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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 51. (Principi generali) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Commentari • 48
- 1. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e gradohttps://www.brocardi.it/ · 10.493269
[…] I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.
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Giurisprudenza • 61
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/03/2023, n. 4246Provvedimento: […] La sua richiesta – come specificato nelle varie note scritte – non solo e non tanto di anonimizzazione dei suoi dati su specifiche sentenze, ma anche di impedire, in generale, la ricerca sul portale a mezzo di digitazione del semplice nome (sulla malattia si è già detto supra) confligge con la normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario. L'art. 51 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», rimasto immutato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, disciplina la diffusione dei provvedimenti giudiziari prevedendo, nel suo primo comma, […]Leggi di più...
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