generali di contratto viene espressamente specificato che “Il Conduttore si dichiara consapevole che la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del ” (cfr. docc. 4-9-15 fasc. convenuta) e Parte_2 la clausola n. 14 delle condizioni generali prevede che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, il materiale al Locatore…”.
Così delineati i caratteri del rapporto contrattuale in esame, occorre indagare la fondatezza o meno delle domande proposte dalle parti.
pagina 3 di 7 Si rammenta a tal proposito che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti:
- dal contratto di locazione operativa n. 17813507 (doc. 4 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 Zebra 41143 – T0E0000Z, dal Parte_1
verbale di consegna del materiale (doc. 6), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 5 fascicolo opposta);
- dal contratto di locazione operativa n. 17813718 (doc. 9 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 Lenovo Thinkbook 15 G2; n. 1 Parte_1
office 2019 professional;
n. 1 firewall zyxel USG60, n. 1 router zyxel wac-500H, n. 1 router zyxel wac-500H, dal verbale di consegna del materiale (doc. 11), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 10 fascicolo opposta);
- dal contratto di locazione operativa n. 17814312 (doc. 14 fascicolo monitorio) recante timbro e sottoscrizione di avente ad oggetto n. 1 scaffalatura a Progetto Parte_1
designer in acciaio temperato lunghezza m10 altezza m2 // Sala campionario Bianca, n. 1 tavolo doppio come da progetto designer in acciaio temperato con piano in vetro temperato
pagina 4 di 7 // Sala campionario bianca, n. 8 sedute a progetto in acciaio temperato con rivestimenti in colore bianco // sala campionario bianca, n. 1 trasporto e montaggio in loso // sala campionario bianca, n. 1 scaffalatura a progetto designer in acciaio temperato lunghezza m
6 altezza m 2 // sala campionario nera, n. 3 tavolo doppio come da progetto designer in acciaio temperato con piano in vetro temperato // sala campionario nera, n. 10 sedute a progetto in acciaio temperato // sala campionario nera, n. 1 armadio con scheletro in acciaio rivestito con ante in legno massello // sala campionario nera, dal verbale di consegna del materiale (doc. 17), nonché dalla fattura del fornitore (doc. 16 fascicolo opposta).
In relazione al primo contratto su indicato, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore, dopo aver corrisposto 3 canoni mensili per un totale di € 585,00, oltre IVA, interrompeva i pagamenti non provvedendo al pagamento delle fatture n. 189996 e 515191 emesse da per canoni di CP_1
locazione (doc. 7). Ha dato poi atto di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto (doc. 4, art. 12), con missiva del 20.03.2021 (doc. 8) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse;
In relazione al secondo contratto, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore, dopo aver corrisposto 3 canoni mensili per un totale di € 1.245,33, oltre IVA, interrompeva i pagamenti non provvedendo al pagamento delle fatture 86288 e 610239, emesse da a titolo di canoni di locazione (doc. 12). CP_1
Ha dato poi atto di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con missiva del 22.8.2022 (doc. 13) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse.
In relazione al terzo contratto su indicato, l'opposta ha dedotto che l'utilizzatore non ha corrisposto a alcun canone di locazione e non ha provveduto a saldare le fatture nn. 1052273, 1262653, CP_1
1427822 e 294021 emesse da a titolo di canoni di locazione (doc. 18). Ha dato poi atto di CP_1
essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con missiva del 19.5.2022 (doc.
19) con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto stesso, intimando il pagamento delle fatture emesse.
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Per contro, l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione. L'unica contestazione formulata da Parte_1
inerisce non già la pretesa creditoria o il suo ammontare, ma la qualificazione dei contratti
[...]
intercorsi che, come detto, sono a tutti gli effetti contratti di locazione operativa.
pagina 5 di 7 Per il resto, è mancata, da parte dell'opponente, una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti dall'opposta; come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
Posto che i contratti sono stati regolarmente sottoscritti, completi di tutte le clausole ivi contenute, accertata la legittimità dell'invocata clausola risolutiva espressa e dunque l'avvenuta risoluzione ex art.1456 c.c., per ciascun contratto sono pacificamente dovuti i canoni richiesti, nella misura esposta nelle fatture azionate con procedimento monitorio e dunque per complessivi euro 10.122,17 (doc. 8 fasc. monitorio)
Riguardo alla penale, si rileva che ai sensi degli artt. 13 e 14 dei contratti la penale è stata correttamente quantificata in complessivi euro 2.497,07 (di cui euro 975,00 per il primo contratto ed euro 1.522,07 per il secondo contratto) e correttamente calcolata ai sensi dell'art.13 comma 2 delle condizioni generali nella misura di tre canoni periodici.
Secondo l'art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto, il Locatore ha facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14, per l'eventuale eccessivo deterioramento del materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere il maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici.
Riguardo alla eventuale vendita dei beni, l'opposta ha dedotto che questi non sono stati restituiti dall'opponente e, pertanto, non avrebbe potuto procedere alla loro vendita.
Non è stata fatta alcuna contestazione nell'atto di citazione riguardo ai costi per il recupero del credito in via stragiudiziale, quantificati in sede monitoria in €.60,00+iva.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado pagina 6 di 7 minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n. 28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1139/2024 del 22.1.2024, R.G. n.
42174/2023 e, per l'effetto, conferma lo stesso;
1) condanna alla rifusione delle spese di lite, a favore della parte opposta Parte_1
, che liquida in € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_1
al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 7 di 7