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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4127/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio, N. 1 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S. R. L. - 05846321213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.INTIMAZIONE n. 202500003912 TARI 2020
contro
Italia Gestioni Esattoriali S. R. L. - 05846321213
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCER.ESECU n. 855 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso notificato in data 15 settembre 2025 alla I.G.E.- Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. quale concessionaria del Comune di San Marcellino e a quest'ultimo quale titolare della pretesa tributaria, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 855 del 13 marzo
2025 e l'avviso di intimazione n. 202500003912 del 2 aprile 2025, afferenti rispettivamente al presunto mancato pagamento della TARI, con riferimento rispettivamente all'anno di imposta 2020 e ad un non precisato ulteriore anno di imposta, notificati il 25 giugno 2025.
Ha deplorato – come ha ribadito anche nelle memorie per l'udienza - violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, violazione dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, difetto assoluto di legittimazione passiva non essendo l'istante in alcun modo residente, occupante, o titolare dell'immobile sito all'indirizzo presso il quale è stato svolto l'accertamento avverso cui si procede, errore di fatto, manifesta ingiustizia.
Ha quindi concluso perché la Corte, previa sospensione, dichiari l'illegittimità delle pretese poste alla base dei provvedimenti impugnati e, di conseguenza, pronunzi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
855 del 13.03.2025 ed all'avviso di intimazione n. 202500003912 del 02.04.2025 e condanni le parti resistenti, congiuntamente ed in solido, alla refusione delle spese di lite, con relativa attribuzione al procuratore anticipatario.
Non si è costituita né la I.G.E.- Italia Gestini Esattoriali S.r.l., né il Comune di San Marcellino.
La causa è stata decisa dal Giudice monocratico in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto né il Comune rimasto contumace né la sua concessionaria, ugualmente non costituita, ha dimostrato circostanze contrarie rispetto a quanto allegato e documentato dal ricorrente.
Questi, insorgendo contro il primo atto a lui partecipato che veicola la pretesa tributaria, dunque entro il termine decadenziale per farlo (nulla in contrario essendo documentato in atti sia per l'accertamento esecutivo, sia per l'intimazione), ha negato l'esistenza del presupposto d'imposta.
Più precisamente il Ricorrente_1 ha negato di essere proprietario, possessore o detentore, né all'attualità né tantomeno nell'anno oggetto dell'accertamento per cui è causa: ossia nel 2020, negando d'avere colà la residenza o il domicilio o altra relazione fattuale giuridicamente rilevante, dell'immobile sito in San Marcellino
(CE), alla Indirizzo_1 ex n. 49, indirizzo in relazione al quale è stato svolto l'accertamento impugnato. Ha anche dichiarato di non essere mai stato titolare dell'immobile in oggetto, come già precedentemente portato a conoscenza delle controparti per altro analogo episodio sfociato addirittura in pignoramento e poi risolto con l'autotutela di cui si è fatto latore l'istante.
In base a questa invitta affermazione, corroborata dai documenti prodotti a suo conforto (in primis il certificato di residenza storico, ma anche altra documentazione di certa provenienza da pubblici uffici), difetta il presupposto stesso dell'imposta pretesa che, ai sensi dell'art. 1, comma 641 della legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, con la precisazione che ne sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Ricorrente_1 ha chiarito di avere occupato i locali di cui all'immobile sito in San Marcellino (CE), alla Indirizzo_1, oggi n. 40 in un ben diverso arco temporale: ossia dal 15 dicembre 2003 sino al 5 febbraio 2009, per poi trasferirsi nell'immobile ugualmente sito in San Marcellino (CE), ma alla diversa Indirizzo_2, ex n. 5 e n.
7. Egli ha aggiunto che l'immobile in relazione al quale è pretesa l'imposta sia attualmente occupato da altre persone, di cui il ricorrente nella memoria ha anche fornito indicazioni, verso cui il Comune e la sua concessionaria potrebbero utilmente rivolgere le loro pretese.
Le ragioni della decisione consentono di assorbire, in applicazione del principio della ragione più liquida,
l'ulteriore doglianza mossa all'atto, ossia il fatto che esso è carente dell'indicazione dei precisi ed effettivi dati catastali che contraddistinguono l'immobile oggetto dell'accertamento per cui è causa, la qual cosa configura inesorabilmente l'impossibilità di poter avere contezza in ordine alla pretesa stessa, con consequenziale illegittimità del provvedimento per difetto della motivazione.
Dall'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento degli atti impugnati e la regolazione delle spese del giudizio secondo soccombenza, la cui liquidazione va disposta in favore dei difensori di parte ricorrente che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido alle spese del giudizio che liquida in € 150,00 per compensi professionali oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione all'Avvocato Difensore_2 e all'Avvocato Difensore_1 che se ne sono dichiarati antistatari
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4127/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio, N. 1 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S. R. L. - 05846321213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.INTIMAZIONE n. 202500003912 TARI 2020
contro
Italia Gestioni Esattoriali S. R. L. - 05846321213
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCER.ESECU n. 855 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso notificato in data 15 settembre 2025 alla I.G.E.- Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. quale concessionaria del Comune di San Marcellino e a quest'ultimo quale titolare della pretesa tributaria, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 855 del 13 marzo
2025 e l'avviso di intimazione n. 202500003912 del 2 aprile 2025, afferenti rispettivamente al presunto mancato pagamento della TARI, con riferimento rispettivamente all'anno di imposta 2020 e ad un non precisato ulteriore anno di imposta, notificati il 25 giugno 2025.
Ha deplorato – come ha ribadito anche nelle memorie per l'udienza - violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, violazione dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, difetto assoluto di legittimazione passiva non essendo l'istante in alcun modo residente, occupante, o titolare dell'immobile sito all'indirizzo presso il quale è stato svolto l'accertamento avverso cui si procede, errore di fatto, manifesta ingiustizia.
Ha quindi concluso perché la Corte, previa sospensione, dichiari l'illegittimità delle pretese poste alla base dei provvedimenti impugnati e, di conseguenza, pronunzi la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
855 del 13.03.2025 ed all'avviso di intimazione n. 202500003912 del 02.04.2025 e condanni le parti resistenti, congiuntamente ed in solido, alla refusione delle spese di lite, con relativa attribuzione al procuratore anticipatario.
Non si è costituita né la I.G.E.- Italia Gestini Esattoriali S.r.l., né il Comune di San Marcellino.
La causa è stata decisa dal Giudice monocratico in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto né il Comune rimasto contumace né la sua concessionaria, ugualmente non costituita, ha dimostrato circostanze contrarie rispetto a quanto allegato e documentato dal ricorrente.
Questi, insorgendo contro il primo atto a lui partecipato che veicola la pretesa tributaria, dunque entro il termine decadenziale per farlo (nulla in contrario essendo documentato in atti sia per l'accertamento esecutivo, sia per l'intimazione), ha negato l'esistenza del presupposto d'imposta.
Più precisamente il Ricorrente_1 ha negato di essere proprietario, possessore o detentore, né all'attualità né tantomeno nell'anno oggetto dell'accertamento per cui è causa: ossia nel 2020, negando d'avere colà la residenza o il domicilio o altra relazione fattuale giuridicamente rilevante, dell'immobile sito in San Marcellino
(CE), alla Indirizzo_1 ex n. 49, indirizzo in relazione al quale è stato svolto l'accertamento impugnato. Ha anche dichiarato di non essere mai stato titolare dell'immobile in oggetto, come già precedentemente portato a conoscenza delle controparti per altro analogo episodio sfociato addirittura in pignoramento e poi risolto con l'autotutela di cui si è fatto latore l'istante.
In base a questa invitta affermazione, corroborata dai documenti prodotti a suo conforto (in primis il certificato di residenza storico, ma anche altra documentazione di certa provenienza da pubblici uffici), difetta il presupposto stesso dell'imposta pretesa che, ai sensi dell'art. 1, comma 641 della legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, con la precisazione che ne sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Ricorrente_1 ha chiarito di avere occupato i locali di cui all'immobile sito in San Marcellino (CE), alla Indirizzo_1, oggi n. 40 in un ben diverso arco temporale: ossia dal 15 dicembre 2003 sino al 5 febbraio 2009, per poi trasferirsi nell'immobile ugualmente sito in San Marcellino (CE), ma alla diversa Indirizzo_2, ex n. 5 e n.
7. Egli ha aggiunto che l'immobile in relazione al quale è pretesa l'imposta sia attualmente occupato da altre persone, di cui il ricorrente nella memoria ha anche fornito indicazioni, verso cui il Comune e la sua concessionaria potrebbero utilmente rivolgere le loro pretese.
Le ragioni della decisione consentono di assorbire, in applicazione del principio della ragione più liquida,
l'ulteriore doglianza mossa all'atto, ossia il fatto che esso è carente dell'indicazione dei precisi ed effettivi dati catastali che contraddistinguono l'immobile oggetto dell'accertamento per cui è causa, la qual cosa configura inesorabilmente l'impossibilità di poter avere contezza in ordine alla pretesa stessa, con consequenziale illegittimità del provvedimento per difetto della motivazione.
Dall'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento degli atti impugnati e la regolazione delle spese del giudizio secondo soccombenza, la cui liquidazione va disposta in favore dei difensori di parte ricorrente che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido alle spese del giudizio che liquida in € 150,00 per compensi professionali oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione all'Avvocato Difensore_2 e all'Avvocato Difensore_1 che se ne sono dichiarati antistatari