Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7721 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05926/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2023, proposto da
RA RD, rappresentata e difesa dall'avvocato Stenio Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SC Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
- della nota 12 gennaio prot.CE.N. 3921, comunicata successivamente, con la quale l'Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali - Attività Produttive Entrate Supporto alla Direzione – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico del Municipio IV, ha comunicato alla ricorrente la conclusione del procedimento amministrativo avviata su istanza della ricorrente del 25 novembre 2022 con la quale era stata richiesto lo spostamento del chiosco di rivendita di piante e fiori dall'attuale collocazione sita in Roma, via Casal Bianco, angolo via Rubellia in un'area lungo la strada statale IN VA, in prossimità della rotatoria ad angolo con via Colli sul Velino con contestuale ampliamento della superficie da occupare da mq 15,36 a mq 40,00;
- nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale tra cui, in particolare, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 2 dicembre 2022, prot.n.13862
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa SC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Questi i fatti per cui è causa.
Roma LE ha rilasciato, in data 22 maggio 2002, alla signora RA RD l’autorizzazione n.5163, a carattere permanente, per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica.
Con istanza 24 novembre 2022, la signora RD ha premesso che era sua intenzione procedere alla rimozione e allo spostamento del chiosco esistente per la rivendita di fiori in luogo più idoneo e ha chiesto al Municipio “ la concessione di un’area di circa mq 40,00 in prossimità della rotatoria esistente sulla IN VA (SS5) ad angolo con via Colli sul Velino su porzione parte della particella catastale distinta al NCT di Roma la foglio 294, particella 2042 al fine di poter installare un nuovo chiosco ”.
Con nota 2 dicembre 2022, il Municipio IV di Roma LE ha comunicato all’istante i seguenti motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di trasferimento: il suddetto trasferimento nonché l’istituzione di un nuovo parcheggio doveva essere oggetto di delibera degli organi di Governo del Municipio IV; ai sensi dell’art. 37 della DAC 108/2020, i Municipi concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio esclusivamente a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale; l’art. 36 della predetta DAC prevede che le strutture de quibus possono avere dimensioni massime di 12 mq per il settore non alimentare; “ i posteggi isolati fuori mercato sono attualmente oggetto di riorganizzazione dei piani di commercio ad opera del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive ”.
Acquisite le osservazioni della sig.ra RD, con provvedimento del 12 gennaio 2023 l’istanza è stata rigettata.
Con ricorso notificato in data 13 marzo 2023, la sig.ra RD ha chiesto l’annullamento del predetto rigetto, affidandosi al seguente motivo di diritto: “ Violazione ed errata applicazione dell’articolo 2 del regolamento n.108/2020 in relazione agli articoli 14, 36 e 37 del medesimo regolamento; illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità circa la totale assenza di istruttoria di cui si è resa protagonista l’Amministrazione nella valutazione dell’istanza di spostamento in altra sede del chiosco di piante e fiori, formulata dalla ricorrente in data 25 novembre 2022; Sviamento di potere e errore nei presupposti”.
In sintesi ha sostenuto che l’istanza verteva sulla richiesta di trasferimento in altra sede stradale di un chiosco di piante e fiori, autorizzato sin dal 2002. Non sarebbe stato chiesto “ il rilascio una concessione per un posto su un plateatico ovvero all’interno di un mercato su sede coperta anche perché la sua attività – rivendita di piante e fiori - era già autorizzata dal punto di vista commerciale e non aveva dunque bisogno di alcun tipo di concessione ovvero autorizzazione ”. Né sarebbe stata richiesta l’autorizzazione o la concessione di un posteggio. L’attività di fiorista sarebbe disciplinata dal Regolamento n. 75/2013 e non dalla DAC 108/2020.
Si è costituita Roma LE contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, ha riferito che l’istanza di concessione della RD riguardava un posteggio isolato fuori mercato su area pubblica di circa 40 mq. Detta istanza contrasterebbe con gli art. 36 e 37 della DAC 108/2020, atteso che il trasferimento di un chiosco dove essere oggetto di delibera degli organi di Governo del Municipio IV, e la metratura sarebbe superiore alla dimensione massima consentita di 12 mq. Contrasterebbe altresì con la DAC 21/2021, articoli 8, 11 e 12. Ha sostenuto che “ l’immobile e la relativa area pertinenziale ove insiste il chiosco stesso è oggetto di delocalizzazione, come da nota pervenuta dall’Agenzia del Demanio (in atti all.3 del terzo indice), che ha avviato nei confronti della sig.ra RD le procedure per sfratto in via amministrativa, in ragione “delle morosità accumulate e della mancanza di titolo del 2022 e 2024” ”. Infine, “ l’approvato Piano Piano del Commercio (Deliberazione del consiglio Municipale n. 34/2025) e la procedura di ricollocazione in corso in relazione al chiosco della ricorrente con la quale sono in corso consultazioni ”, renderebbero il ricorso improcedibile per carenza di interesse.
Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. La fattispecie all’esame del Collegio ricade nella disciplina della DAC 108/2020 rubricata “ Nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ”, che disciplina mercati, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante, definendo, tra le altre cose, i criteri per l’assegnazione e per il rinnovo delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.
Ai fini che occupano rilevano in particolare i seguenti articoli:
- art. 2: “ Definizioni ”: “ Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni: … i. Per chiosco si intende un manufatto isolato, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su area pubblica oppure su area privata della quale Roma LE abbia la disponibilità; J. Per concessione, o concessione di posteggio, si intende l'atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra concessionario ed Ente Concedente. Le autorizzazioni commerciali di cui alla precedente lettera f) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di concessione; k. Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche; … s. Per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma LE abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente; … v. Per settore merceologico s'intende quanto previsto dal comma 1) dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare” ;
- Art. 4 “ Tipologia dei posteggi ”: “ I posteggi si distinguono in: a) posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria; b) c) d) e) f) posteggi in mercati su strada, cosiddetti mercati in sede impropria; posteggi nei mercati saltuari; posteggi di specifiche rotazioni; posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività; posteggi isolati fuori mercato ”;
- art.36: “ Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche ”: “ Il commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco, banco o automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare, secondo le definizioni indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le strutture, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, dovranno avere le seguenti dimensioni: massime di 12 mq. per il settore non alimentare e massimo 15 mq. per il settore alimentare qualora eserciti con apposito automezzo ”;
- art. 37 “ Modalità, assegnazione e durata delle concessioni ”: “I Municipi, con esclusione dei posteggi a rotazione la cui competenza è dipartimentale, concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, come previsto dalla normativa vigente ad eccezione delle conversioni e regolarizzazioni previste da atti comunali precedenti e non ancora ultimate dalla data di approvazione del presente Regolamento. I criteri di selezione dei concessionari sono indicati agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento. La durata delle concessioni è prevista dall'art. 14 del presente Regolamento. I Municipi provvedono ad individuare, con apposita segnaletica e delimitando le aree concesse con vernice o placche, i posteggi concessi ed in generale le aree di sosta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ricadenti nel proprio territorio. In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a seguito anche di lavori, o qualora non dovessero essere disponibili per lo svolgersi di manifestazioni, o comunque di eventi di rilevanza cittadina, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie nelle adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l'attività di vendita. Qualora le suddette indisponibilità si protraggano per oltre sessanta giorni, gli Organi di Vigilanza ne danno comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per le rotazioni e al Municipio in cui ricade il posteggio, per i posti fissi e/o stagionali, che provvedono alle determinazioni. La presente disciplina non si applica all'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, stante la specifica disciplina per la stessa prevista ”.
Orbene, l’istanza della odierna ricorrente ha pacificamente ad oggetto “ la concessione di un’area di circa mq 40,00 ”.
Da una piana lettura della normativa appena evidenziata, emerge chiaramente che la stessa non poteva essere accolta dall’Amministrazione in quanto in contrasto in particolare con gli articoli 36 e 37 della DAC 108/2020.
Innanzitutto, la ricorrente ha chiesto la concessione di un’area di 40 mq circa, laddove l’art. 36 dispone che le dimensioni massime delle strutture non alimentari non possono superare i 12 mq.
Inoltre, ai sensi dell’art. 37, le concessioni di posteggio possono essere rilasciate solamente a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale, alla quale l’odierna ricorrente potrà partecipare quando verrà bandita.
4. In conclusione, per quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Roma LE che si quantificano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
SC LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SC LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO