Articolo 51 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 41Articolo 52
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1 gennaio 2004
Art. 51. (Principi generali) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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