Ordinanza cautelare 19 settembre 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Questore di Taranto Cat. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, notificato in data 26 luglio 2024, a mezzo del quale è stata respinta la richiesta di rilascio della licenza di p.s. per l’attività di raccolta delle scommesse nel locale sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS- (adibito a bar), ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- della nota prot. -OMISSIS- del 2 luglio 2024 della Questura di Taranto - Divisone Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Licenze, di comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., dei motivi ostativi al rilascio della richiesta licenza;
- nonché, di ogni altro atto presupposto e consequenziale ai provvedimenti ivi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Taranto e del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 620 del 19 settembre 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (confermata in appello con ordinanza della Sezione III^ del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR RT e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Massari, in sostituzione dell'Avv. V. Matera, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 19 agosto 2024 e depositato in giudizio il 20 agosto 2024, la Società ricorrente che, nel proprio oggetto sociale annovera lo svolgimento di gestione di negozi o punti (corner) di raccolta scommesse di giochi autorizzati assegnati da concessionari all’uopo autorizzati da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché attività di gestione di Bar, Tavola calda, locali da ballo, discoteche e spettacoli in genere, gelaterie, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Costituita in data 3 gennaio 2024 con unico socio il Sig. -OMISSIS-, al fine di poter esercitare l’attività di raccolta delle scommesse, ha inoltrato apposita richiesta in data 4 marzo 2024 ma il 4 luglio 2024, è stata notificata alla stessa Società ricorrente la nota -OMISSIS- del 2 luglio 2024 con cui la Questura di Taranto - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha comunicato i motivi ostativi al rilascio della suddetta licenza per mancanza dei requisiti soggettivi richiesti al titolare di licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 11 T.U.L.P.S.
2.2. Espone, inoltre, la Società odierna ricorrente che, nonostante le controdeduzioni al preavviso presentate dalla stessa, in data 26 luglio 2024, è stato notificato il provvedimento di rigetto, di cui all’epigrafe, -OMISSIS- per l’attività di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 10, L. 241/1990 e ss.mm. Eccesso di potere. Omessa valutazione delle motivazioni addotte dall’istante. insufficiente motivazione del provvedimento finale.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Regio Decreto 773/1931. Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 Regio Decreto 773/1931. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Regio Decreto 773/1931. Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 Regio Decreto 773/1931. Violazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta.
4. In data 21 agosto 2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata l’11 settembre 2025, l’Avvocatura erariale, per conto della Questura di Taranto e del Ministero dell’Interno ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 620 del 19 settembre 2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 18 settembre 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto: - da un lato - le osservazioni presentate in sede amministrativa sono state nella specie valutate e motivatamente disattese dalla P.A., non sussistendo l’obbligo di analitica confutazione di tutte le argomentazioni sollevate con le stesse; e - dall’altro - sussistendo il potere ampiamente discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di valutare gli indizi e le circostanze che, nel caso concreto, depongono nel senso che l’attività sottoposta al regime dell’autorizzazione di pubblica sicurezza venga esercitata di fatto, per interposta persona, da soggetto controindicato e pericoloso, privo dei requisiti prescritti, elementi che con il provvedimento impugnato sono stati logicamente, correttamente e discrezionalmente valutati in tal senso dalla P.A., con (conseguente) decisione circa la inaffidabilità dell’istante congruamente motivata ed immune dai vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente.
Infatti, ai sensi dell’art. 8 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (principio di personalità delle licenze di polizia) ed in virtù del principio di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ha un potere ampiamente discrezionale finalizzato a valutare qualsiasi circostanza ai fini dell’adozione di provvedimenti in materia di autorizzazione di polizia, “potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza” evidenziando “le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV^, 5 luglio 2000, n. 3709).
Nel caso di specie, la circostanza di fatto che fa ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi consiste nell’accertamento, sia in occasione del sopralluogo del 22 maggio 2024, che all’atto della notifica del preavviso di diniego, di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss. mm., della presenza fisica del soggetto (terzo) privo dei requisiti soggettivi e diffidato in passato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Taranto a gestire il Centro scommesse, nel mentre l’odierno ricorrente era assente e in occasione del sopralluogo del 22 maggio 2024 “giungeva sul posto in quanto contattato telefonicamente dalla persona summenzionata”, come risulta dal provvedimento del Questore di Taranto Cat. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, notificato in data 26 luglio 2024. Tale circostanza costituisce, con ogni evidenza, una possibilità di abuso del titolo di polizia, in virtù del pericolo che l’attività venga di fatto esercitata per interposta persona dallo stesso soggetto a carico del quale sono state accertate situazioni ostative per la conduzione del Centro scommesse di che trattasi.”.
7. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 620/2024) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, ha respinto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ RITENUTO che l’appello cautelare non è assistito dal prescritto fumus boni iuris, risultando, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, come il provvedimento impugnato (diniego di licenza ex art.88 T.U.L.P.S.) sia congruamente motivato - come correttamente rilevato nell’ordinanza del giudice di primo grado – con riferimento ai fatti e alle circostanze che, complessivamente valutati nella loro oggettività, depongono nel senso che l’attività sottoposta al regime dell’autorizzazione di pubblica sicurezza venga esercitata di fatto, per interposta persona, da soggetto controindicato con conseguente inaffidabilità del legale rappresentante della società appellante ai fini della conduzione del centro scommesse;
RITENUTO, pertanto,
- che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
- che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ”.
9. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 18 ottobre 2025, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
10.Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 620/2024 (confermata dal Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. -OMISSIS-/2024), con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
11.1. Sono privi di giuridico fondamento i tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa dei ricorrenti.
L’art. 88 T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 precisa che: “ La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ” e ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “ Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione .”.
Alla luce del predetto quadro normativo, il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte precisato che: " In sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l'Amministrazione dell'interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata; invero, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell'Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico; in questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo - e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi - anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta, o rivelatori di possibili fatti di interposizione fittizia con finalità elusive di limiti e divieti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1307/2017; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1062/2014 ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 8 marzo 2021, n. 495). In questo quadro sistematico e finalistico, assumono naturalmente rilievo - e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi - anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta o di interposizione fittizia con finalità elusive di limiti e divieti (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1307/2017; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1062/2014).” (cfr. T.A.R. della Campania, Sezione Quinta, n. 1741 del 14 marzo 2024).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto si fonda su un articolato quadro istruttorio. Infatti la richiesta dell’unico socio e legale rappresentante (il Sig. -OMISSIS-) della Società ricorrente, trasmessa il 4 marzo 2024, di rilascio della licenza di p.s. per l’attività di raccolta delle scommesse nel locale sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS- (adibito a bar), ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, è stata rigettata dalla Questura competente perché la predetta richiesta si riferisce ad un locale ove in precedenza insisteva analoga attività intestata ad altra persona, nella veste di legale rappresentante della “-OMISSIS-”, con licenza rilasciata dall’ Ufficio ex art.88 TULPS, in data 13 luglio 2020 e, con riferimento alla quale, a seguito di accertamenti circa la corretta conduzione dell’esercizio di raccolta del centro scommesse, è stato accertato dalla Questura resistente che l’effettivo gestore dell’attività era altro soggetto, non dotato dei requisiti richiesti per la conduzione dell’attività; pertanto al termine dell’istruttoria si è provveduto nei confronti di quest’ultimo adottando una diffida, in data 15 dicembre 2023, a gestire il centro scommesse in assenza di idoneo titolo di polizia a lui intestato e ad emettere decreto di sospensione della licenza per giorni 10 e successivamente decreto di revoca in data 12 dicembre 2023.
Con riguardo alla richiesta del Sig. -OMISSIS-, trasmessa il 4 marzo 2024, di rilascio della licenza di p.s. per l’attività di raccolta delle scommesse, personale in servizio presso la Questura competente ha accertato, in diverse occasioni, la presenza all’esterno del locale, dello stesso soggetto diffidato (il 15 dicembre 2023). In particolare il 22 maggio 2024, nell’ambito di un approfondimento sulla verifica dell’idoneità del locale ai fini della sorvegliabilità, il richiedente la licenza, seppur preventivamente avvisato del sopralluogo che doveva tenersi nella mattinata in orario concordato, non era presente sul posto ma è giunto dopo circa 10 minuti, dopo essere stato contattato telefonicamente dal predetto soggetto diffidato. Inoltre, all’atto della notifica del preavviso di diniego, di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss. mm., è stata nuovamente riscontrata dagli operatori di Polizia la presenza fisica del soggetto (terzo) privo dei requisiti soggettivi e diffidato in passato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Taranto a gestire il Centro scommesse, nel mentre il richiedente la licenza era nuovamente assente.
Tali circostanze, come già evidenziato nella fase cautelare, rendono concreto il pericolo di una ingerenza gestionale nell’attività da parte di soggetti privi dei requisiti di legge, in un settore notoriamente contraddistinto dalla natura intuitu personae che connota tale tipo di licenze (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1140/2020).
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, infatti, le predette circostanze sono idonee a configurare una possibilità di abuso del titolo di polizia, in violazione del principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, che risponde all'esigenza di individuare un soggetto responsabile ed in virtù del pericolo che l’attività di gestione del centro scommesse sia, di fatto esercitata per interposta persona dallo stesso soggetto a carico del quale sono state accertate situazioni ostative per la conduzione del predetto centro, a nulla rilevando che l’unico socio (il Sig. -OMISSIS-) della Società ricorrente non ha acquisito l’attività di raccolta scommesse acquistando il ramo di azienda della società intestata al precedente gestore, bensì ha intrapreso una pratica di nuova apertura del centro scommesse.
Osserva, inoltre, il Collegio che così ricostruito il percorso logico-giuridico-fattuale seguito dall’Amministrazione resistente, deve essere escluso qualsivoglia profilo di difetto motivazionale e istruttorio nel provvedimento impugnato, risultando lo stesso ragionevole e logico nell’articolazione delle premesse e delle conclusioni e ampiamente argomentato e coerente con la tutela del contraddittorio, attesa la previa adozione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm. e la valutazione delle controdeduzioni rese dalla Società interessata.
Infatti, le osservazioni presentate in sede amministrativa dalla Società ricorrente, sono state nella specie valutate e motivatamente disattese dalla P.A. anche in considerazione della circostanza che il costrutto argomentativo di parte ricorrente si sostanzia, nelle predette memorie difensive del 13 luglio 2024, in merito alla presenza del soggetto diffidato alla gestione del centro scommesse in assenza di autorizzazione, sulla affermazione che, essendo quest’ultimo assiduo frequentatore del bar, nell’occasione del controllo, era stato incaricato dal Sig. -OMISSIS- di sorvegliare la stessa attività. La Questura resistente, non accogliendo le suddette memorie difensive, ha correttamente emesso il decreto di diniego, non sussistendo l’obbligo di analitica confutazione di tutte le argomentazioni sollevate con le stesse.
Corroborano tale conclusione, tra l’altro, le ulteriori contestazioni avanzate con il provvedimento impugnato, ovvero l’esistenza di un cancelletto di accesso ad una pertinenza, tipo cortile, nella parte retrostante del locale che, di fatto, farebbe venire meno il requisito della sorvegliabilità previsto dal Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., in quanto consentirebbe l’accesso al locale dei clienti da una entrata secondaria e la contestazione dell’attività, svolta all’interno del locale, di somministrazione di alimenti e bevande che, essendo fruibile da una pluralità di avventori, anche minori, come da S.C.I.A. presentata al S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS- al n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2024, rappresenterebbe attività principale rispetto a quella relativa alla licenza richiesta, e quindi in contrasto con il contenuto dell’istanza presentata dall’-OMISSIS-.
Rileva, dunque, il Tribunale che l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, nella materia delle autorizzazioni di polizia, “ l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso (Cons. St., sez. III, 3 aprile 2013, n. 1867) ” (cfr. Cons. St., sez. III, n. 5522, del 4 dicembre 2015).
12. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
AR RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | IZ Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.