TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11426/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg.ri nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], lettera B (C.F. ) e C.F._1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n° 70, Lettera A - Interno 1 (C.F. ), celebrato con rito civile in data 27/03/2004 C.F._2
dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Flero (BS), con atto iscritto al n° 3, nel registro
Parte II, Serie “C” dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione delle sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che i coniugi hanno ciascuno un proprio reddito da lavoro tale da renderli
1 economicamente autosufficienti, con conseguente rinuncia reciproca a richiedere un assegno di mantenimento e/o divorzile per sé a carico dell'altra parte;
• dichiarare che la figlia
[...]
è oggi economicamente autosufficiente e non necessita più di una contribuzione al Per_1 mantenimento da parte dei genitori;
• dichiarare che il Sig. dovrà provvedere alla Parte_2
contribuzione al mantenimento della figlia - maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente – con la somma di € 300,00 mensili comprensiva altresì delle spese straordinarie, da versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla figlia;
• preso atto del riconoscimento Per_2
del Sig. di aver ha accumulato un debito nei confronti della Sig.ra per somme dovute Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie che le parti concordemente quantificano in € 72.000,00, dichiarare il Sig. obbligato al versamento della somma Parte_2 mensile di € 500,00 alla Sig.ra per un numero complessivo di 144 rate mensili per un totale di Pt_1
12 anni, che verranno versate con prima rata entro il 31 maggio 2025 e così entro la fine di ogni mese sino al 31 maggio 2037; • prendere atto del fatto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio; • dichiarare l'intervenuta regolamentazione di qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso in precedenza tra le parti in virtù del matrimonio e non contemplato dal presente ricorso;
porre le spese legali relative al presente giudizio di separazione suddivise in ragione di giusta metà tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/03/2004, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Flero (BS) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2004), risultano separate dal giorno
1/10/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE RE CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11426/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg.ri nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], lettera B (C.F. ) e C.F._1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n° 70, Lettera A - Interno 1 (C.F. ), celebrato con rito civile in data 27/03/2004 C.F._2
dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Flero (BS), con atto iscritto al n° 3, nel registro
Parte II, Serie “C” dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione delle sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che i coniugi hanno ciascuno un proprio reddito da lavoro tale da renderli
1 economicamente autosufficienti, con conseguente rinuncia reciproca a richiedere un assegno di mantenimento e/o divorzile per sé a carico dell'altra parte;
• dichiarare che la figlia
[...]
è oggi economicamente autosufficiente e non necessita più di una contribuzione al Per_1 mantenimento da parte dei genitori;
• dichiarare che il Sig. dovrà provvedere alla Parte_2
contribuzione al mantenimento della figlia - maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente – con la somma di € 300,00 mensili comprensiva altresì delle spese straordinarie, da versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla figlia;
• preso atto del riconoscimento Per_2
del Sig. di aver ha accumulato un debito nei confronti della Sig.ra per somme dovute Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie che le parti concordemente quantificano in € 72.000,00, dichiarare il Sig. obbligato al versamento della somma Parte_2 mensile di € 500,00 alla Sig.ra per un numero complessivo di 144 rate mensili per un totale di Pt_1
12 anni, che verranno versate con prima rata entro il 31 maggio 2025 e così entro la fine di ogni mese sino al 31 maggio 2037; • prendere atto del fatto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio; • dichiarare l'intervenuta regolamentazione di qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso in precedenza tra le parti in virtù del matrimonio e non contemplato dal presente ricorso;
porre le spese legali relative al presente giudizio di separazione suddivise in ragione di giusta metà tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/03/2004, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Flero (BS) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2004), risultano separate dal giorno
1/10/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE RE CH
3